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Vedere il proprio fascicolo: penale e civile

Sapere che cosa c'è scritto negli atti del proprio processo è il primo diritto di difesa, ma le regole cambiano tra penale e civile e tra le fasi. Nel penale le indagini sono segrete: l'indagato può chiedere se il suo nome è iscritto nel registro delle notizie di reato, vede il fascicolo solo quando il PM lo deposita alla fine delle indagini o in occasione di singoli atti, e paga le copie con diritti che dal 2025 sono cambiati; la persona offesa ha diritti di informazione precisi ma non un accesso libero. Nel civile il fascicolo è telematico e la parte, attraverso il suo avvocato, lo consulta e ne estrae copia gratuitamente in ogni momento. Questa pagina spiega chi può vedere che cosa, quando, come si chiede e quanto costa.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Sono indagato? Certificato ex art. 335 c. 3 c.p.p. dalla procura (salvo reati gravi e segreto fino a 3 mesi); la persona offesa chiede lo stato del procedimento dopo 6 mesi (c. 3-ter).
  • Atti penali: segreti fino al 415-bis, salvo gli atti garantiti e le misure cautelari; con l'avviso di conclusione visione e copia integrale; dopo, copie ex art. 116 a chi ha interesse.
  • Costi penali dal 2025: copie cartacee +50%, 25 € per supporto, 8 € per invio telematico, triplo se urgenti, metà dal giudice di pace, gratis con il gratuito patrocinio.
  • Civile: fascicolo telematico consultabile e copiabile gratis dalla parte e dall'avvocato; le parti e i difensori con procura (art. 76 disp. att.); i terzi solo con autorizzazione e interesse.
  • Vittima: informazioni (90-bis), avvisi di archiviazione e 415-bis nei casi previsti, copie con interesse; accesso pieno da parte civile.

Il penale: sapere di essere indagati e vedere gli atti

Art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

«Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.»

Il registro delle notizie di reato è il primo documento del procedimento penale: il PM vi iscrive la notizia e, appena emergono indizi, il nome dell'indagato (art. 335 c. 1 e 1-bis); dopo la riforma Cartabia l'iscrizione deve avvenire subito e il giudice può retrodatarla se tardiva. Chiunque può chiedere alla procura competente il certificato delle iscrizioni a proprio nome, con modulo, documento e marca dove richiesta, anche tramite avvocato, e la risposta è «non risultano iscrizioni» oppure l'indicazione del procedimento, con reato e data; la richiesta è respinta solo per i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a) e quando il PM ha disposto il segreto motivato per non più di tre mesi. La persona offesa ha lo stesso diritto sulle iscrizioni a carico del denunciato e, dopo sei mesi dalla denuncia o querela, può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento (c. 3-ter). Vedere gli atti è un'altra cosa: le indagini sono coperte dal segreto (art. 329) fino a quando l'indagato non può averne conoscenza, e l'accesso arriva in tre momenti. Il primo sono gli atti garantiti: il verbale dell'interrogatorio, della perquisizione e del sequestro, gli accertamenti tecnici irripetibili, l'incidente probatorio, gli atti che il PM deposita per legge come quelli a base di una misura cautelare, consultabili dopo l'esecuzione (art. 293), o l'avviso di richiesta di proroga delle indagini. Il secondo è l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis): il PM che non archivia deposita tutta la documentazione presso la segreteria e l'indagato e il difensore possono prenderne visione ed estrarne copia, ascoltare le registrazioni delle intercettazioni e prendere cognizione dei flussi, con venti giorni per depositare memorie, documenti, chiedere l'interrogatorio o nuove indagini; da questo momento il fascicolo è aperto alla difesa. Il terzo è l'art. 116: durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere a proprie spese copie, estratti e certificati di singoli atti, con decisione del PM o del giudice che procede e, dopo l'archiviazione o la sentenza, del giudice che le ha emesse; la richiesta va motivata e il PM la nega durante le indagini se pregiudica il segreto, mentre le copie delle intercettazioni non pubblicabili non si rilasciano ai terzi. Nel dibattimento il fascicolo del giudice contiene gli atti irripetibili e i verbali dell'incidente probatorio, mentre il fascicolo del PM, con tutte le indagini, è a disposizione delle parti; il processo penale telematico consente la consultazione degli atti depositati attraverso il portale, con le copie richieste alla cancelleria.

