Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto civile · Il processo civile

La riforma Cartabia del processo civile: che cosa è cambiato

Per le cause civili iniziate dal 28 febbraio 2023 valgono le regole della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), poi corretta nel 2024: l'atto di citazione e le memorie cambiano tempi e contenuti, il giudice può decidere prima con ordinanze provvisorie, esiste un rito semplificato per le cause più semplici, le liti familiari hanno un rito unico, la mediazione obbligatoria copre più materie e molte udienze si svolgono a distanza o per iscritto. Questa pagina riassume le novità principali e rimanda alle pagine di dettaglio.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Da quando: cause iniziate dal 28 febbraio 2023.
  • Citazione: almeno 120 giorni prima della prima udienza.
  • Memorie: a 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza.
  • Ordinanze: accoglimento o rigetto anticipati nei casi evidenti.
  • Nuovi riti: semplificato per le cause semplici, unico per la famiglia.

Il nuovo processo ordinario

FaseRegolaNorma
CitazioneAlmeno 120 giorni liberi prima dell'udienza (150 dall'estero)Art. 163-bis c.p.c.
Verifiche preliminariIl giudice controlla contraddittorio e regolarità degli atti prima dell'udienzaArt. 171-bis
Memorie integrative40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza, a pena di decadenzaArt. 171-ter
Decisione anticipataOrdinanza di accoglimento o di rigetto nei casi manifestiArtt. 183-ter e 183-quater
Fase decisoriaConclusioni, conclusionali e repliche a 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienzaArt. 189
Titolo esecutivoCopia attestata conforme o duplicato informatico, senza formula esecutivaArt. 475
Art. 183-ter, c. 1, c.p.c.

«Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.»

Riti speciali, mediazione e udienze

Per le cause semplici, a fatti non controversi o di prova rapida, c'è il procedimento semplificato di cognizione. Separazioni, divorzi, affidamento e le altre liti familiari seguono un rito unico (art. 473-bis c.p.c.); il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato rinviato all'ottobre 2027. La mediazione obbligatoria copre ora anche contratti come franchising, subfornitura, somministrazione, rete e le società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Le udienze possono svolgersi in videocollegamento o essere sostituite da note scritte, e i depositi sono telematici (si veda la pagina sul processo civile telematico). Sui tempi reali delle cause si veda la pagina sui tempi del processo civile.

  1. Verificare la data di inizio della causa: prima o dopo il 28 febbraio 2023.
  2. Controllare se la materia richiede la mediazione prima della causa.
  3. Preparare subito prove e documenti: le memorie scadono prima dell'udienza.
  4. Valutare la richiesta di ordinanza anticipata se il caso è evidente.
  5. Scegliere il rito semplificato quando i fatti non sono controversi.

Domande frequenti

Da quando si applica la riforma?
Ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023; a quelli pendenti a quella data si applicano le regole precedenti (art. 35 D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022). Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024) ha poi ritoccato diverse norme.
Come funziona oggi la prima fase della causa?
Tra la notifica della citazione e la prima udienza devono passare almeno 120 giorni liberi, 150 se la notifica avviene all'estero (art. 163-bis c.p.c.). Il giudice verifica prima la regolarità del contraddittorio (art. 171-bis) e le parti depositano memorie integrative quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza, con domande, eccezioni, prove e documenti (art. 171-ter), così che la prima udienza serve già a organizzare l'istruttoria.
Il giudice può decidere prima della sentenza?
Sì, nelle cause di competenza del tribunale su diritti disponibili: su istanza di parte può accogliere la domanda con ordinanza provvisoriamente esecutiva quando i fatti sono provati e le difese avversarie appaiono manifestamente infondate, o respingerla quando è manifestamente infondata (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.). Le ordinanze sono reclamabili e non fanno stato come una sentenza.
Che cosa è cambiato per separazioni, divorzi e affidamento?
Esiste un rito unico per i procedimenti sullo stato delle persone, sui minorenni e sulle famiglie, con regole comuni su atti, tempi e tutela dei figli (art. 473-bis c.p.c.). Il tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie previsto dalla riforma non è ancora operativo: la sua entrata in funzione è stata rinviata all'ottobre 2027.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme