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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Il provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.)

Quando aspettare la fine di una causa ordinaria significherebbe perdere il diritto, il giudice può intervenire subito con un provvedimento d'urgenza: ordinare di rimuovere un contenuto diffamatorio, riammettere un lavoratore, consentire l'accesso al fondo del vicino per lavori urgenti, sospendere un'esecuzione minacciata con un precetto. È uno strumento residuale e atipico, con regole precise su presupposti, procedura e durata. Questa pagina spiega quando si può chiedere, come si svolge, che cosa succede dopo e come contestarlo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Presupposti: diritto verosimile e pregiudizio imminente e irreparabile.
  • Residuale: solo se non c'è una misura cautelare specifica.
  • Rapido: anche senza sentire la controparte, con udienza entro 15 giorni.
  • Stabile: nessun obbligo di iniziare la causa di merito.
  • Reclamo: entro 15 giorni al collegio.

Quando si può chiedere

Art. 700 c.p.c.

«Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.»

Il provvedimento è atipico: il giudice sceglie la misura più adatta, senza doversi limitare ad anticipare la sentenza. È residuale, perché non si usa quando esiste una misura cautelare tipica, come il sequestro o le azioni possessorie. Per i crediti di denaro è di regola escluso, salvo i crediti di lavoro necessari a un'esistenza libera e dignitosa (Cass. 8373/1997).

Caso tipicoChe cosa si chiede
Contenuto diffamatorio onlineRimozione o oscuramento
Atti di concorrenza slealeInibitoria immediata
Precetto per un credito contestatoDivieto di iniziare l'esecuzione prima dell'opposizione (Cass. 2051/2000)
Protesto illegittimoCancellazione e rettifica (Cass. 17415/2004)
Lavori urgenti che richiedono l'accesso al fondo del vicinoOrdine di consentire l'accesso (Cass. 4557/2026)

Procedura, durata e reclamo

Il ricorso si presenta al giudice competente per il merito, e al tribunale quando il merito spetterebbe al giudice di pace (art. 669-ter c.p.c.). Il giudice decide con ordinanza dopo aver sentito le parti o, se la convocazione potrebbe pregiudicare la misura, con decreto, fissando un'udienza entro quindici giorni (art. 669-sexies). Per i provvedimenti d'urgenza non c'è obbligo di iniziare la causa di merito e la misura resta efficace anche se la causa si estingue (art. 669-octies, c. 6-8); non ha però valore di giudicato (Cass. 10756/1996 e 2480/2025), anche se, eseguito e non seguito da una causa di merito, acquista una certa stabilità nei rapporti tra le parti (Cass. 24853/2025). Contro la decisione, di accoglimento o di rigetto, si propone reclamo al collegio entro quindici giorni (art. 669-terdecies); non è ammesso il ricorso per cassazione (Cass. 16894/2016). Sui tempi della giustizia civile si veda la pagina sui tempi del processo civile.

  1. Documentare il diritto e l'urgenza con prove immediate.
  2. Agire presto: un ritardo nel chiedere la misura indebolisce l'urgenza.
  3. Indicare con precisione la misura richiesta al giudice.
  4. Notificare ricorso e decreto nel termine se la misura è concessa senza contraddittorio.
  5. Valutare il reclamo entro 15 giorni o la causa di merito.

Domande frequenti

Quando si può chiedere un provvedimento d'urgenza?
Quando si ha fondato motivo di temere che, nel tempo necessario per una causa ordinaria, il proprio diritto subisca un pregiudizio imminente e irreparabile, e non esiste un'altra misura cautelare specifica per quel caso (art. 700 c.p.c.). Bisogna dimostrare sia la verosimile esistenza del diritto sia l'urgenza: un danno che si può rimediare poi con un risarcimento in denaro, di regola, non basta.
Dopo il provvedimento devo per forza fare causa?
No. Per i provvedimenti d'urgenza e per le altre misure cautelari che anticipano la sentenza non c'è l'obbligo di iniziare la causa di merito, e il provvedimento conserva efficacia; ciascuna parte può comunque avviarla, e il giudice liquida subito le spese del procedimento cautelare (art. 669-octies, c. 6-7, c.p.c.). Il provvedimento però non fa stato come una sentenza (Cass. 2480/2025).
Il giudice può decidere senza sentire l'altra parte?
Sì, se convocarla potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento: in quel caso decide con decreto motivato, fissa un'udienza entro quindici giorni e assegna al ricorrente un termine non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto; all'udienza conferma, modifica o revoca la misura (art. 669-sexies c.p.c.).
Come si contesta il provvedimento?
Con il reclamo al collegio, da proporre entro quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione; il collegio decide entro venti giorni dal deposito con ordinanza non impugnabile, e il reclamo non sospende l'esecuzione salvo gravi motivi sopravvenuti (art. 669-terdecies c.p.c.). Il ricorso per cassazione non è ammesso (Cass. 16894/2016).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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