Chi vede che cosa e quanto costa

ChiChe cosa può ottenereCome e quanto
IndagatoCertificato delle iscrizioni (335 c. 3); atti garantiti; fascicolo completo dal 415-bis; copie ex 116Richiesta alla procura; visione gratuita al deposito; copie a pagamento con i diritti del DPR 115
ImputatoFascicolo del PM e del dibattimento; atti di udienza; sentenzaCopie a pagamento; estrazione telematica dove attiva
Persona offesaInformazioni (90-bis); iscrizioni (335 c. 3); stato del procedimento dopo 6 mesi (3-ter); avviso di archiviazione se richiesto o per violenza alla persona (408); 415-bis per maltrattamenti e stalking; copie di singoli atti con interesse (116)Richieste al PM; copie a pagamento; accesso pieno da parte civile
Terzi con interesse (creditori, assicurazioni, eredi)Copie di singoli atti, di regola dopo la definizione; non le intercettazioni non pubblicabiliIstanza motivata al PM o al giudice (116); diritti di copia
Copie cartacee penaliSemplici (all. 6) e autentiche (all. 7) per scaglioni di pagineImporti aumentati del 50% dal 2025 (L. 207/2024); triplicati se urgenti in 2 giorni (art. 270); dimezzati dal giudice di pace
Copie penali su supporto o telematicheChiavetta, CD, DVD; PEC o portale25 euro per ogni supporto (art. 269); 8 euro per ogni invio telematico, qualunque sia il numero di pagine (art. 269-bis)
Gratuito patrocinioCopie degli atti necessari alla difesaA carico dello Stato
Parte civile e difensore nel processo civileIntero fascicolo informatico: atti, verbali, provvedimenti, CTUConsultazione ed estrazione gratuite dal PCT (art. 269 c. 1-bis DPR 115; art. 16-bis c. 9-bis DL 179/2012), con valore di copia conforme se attestata dal difensore
Terzo nel civileEsame degli atti e copie di una causa altruiAutorizzazione del capo dell'ufficio o del giudice con la prova dell'interesse; sentenze in copia dalla cancelleria con diritti; esclusi i procedimenti riservati

La legge di bilancio 2025 ha riscritto i diritti di copia del processo penale, dove il fascicolo informatico non consente ancora l'estrazione gratuita: le copie cartacee costano gli importi degli allegati 6 e 7 aumentati della metà, le copie su supporto fisico 25 euro per supporto e la trasmissione telematica di duplicati e copie informatiche, via PEC o portale, 8 euro per invio, a prescindere dalle pagine, come ha chiarito la circolare del Ministero della giustizia del 13 maggio 2025; gli importi sono dimezzati davanti al giudice di pace e le copie urgenti restano triplicate. Nel civile la logica è opposta: il fascicolo è nato telematico, la parte costituita e il difensore lo consultano dal Portale dei servizi telematici e ne estraggono copie senza diritti, e le copie estratte hanno valore di copia conforme quando il difensore ne attesta la conformità; si paga solo la copia autentica rilasciata dalla cancelleria o la copia per chi non ha accesso. I procedimenti di famiglia, minori, interdizione e amministrazione di sostegno sono riservati: vi accedono le parti, il curatore speciale, il tutore e i soggetti autorizzati, non i terzi. Un diritto spesso dimenticato è quello verso il proprio avvocato: il cliente può chiedergli in ogni momento copia degli atti e, se cambia difensore, la consegna del fascicolo, che l'avvocato deve restituire senza condizionarla al pagamento della parcella.

Come si chiede

  1. Certificato 335: modulo della procura del luogo del fatto (o dove si presume), documento, eventuale delega al difensore; risposta in pochi giorni; ripetibile.
  2. Dopo il 415-bis: recarsi in segreteria con l'avviso, chiedere visione e copia integrale, anche informatica, e la trascrizione o l'ascolto delle intercettazioni; segnare i venti giorni.
  3. Copie di singoli atti (art. 116): istanza scritta al PM o al giudice con l'indicazione degli atti e dell'interesse; pagamento dei diritti alla consegna.
  4. Persona offesa: inserire nella querela la richiesta di avviso di archiviazione e della conclusione delle indagini nei casi previsti; chiedere lo stato dopo sei mesi; costituirsi parte civile per l'accesso pieno.
  5. Civile: chiedere al proprio avvocato l'estrazione dal fascicolo telematico; per cause altrui, istanza motivata al capo dell'ufficio o al giudice.

Nel penale il fascicolo si apre per gradi e si paga a copia, nel civile è aperto e gratuito per le parti: sapere quando e a chi chiedere evita di attendere informazioni che si potevano avere subito. Come si sa di essere indagati è nella pagina sull'iscrizione nel registro degli indagati; il momento in cui il fascicolo si apre nella pagina sull'avviso di conclusione delle indagini; i costi complessivi di una causa nella pagina sulle spese vive del processo.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se sono indagato?
Chiedendo alla procura della Repubblica il certificato delle iscrizioni a tuo nome nel registro delle notizie di reato (art. 335 c. 3 c.p.p.), con un modulo e un documento, anche tramite il tuo avvocato: la risposta indica se esistono iscrizioni e, se sì, il reato e la data, salvo che si proceda per i delitti più gravi dell'art. 407 c. 2 lett. a) (mafia, terrorismo, omicidio, ecc.) o che il PM abbia disposto il segreto sulle iscrizioni per esigenze investigative, per non più di tre mesi non rinnovabili. Il certificato non ti dà accesso agli atti, che restano segreti fino alla fine delle indagini; se sei indagato conviene nominare subito un difensore, che riceverà gli avvisi.
Quando posso leggere gli atti delle indagini?
Di regola solo alla fine, con l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis): la documentazione è depositata presso la segreteria del PM e tu e il tuo difensore potete prenderne visione, estrarne copia e ascoltare le intercettazioni, con venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio. Prima di allora vedi solo gli atti compiuti alla tua presenza o depositati per legge: il verbale dell'interrogatorio, della perquisizione e del sequestro, gli atti alla base di una misura cautelare (depositati dopo l'esecuzione), l'incidente probatorio. Se il PM chiede l'archiviazione, l'indagato che ne ha fatto richiesta riceve l'avviso e può accedere al fascicolo.
Sono la vittima: posso vedere il fascicolo?
Non liberamente. Hai diritto alle informazioni dell'art. 90-bis fin dal primo contatto, a sapere se il tuo denunciato è iscritto nel registro (art. 335 c. 3), a chiedere dopo sei mesi dalla querela lo stato del procedimento (c. 3-ter), a essere avvisata della richiesta di archiviazione se lo hai chiesto nella querela (sempre per i reati con violenza alla persona) e a opporti, e per maltrattamenti e stalking a ricevere l'avviso di conclusione delle indagini. Puoi chiedere copie di singoli atti al PM o al giudice motivando l'interesse (art. 116), ma il PM può negarle durante le indagini; l'accesso pieno arriva con la costituzione di parte civile dopo l'esercizio dell'azione penale.
Quanto costano le copie?
Nel penale, dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024): le copie cartacee si pagano per scaglioni di pagine secondo gli allegati 6 e 7 del DPR 115/2002 aumentati del 50%, con importo triplicato se urgenti in due giorni; le copie su chiavetta o disco costano 25 euro forfettari per ogni supporto; la trasmissione telematica di duplicati o copie via PEC o portale costa 8 euro per ogni invio, qualunque sia il numero di pagine (art. 269-bis); davanti al giudice di pace gli importi sono dimezzati, e per chi è ammesso al gratuito patrocinio le copie sono a carico dello Stato. Nel civile, invece, la parte costituita e il suo avvocato estraggono le copie direttamente dal fascicolo telematico senza alcun diritto (art. 269 c. 1-bis).
Nel civile posso vedere il fascicolo di una causa che non mi riguarda?
Il fascicolo telematico è consultabile dalle parti costituite e dai loro difensori; l'esame e la copia degli atti spettano alle parti e ai difensori muniti di procura (art. 76 disp. att. c.p.c.); chi non è parte può chiedere al capo dell'ufficio o al giudice l'autorizzazione a ottenere copia di singoli atti dimostrando un interesse giuridicamente rilevante, come il creditore che deve verificare una causa del debitore o il terzo pregiudicato da una sentenza. Le sentenze sono pubbliche e si ottengono in copia dalla cancelleria con i diritti, salvo i procedimenti riservati (famiglia, minori, adozioni, amministrazione di sostegno), in cui l'accesso è limitato alle parti e ai soggetti autorizzati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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