In breve
- PEC: obbligatoria per l'avvocato verso imprese, professionisti e domicili digitali.
- Casella piena: deposito nell'area riservata del portale, notifica al decimo giorno.
- Ufficiale giudiziario: consegna a mani, a familiari, portiere o vicino.
- Irreperibile: deposito in comune, avviso e raccomandata.
- Nullità: sanata se l'atto raggiunge lo scopo.
Chi notifica e come
«L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale [...] iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche [...].»
La notifica via PEC si fa dall'indirizzo dell'avvocato risultante da pubblici elenchi all'indirizzo del destinatario tratto dagli stessi elenchi (art. 3-bis L. 53/1994). Se la consegna fallisce per causa del destinatario, l'atto si inserisce nell'area riservata del portale telematico del Ministero e la notifica si perfeziona al decimo giorno (art. 3-ter, c. 2); se fallisce per causa non imputabile al destinatario, o il destinatario non ha un indirizzo negli elenchi, si notifica per posta o tramite l'ufficiale giudiziario (art. 3-ter, c. 3; art. 137 c.p.c.).
La notifica tramite ufficiale giudiziario
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Destinatario trovato | Consegna a mani proprie; il rifiuto equivale a consegna | Art. 138 c.p.c. |
| Destinatario assente | Consegna a familiare o addetto (non minore di 14 anni), poi al portiere o a un vicino, con raccomandata informativa | Art. 139 |
| Irreperibilità temporanea o rifiuto dei familiari | Deposito in comune, avviso alla porta, raccomandata; per il destinatario vale il ricevimento o, al più tardi, il decimo giorno | Art. 140; Corte cost. 3/2010 |
| Residenza, dimora e domicilio sconosciuti | Deposito in comune dell'ultima residenza o di nascita; perfezionamento al ventesimo giorno | Art. 143 |
| Notifica per posta | Per il notificante vale la consegna all'ufficiale giudiziario; per il destinatario la legale conoscenza | Art. 149 |
Le notifiche a mani non si fanno prima delle 7 e dopo le 21, mentre quelle via PEC non hanno limiti orari ma, se la ricevuta di consegna arriva tra le 21 e le 7, per il destinatario valgono dalle 7 (art. 147 c.p.c.). La notifica è nulla se non si rispettano le regole sulla persona che riceve la copia o se c'è incertezza assoluta su destinatario o data, ma la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo (artt. 156 e 160; Cass. 29297/2025). Chi ha ricevuto un atto e deve capire che cosa fare trova le indicazioni pratiche nella pagina ho ricevuto una notifica.
- Verificare negli elenchi pubblici se il destinatario ha un domicilio digitale.
- Notificare via PEC con relazione firmata digitalmente e oggetto conforme.
- Conservare ricevute di accettazione e di consegna in formato originale.
- In caso di esito negativo: capire la causa e scegliere portale, posta o ufficiale giudiziario.
- Calcolare i termini dalla data di perfezionamento per il destinatario.
Domande frequenti
L'avvocato deve sempre notificare via PEC?
La casella PEC del destinatario è piena: la notifica fallisce?
Quando si considera fatta la notifica?
Una notifica sbagliata annulla tutto il processo?
Fonti normative
- Art. 137 c.p.c. — Notificazioni
- Art. 139 c.p.c. — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 c.p.c. — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 147 c.p.c. — Tempo delle notificazioni
- Art. 3-ter L. 53/1994 — Obbligo di notifica via PEC dell'avvocato
- Art. 160 c.p.c. — Nullità della notificazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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