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GuidaDiritto civile · Il processo civile

Il processo civile telematico e le udienze a distanza

Nelle cause civili quasi tutto passa ormai dal digitale: gli avvocati depositano atti e documenti solo in via telematica, i giudici firmano e depositano i provvedimenti nel fascicolo informatico, molte udienze si svolgono in videocollegamento o sono sostituite dal deposito di note scritte. Per le parti questo significa tempi diversi, scadenze che si calcolano sulle ricevute telematiche e udienze a cui non sempre si partecipa di persona. Questa pagina spiega le regole principali, introdotte in forma stabile dalla riforma Cartabia.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Depositi: per gli avvocati solo telematici.
  • Tempestività: conta la conferma di completamento entro fine giornata.
  • Fascicolo: provvedimenti del giudice depositati nel fascicolo informatico.
  • Udienze: in videocollegamento o sostituite da note scritte.
  • Presenza: le parti possono chiederla entro cinque giorni.

Depositi e fascicolo informatico

Art. 196-quater disp. att. c.p.c.

«Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»

Anche i provvedimenti del giudice e i verbali sono depositati nel fascicolo informatico, e il provvedimento si intende depositato quando entra nel fascicolo (artt. 196-quater e 196-quinquies disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è autorizzato dal capo dell'ufficio solo in caso di urgenza e di sistemi informatici certificati come non funzionanti. Per le parti conta soprattutto il momento del deposito: si ha per avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione, ed è tempestivo se ciò accade entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies). Le copie informatiche e cartacee possono essere attestate conformi dall'avvocato, che in questo è pubblico ufficiale (art. 196-undecies). Sulle notifiche via PEC si veda la pagina sulle notifiche.

Udienze a distanza e trattazione scritta

FormaRegoleNorma
Udienza in videocollegamentoSolo se non servono persone diverse da difensori, parti, PM e ausiliari; avviso 15 giorni prima; richiesta di presenza entro 5 giorniArt. 127-bis c.p.c.
Note scritte al posto dell'udienzaSolo istanze e conclusioni; termine di almeno 15 giorni; opposizione entro 5; il giorno di scadenza vale come udienzaArt. 127-ter c.p.c.
Note non depositateNuovo termine o udienza; se nessuno deposita di nuovo, cancellazione ed estinzioneArt. 127-ter c.p.c.
Presenza personale delle parti prescrittaLa trattazione scritta non è ammessaArt. 127-ter c.p.c.

Il giudice decide sulle note entro trenta giorni dalla scadenza del termine, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo si considera letto in udienza (art. 127-ter c.p.c.). Queste forme hanno ridotto gli spostamenti ma non i tempi complessivi delle cause (si veda la pagina sui tempi del processo civile).

  1. Chiedere all'avvocato le ricevute dei depositi e delle notifiche.
  2. Verificare se l'udienza è in presenza, a distanza o cartolare.
  3. Chiedere entro 5 giorni l'udienza in presenza, se utile.
  4. Rispettare i termini per le note: la scadenza vale come udienza.
  5. Controllare il fascicolo informatico per i provvedimenti del giudice.

Domande frequenti

Il deposito fatto alle 23 dell'ultimo giorno è in tempo?
Sì. Il deposito telematico si considera avvenuto quando viene generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivo se questa è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies disp. att. c.p.c.). Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo si applicano le proroghe ordinarie dei termini (art. 155 c.p.c.).
Posso partecipare all'udienza in videocollegamento?
Il giudice può disporre l'udienza in videocollegamento quando non è richiesta la presenza di persone diverse da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari, comunicandolo almeno quindici giorni prima; ogni parte costituita può chiedere entro cinque giorni l'udienza in presenza, e il giudice decide tenendo conto dell'utilità della presenza, anche con forme miste (art. 127-bis c.p.c.).
Che cos'è l'udienza cartolare?
È l'udienza sostituita dal deposito di note scritte con le sole istanze e conclusioni: il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni, le parti possono opporsi entro cinque giorni, e il giorno di scadenza vale come data d'udienza; se nessuno deposita le note nemmeno nel nuovo termine, la causa è cancellata e il processo si estingue (art. 127-ter c.p.c.). Non è ammessa quando la legge o il giudice richiedono la presenza personale delle parti.
Come ottengo una copia di un atto depositato telematicamente?
L'avvocato può estrarre copie dal fascicolo informatico e attestarne la conformità, assumendo in questo la qualità di pubblico ufficiale (art. 196-undecies disp. att. c.p.c.); le parti possono chiederle anche alla cancelleria. Sull'accesso agli atti del processo si veda la pagina dedicata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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