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IstitutoDiritto civile · Casa e proprietà

Multiproprietà e contratti di vacanza a lungo termine

La settimana in un residence comprata durante una presentazione in albergo, il club che promette sconti sui viaggi, l'agenzia che chiede soldi in anticipo per rivendere la vecchia multiproprietà: sono contratti regolati da norme speciali del codice del consumo, pensate proprio perché si firmano sotto pressione. Questa pagina spiega che cosa deve contenere il contratto, quanto tempo si ha per recedere, perché nessun acconto è dovuto nei primi giorni, come riconoscere le truffe della rivendita e come si esce da una multiproprietà già comprata.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Recesso: 14 giorni senza motivo, fino a un anno e 14 giorni se manca il formulario.
  • Acconti: vietati finché il recesso è possibile.
  • Rivendita: nessun pagamento prima che la vendita avvenga davvero.
  • Contratto: scritto, nella lingua del consumatore, con fideiussione dove prevista.
  • Quota vecchia: si può rinunciare per liberarsi delle spese future.

Quali contratti sono protetti

Il codice del consumo regola quattro contratti conclusi tra un operatore e un consumatore (art. 69): la multiproprietà, cioè il diritto di godere di uno o più alloggi per più periodi, per una durata superiore a un anno; il prodotto per le vacanze di lungo termine, che dà diritto soprattutto a sconti o vantaggi sugli alloggi, come i club vacanze; la rivendita, con cui un operatore aiuta a vendere o comprare una multiproprietà; lo scambio, che consente di usare altri alloggi cedendo il proprio periodo. Negli inviti alle presentazioni va dichiarato lo scopo commerciale e la multiproprietà non può essere venduta come un investimento (art. 70). Prima della firma il consumatore deve ricevere gratuitamente i formulari informativi previsti dalla legge (art. 71).

Art. 73, c. 1, cod. cons.

«Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.»

Contratto, recesso e acconti

RegolaContenutoNorma
FormaScritta a pena di nullità, in italiano e in una lingua UE scelta dal consumatore; clausole su recesso e acconti firmate a parte; formulario di recesso allegatoArt. 72
FideiussioneObbligatoria per alcuni operatori e sempre per gli alloggi in costruzione; va menzionata nel contratto a pena di nullitàArt. 72-bis
Recesso14 giorni; un anno e 14 giorni senza formulario; tre mesi e 14 giorni senza informazioniArt. 73
Effetti del recessoNessuna spesa, penale o pagamento per servizi già resiArt. 74
AccontiVietati durante il recesso; nella rivendita, fino alla vendita effettivaArt. 75
Club vacanzeRate annuali uguali; dal secondo pagamento uscita senza penali entro 14 giorni dalla richiestaArt. 76
Contratti collegatiIl recesso fa cadere senza costi scambio, contratti accessori e finanziamentoArt. 77
Clausole e foroNulle le rinunce ai diritti; giudice del luogo di residenza del consumatoreArt. 78

Il recesso si esercita con una comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che provi la spedizione entro il termine, alla persona indicata nel contratto o all'operatore (art. 74). L'operatore che viola le regole su pubblicità, informazioni, forma, fideiussione, acconti e rate è punito con una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione, con sospensione dell'attività se le violazioni si ripetono (art. 81); le pratiche aggressive possono essere segnalate all'Antitrust (si veda la pagina sulle pratiche commerciali scorrette). Il meccanismo è simile al recesso negli acquisti fuori dai locali commerciali, ma con termini più lunghi quando mancano i documenti.

Come uscire da una multiproprietà già comprata

Scaduto il recesso, restano le strade ordinarie: far valere la nullità se il contratto non è scritto o non menziona la fideiussione dovuta, vendere o cedere il periodo, oppure, per chi possiede una quota di comproprietà, rinunciarvi. Il comproprietario può liberarsi dall'obbligo di contribuire alle spese rinunciando al suo diritto, ma la rinuncia non vale per le spese che ha approvato anche tacitamente (art. 1104 c.c.; si veda la pagina su comunione e divisione). Le Sezioni Unite hanno affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale valido, che richiede la forma scritta e la trascrizione e non libera dai debiti già sorti (Cass. SU 23093/2025). Le agenzie che chiedono soldi in anticipo per rivendere violano il divieto di acconti (art. 75, c. 2) e, se promettono compratori inesistenti, possono commettere una truffa.

  1. Non firmare né pagare nulla durante la presentazione: chiedere i documenti e portarli a casa.
  2. Controllare la data di consegna del contratto e del formulario di recesso.
  3. Recedere per iscritto con raccomandata o PEC entro il termine applicabile.
  4. Chiedere la restituzione di acconti e la chiusura del finanziamento collegato.
  5. Segnalare all'Antitrust le rivendite a pagamento anticipato e denunciare i raggiri.

Domande frequenti

Ho firmato una multiproprietà durante una presentazione: posso tirarmi indietro?
Sì, entro quattordici giorni e senza indicare il motivo, dalla firma del contratto definitivo o preliminare o dal giorno in cui lo si riceve, se posteriore (art. 73 cod. cons.). Il recesso si esercita per iscritto con un mezzo che provi la spedizione entro il termine e non comporta spese né penali (art. 74). Se il formulario di recesso non è stato consegnato, il termine scade dopo un anno e quattordici giorni; se mancavano le informazioni precontrattuali, dopo tre mesi e quattordici giorni.
Mi hanno chiesto un acconto alla firma: è regolare?
No. Per la multiproprietà, i club vacanze e i contratti di scambio è vietato qualunque versamento di denaro, garanzia o riconoscimento di debito prima della fine del periodo di recesso (art. 75 cod. cons.). L'operatore che viola il divieto rischia una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione (art. 81), e le somme versate in violazione del divieto si possono chiedere indietro.
Un'agenzia mi offre di rivendere la multiproprietà ma vuole essere pagata prima: è una truffa?
È un segnale di allarme serio. Per i contratti di rivendita è vietato qualunque acconto o garanzia prima che la vendita sia effettivamente avvenuta o che il contratto sia cessato in altro modo (art. 75, c. 2, cod. cons.). Chi pretende pagamenti anticipati per trovare un compratore viola la legge; se ha agito con raggiri promettendo acquirenti inesistenti, può trattarsi di truffa.
Ho una quota di multiproprietà da anni e non voglio più pagare le spese: come esco?
Si può vendere la quota o cederla, ma se nessuno la vuole il comproprietario può liberarsi delle spese rinunciando al proprio diritto, salvo per le spese che abbia approvato anche tacitamente (art. 1104 c.c.). Le Sezioni Unite hanno confermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale valido, da fare per iscritto e trascrivere, che non cancella i debiti già maturati (Cass. SU 23093/2025). Nei club vacanze a rate, dal secondo pagamento si può uscire senza penali entro quattordici giorni dalla richiesta di pagamento (art. 76).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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