In breve
- Sono indagato? Certificato ex art. 335 c. 3 c.p.p. dalla procura (salvo reati gravi e segreto fino a 3 mesi); la persona offesa chiede lo stato del procedimento dopo 6 mesi (c. 3-ter).
- Atti penali: segreti fino al 415-bis, salvo gli atti garantiti e le misure cautelari; con l'avviso di conclusione visione e copia integrale; dopo, copie ex art. 116 a chi ha interesse.
- Costi penali dal 2025: copie cartacee +50%, 25 € per supporto, 8 € per invio telematico, triplo se urgenti, metà dal giudice di pace, gratis con il gratuito patrocinio.
- Civile: fascicolo telematico consultabile e copiabile gratis dalla parte e dall'avvocato; le parti e i difensori con procura (art. 76 disp. att.); i terzi solo con autorizzazione e interesse.
- Vittima: informazioni (90-bis), avvisi di archiviazione e 415-bis nei casi previsti, copie con interesse; accesso pieno da parte civile.
Il penale: sapere di essere indagati e vedere gli atti
«Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.»
Il registro delle notizie di reato è il primo documento del procedimento penale: il PM vi iscrive la notizia e, appena emergono indizi, il nome dell'indagato (art. 335 c. 1 e 1-bis); dopo la riforma Cartabia l'iscrizione deve avvenire subito e il giudice può retrodatarla se tardiva. Chiunque può chiedere alla procura competente il certificato delle iscrizioni a proprio nome, con modulo, documento e marca dove richiesta, anche tramite avvocato, e la risposta è «non risultano iscrizioni» oppure l'indicazione del procedimento, con reato e data; la richiesta è respinta solo per i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a) e quando il PM ha disposto il segreto motivato per non più di tre mesi. La persona offesa ha lo stesso diritto sulle iscrizioni a carico del denunciato e, dopo sei mesi dalla denuncia o querela, può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento (c. 3-ter). Vedere gli atti è un'altra cosa: le indagini sono coperte dal segreto (art. 329) fino a quando l'indagato non può averne conoscenza, e l'accesso arriva in tre momenti. Il primo sono gli atti garantiti: il verbale dell'interrogatorio, della perquisizione e del sequestro, gli accertamenti tecnici irripetibili, l'incidente probatorio, gli atti che il PM deposita per legge come quelli a base di una misura cautelare, consultabili dopo l'esecuzione (art. 293), o l'avviso di richiesta di proroga delle indagini. Il secondo è l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis): il PM che non archivia deposita tutta la documentazione presso la segreteria e l'indagato e il difensore possono prenderne visione ed estrarne copia, ascoltare le registrazioni delle intercettazioni e prendere cognizione dei flussi, con venti giorni per depositare memorie, documenti, chiedere l'interrogatorio o nuove indagini; da questo momento il fascicolo è aperto alla difesa. Il terzo è l'art. 116: durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere a proprie spese copie, estratti e certificati di singoli atti, con decisione del PM o del giudice che procede e, dopo l'archiviazione o la sentenza, del giudice che le ha emesse; la richiesta va motivata e il PM la nega durante le indagini se pregiudica il segreto, mentre le copie delle intercettazioni non pubblicabili non si rilasciano ai terzi. Nel dibattimento il fascicolo del giudice contiene gli atti irripetibili e i verbali dell'incidente probatorio, mentre il fascicolo del PM, con tutte le indagini, è a disposizione delle parti; il processo penale telematico consente la consultazione degli atti depositati attraverso il portale, con le copie richieste alla cancelleria.
Chi vede che cosa e quanto costa
| Chi | Che cosa può ottenere | Come e quanto |
|---|---|---|
| Indagato | Certificato delle iscrizioni (335 c. 3); atti garantiti; fascicolo completo dal 415-bis; copie ex 116 | Richiesta alla procura; visione gratuita al deposito; copie a pagamento con i diritti del DPR 115 |
| Imputato | Fascicolo del PM e del dibattimento; atti di udienza; sentenza | Copie a pagamento; estrazione telematica dove attiva |
| Persona offesa | Informazioni (90-bis); iscrizioni (335 c. 3); stato del procedimento dopo 6 mesi (3-ter); avviso di archiviazione se richiesto o per violenza alla persona (408); 415-bis per maltrattamenti e stalking; copie di singoli atti con interesse (116) | Richieste al PM; copie a pagamento; accesso pieno da parte civile |
| Terzi con interesse (creditori, assicurazioni, eredi) | Copie di singoli atti, di regola dopo la definizione; non le intercettazioni non pubblicabili | Istanza motivata al PM o al giudice (116); diritti di copia |
| Copie cartacee penali | Semplici (all. 6) e autentiche (all. 7) per scaglioni di pagine | Importi aumentati del 50% dal 2025 (L. 207/2024); triplicati se urgenti in 2 giorni (art. 270); dimezzati dal giudice di pace |
| Copie penali su supporto o telematiche | Chiavetta, CD, DVD; PEC o portale | 25 euro per ogni supporto (art. 269); 8 euro per ogni invio telematico, qualunque sia il numero di pagine (art. 269-bis) |
| Gratuito patrocinio | Copie degli atti necessari alla difesa | A carico dello Stato |
| Parte civile e difensore nel processo civile | Intero fascicolo informatico: atti, verbali, provvedimenti, CTU | Consultazione ed estrazione gratuite dal PCT (art. 269 c. 1-bis DPR 115; art. 16-bis c. 9-bis DL 179/2012), con valore di copia conforme se attestata dal difensore |
| Terzo nel civile | Esame degli atti e copie di una causa altrui | Autorizzazione del capo dell'ufficio o del giudice con la prova dell'interesse; sentenze in copia dalla cancelleria con diritti; esclusi i procedimenti riservati |
La legge di bilancio 2025 ha riscritto i diritti di copia del processo penale, dove il fascicolo informatico non consente ancora l'estrazione gratuita: le copie cartacee costano gli importi degli allegati 6 e 7 aumentati della metà, le copie su supporto fisico 25 euro per supporto e la trasmissione telematica di duplicati e copie informatiche, via PEC o portale, 8 euro per invio, a prescindere dalle pagine, come ha chiarito la circolare del Ministero della giustizia del 13 maggio 2025; gli importi sono dimezzati davanti al giudice di pace e le copie urgenti restano triplicate. Nel civile la logica è opposta: il fascicolo è nato telematico, la parte costituita e il difensore lo consultano dal Portale dei servizi telematici e ne estraggono copie senza diritti, e le copie estratte hanno valore di copia conforme quando il difensore ne attesta la conformità; si paga solo la copia autentica rilasciata dalla cancelleria o la copia per chi non ha accesso. I procedimenti di famiglia, minori, interdizione e amministrazione di sostegno sono riservati: vi accedono le parti, il curatore speciale, il tutore e i soggetti autorizzati, non i terzi. Un diritto spesso dimenticato è quello verso il proprio avvocato: il cliente può chiedergli in ogni momento copia degli atti e, se cambia difensore, la consegna del fascicolo, che l'avvocato deve restituire senza condizionarla al pagamento della parcella.
Come si chiede
- Certificato 335: modulo della procura del luogo del fatto (o dove si presume), documento, eventuale delega al difensore; risposta in pochi giorni; ripetibile.
- Dopo il 415-bis: recarsi in segreteria con l'avviso, chiedere visione e copia integrale, anche informatica, e la trascrizione o l'ascolto delle intercettazioni; segnare i venti giorni.
- Copie di singoli atti (art. 116): istanza scritta al PM o al giudice con l'indicazione degli atti e dell'interesse; pagamento dei diritti alla consegna.
- Persona offesa: inserire nella querela la richiesta di avviso di archiviazione e della conclusione delle indagini nei casi previsti; chiedere lo stato dopo sei mesi; costituirsi parte civile per l'accesso pieno.
- Civile: chiedere al proprio avvocato l'estrazione dal fascicolo telematico; per cause altrui, istanza motivata al capo dell'ufficio o al giudice.
Nel penale il fascicolo si apre per gradi e si paga a copia, nel civile è aperto e gratuito per le parti: sapere quando e a chi chiedere evita di attendere informazioni che si potevano avere subito. Come si sa di essere indagati è nella pagina sull'iscrizione nel registro degli indagati; il momento in cui il fascicolo si apre nella pagina sull'avviso di conclusione delle indagini; i costi complessivi di una causa nella pagina sulle spese vive del processo.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se sono indagato?
Quando posso leggere gli atti delle indagini?
Sono la vittima: posso vedere il fascicolo?
Quanto costano le copie?
Nel civile posso vedere il fascicolo di una causa che non mi riguarda?
Fonti normative
- Art. 335 c.p.p. — Registro delle notizie di reato
- Art. 415-bis c.p.p. — Avviso di conclusione delle indagini preliminari
- Art. 116 c.p.p. — Copie, estratti e certificati
- Art. 90-bis c.p.p. — Informazioni alla persona offesa
- Artt. 267-270 DPR 115/2002 — Diritti di copia
- Art. 269-bis DPR 115/2002 — Diritto di trasmissione telematica nel procedimento penale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleCome sapere se si è indagati: il registro delle notizie di reatoIl certificato delle iscrizioni al registro delle notizie di reato: chi può chiederlo, che cosa risponde la procura, il segreto di 3 mesi, la retrodatazione.
- Il procedimento penaleL'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)Contenuto dell'avviso, accesso al fascicolo, i venti giorni per memorie, documenti, interrogatorio e nuove indagini, che cosa succede dopo, gli errori da evitare.
- Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaL'archiviazione: quando il PM la chiede, l'avviso alla persona offesa con 20 o 30 giorni per l'opposizione, l'udienza e l'imputazione coatta.
- Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieTutti i costi di una causa oltre la parcella: contributo e 27 euro forfettari, notifiche, copie, consulenza tecnica, imposta di registro sulla sentenza (3%).
- Scegliere e verificare l'avvocatoCambiare avvocato: revoca, rinuncia, fascicolo, parcellaCambiare avvocato a causa in corso: revoca sempre possibile ma efficace solo con la sostituzione; fascicolo da restituire senza ritenzione; parcella per l'opera svolta.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).