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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Le notifiche nel processo civile: PEC, ufficiale giudiziario, irreperibilità

Una causa inizia con la notifica dell'atto alla controparte, e dalla notifica decorrono i termini per difendersi, impugnare, pagare. Dal 2023 l'avvocato deve notificare via PEC a imprese, professionisti e a chi ha un domicilio digitale; l'ufficiale giudiziario interviene quando la PEC non è possibile, con regole diverse per la consegna a mani, ai familiari, al portiere, per l'irreperibilità. Questa pagina spiega chi notifica e come, quando la notifica si perfeziona per chi la fa e per chi la riceve, e che cosa succede se è viziata.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • PEC: obbligatoria per l'avvocato verso imprese, professionisti e domicili digitali.
  • Casella piena: deposito nell'area riservata del portale, notifica al decimo giorno.
  • Ufficiale giudiziario: consegna a mani, a familiari, portiere o vicino.
  • Irreperibile: deposito in comune, avviso e raccomandata.
  • Nullità: sanata se l'atto raggiunge lo scopo.

Chi notifica e come

Art. 3-ter, c. 1, L. 53/1994

«L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale [...] iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche [...].»

La notifica via PEC si fa dall'indirizzo dell'avvocato risultante da pubblici elenchi all'indirizzo del destinatario tratto dagli stessi elenchi (art. 3-bis L. 53/1994). Se la consegna fallisce per causa del destinatario, l'atto si inserisce nell'area riservata del portale telematico del Ministero e la notifica si perfeziona al decimo giorno (art. 3-ter, c. 2); se fallisce per causa non imputabile al destinatario, o il destinatario non ha un indirizzo negli elenchi, si notifica per posta o tramite l'ufficiale giudiziario (art. 3-ter, c. 3; art. 137 c.p.c.).

La notifica tramite ufficiale giudiziario

SituazioneRegolaNorma
Destinatario trovatoConsegna a mani proprie; il rifiuto equivale a consegnaArt. 138 c.p.c.
Destinatario assenteConsegna a familiare o addetto (non minore di 14 anni), poi al portiere o a un vicino, con raccomandata informativaArt. 139
Irreperibilità temporanea o rifiuto dei familiariDeposito in comune, avviso alla porta, raccomandata; per il destinatario vale il ricevimento o, al più tardi, il decimo giornoArt. 140; Corte cost. 3/2010
Residenza, dimora e domicilio sconosciutiDeposito in comune dell'ultima residenza o di nascita; perfezionamento al ventesimo giornoArt. 143
Notifica per postaPer il notificante vale la consegna all'ufficiale giudiziario; per il destinatario la legale conoscenzaArt. 149

Le notifiche a mani non si fanno prima delle 7 e dopo le 21, mentre quelle via PEC non hanno limiti orari ma, se la ricevuta di consegna arriva tra le 21 e le 7, per il destinatario valgono dalle 7 (art. 147 c.p.c.). La notifica è nulla se non si rispettano le regole sulla persona che riceve la copia o se c'è incertezza assoluta su destinatario o data, ma la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo (artt. 156 e 160; Cass. 29297/2025). Chi ha ricevuto un atto e deve capire che cosa fare trova le indicazioni pratiche nella pagina ho ricevuto una notifica.

  1. Verificare negli elenchi pubblici se il destinatario ha un domicilio digitale.
  2. Notificare via PEC con relazione firmata digitalmente e oggetto conforme.
  3. Conservare ricevute di accettazione e di consegna in formato originale.
  4. In caso di esito negativo: capire la causa e scegliere portale, posta o ufficiale giudiziario.
  5. Calcolare i termini dalla data di perfezionamento per il destinatario.

Domande frequenti

L'avvocato deve sempre notificare via PEC?
Deve farlo quando il destinatario è obbligato ad avere un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, come imprese e professionisti, o ne ha eletto uno nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche (art. 3-ter L. 53/1994). Solo se la PEC non è possibile o non va a buon fine per causa non imputabile al destinatario si passa alla posta o all'ufficiale giudiziario, dichiarandone il motivo (art. 137 c.p.c.).
La casella PEC del destinatario è piena: la notifica fallisce?
No. Se la PEC non può essere consegnata per causa imputabile al destinatario, come la casella satura, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia collegata al codice fiscale del destinatario, e la notifica si considera eseguita il decimo giorno successivo o prima, se il destinatario vi accede (art. 3-ter, c. 2, L. 53/1994, per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023).
Quando si considera fatta la notifica?
Per chi notifica, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o, via PEC, della ricevuta di accettazione; per chi riceve, quando ha legale conoscenza dell'atto o, via PEC, alla ricevuta di consegna, spostata alle 7 del mattino se arriva tra le 21 e le 7 (artt. 147 e 149 c.p.c.). Con il deposito nella casa comunale per irreperibilità, per il destinatario vale il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, il decorso di dieci giorni dalla spedizione (art. 140; Corte cost. 3/2010).
Una notifica sbagliata annulla tutto il processo?
Non necessariamente. La notifica è nulla se non si rispettano le regole sulla persona che deve ricevere la copia o se c'è incertezza assoluta su destinatario o data (art. 160 c.p.c.), ma la nullità è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, per esempio perché il destinatario si costituisce in giudizio o ha comunque ricevuto la raccomandata informativa (Cass. 29297/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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