In breve
- Depositi: per gli avvocati solo telematici.
- Tempestività: conta la conferma di completamento entro fine giornata.
- Fascicolo: provvedimenti del giudice depositati nel fascicolo informatico.
- Udienze: in videocollegamento o sostituite da note scritte.
- Presenza: le parti possono chiederla entro cinque giorni.
Depositi e fascicolo informatico
«Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»
Anche i provvedimenti del giudice e i verbali sono depositati nel fascicolo informatico, e il provvedimento si intende depositato quando entra nel fascicolo (artt. 196-quater e 196-quinquies disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è autorizzato dal capo dell'ufficio solo in caso di urgenza e di sistemi informatici certificati come non funzionanti. Per le parti conta soprattutto il momento del deposito: si ha per avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione, ed è tempestivo se ciò accade entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies). Le copie informatiche e cartacee possono essere attestate conformi dall'avvocato, che in questo è pubblico ufficiale (art. 196-undecies). Sulle notifiche via PEC si veda la pagina sulle notifiche.
Udienze a distanza e trattazione scritta
| Forma | Regole | Norma |
|---|---|---|
| Udienza in videocollegamento | Solo se non servono persone diverse da difensori, parti, PM e ausiliari; avviso 15 giorni prima; richiesta di presenza entro 5 giorni | Art. 127-bis c.p.c. |
| Note scritte al posto dell'udienza | Solo istanze e conclusioni; termine di almeno 15 giorni; opposizione entro 5; il giorno di scadenza vale come udienza | Art. 127-ter c.p.c. |
| Note non depositate | Nuovo termine o udienza; se nessuno deposita di nuovo, cancellazione ed estinzione | Art. 127-ter c.p.c. |
| Presenza personale delle parti prescritta | La trattazione scritta non è ammessa | Art. 127-ter c.p.c. |
Il giudice decide sulle note entro trenta giorni dalla scadenza del termine, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo si considera letto in udienza (art. 127-ter c.p.c.). Queste forme hanno ridotto gli spostamenti ma non i tempi complessivi delle cause (si veda la pagina sui tempi del processo civile).
- Chiedere all'avvocato le ricevute dei depositi e delle notifiche.
- Verificare se l'udienza è in presenza, a distanza o cartolare.
- Chiedere entro 5 giorni l'udienza in presenza, se utile.
- Rispettare i termini per le note: la scadenza vale come udienza.
- Controllare il fascicolo informatico per i provvedimenti del giudice.
Domande frequenti
Il deposito fatto alle 23 dell'ultimo giorno è in tempo?
Posso partecipare all'udienza in videocollegamento?
Che cos'è l'udienza cartolare?
Come ottengo una copia di un atto depositato telematicamente?
Fonti normative
- Art. 196-quater disp. att. c.p.c. — Obbligatorietà del deposito telematico
- Art. 196-sexies disp. att. c.p.c. — Perfezionamento del deposito telematico
- Art. 127-bis c.p.c. — Udienza mediante collegamenti audiovisivi
- Art. 127-ter c.p.c. — Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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