In breve
- Termine: consegna entro 30 giorni se il contratto non dice altro.
- Poi: termine supplementare, risoluzione e rimborso integrale.
- Pacco perso: il rischio resta al venditore fino alla consegna effettiva.
- Carta: contestazione dell'addebito tramite la banca (chargeback).
- Sito fantasma: denuncia-querela e richiesta di blocco del pagamento.
Consegna e rimborso secondo il codice del consumo
«Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. [...] Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.»
Non serve il termine supplementare, e si può risolvere subito, se il venditore ha rifiutato di consegnare o se la data di consegna era essenziale, anche perché il consumatore lo aveva detto prima di concludere il contratto (art. 61, c. 4 e 5). Dopo la risoluzione il venditore deve restituire senza indebito ritardo tutte le somme versate (c. 6). Il rischio che il pacco si perda o si danneggi durante il trasporto resta al venditore finché il consumatore non lo riceve materialmente, salvo che il corriere sia stato scelto dal consumatore al di fuori delle proposte del venditore (art. 63). Resta sempre il recesso di 14 giorni per gli acquisti a distanza (si veda la pagina sul recesso dagli acquisti online).
Come recuperare il denaro
| Situazione | Strumento |
|---|---|
| Venditore professionale che non consegna | Richiesta scritta con termine supplementare, poi risoluzione e richiesta di rimborso (art. 61 cod. consumo) |
| Venditore privato su un sito di annunci | Diffida ad adempiere entro almeno 15 giorni, poi risoluzione (artt. 1453 e 1454 c.c.) |
| Pagamento con carta | Contestazione dell'addebito alla banca emittente secondo le regole del circuito |
| Pagamento tramite piattaforma o servizio di pagamento | Reclamo con la procedura di tutela dell'acquirente prevista dalle sue condizioni |
| Bonifico a un truffatore | Richiesta immediata di richiamo alla banca e denuncia-querela |
Se il venditore è identificabile e non restituisce, si può agire davanti al giudice di pace, anche con un decreto ingiuntivo se si ha la prova scritta del pagamento. Se il venditore non ha mai voluto consegnare si tratta di truffa: la querela va presentata entro tre mesi da quando si scopre il fatto, salvo i casi procedibili d'ufficio (si veda la pagina sulla truffa online). Le pratiche ingannevoli dei negozi online possono essere segnalate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- Salvare ordine, conferme, pagina del prodotto, ricevuta di pagamento e tracciamento.
- Scrivere al venditore fissando un termine per consegnare.
- Risolvere il contratto per iscritto e chiedere il rimborso.
- Contestare l'addebito con la banca o la piattaforma di pagamento.
- Denunciare se il venditore è sparito o il sito era falso.
Domande frequenti
Entro quando il negozio online deve consegnare?
Il corriere dice di aver consegnato, ma io non ho ricevuto nulla: chi ne risponde?
Ho pagato con carta di credito: posso riavere i soldi dalla banca?
Il sito è sparito: è una truffa?
Fonti normative
- Art. 61 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) — Consegna
- Art. 63 Codice del consumo — Passaggio del rischio
- Art. 1453 c.c. — Risoluzione per inadempimento
- Art. 1454 c.c. — Diffida ad adempiere
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
- Banche, consumatori e assicurazioniIl diritto di recesso negli acquisti online e fuori dai locali commercialiArtt. 52-59 cod. cons.: 14 giorni (30 a domicilio), il pulsante di recesso dal 2026, rimborso in 14 giorni, spese di reso, 12 mesi se il venditore non informa.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiLa garanzia del venditore al consumatore: 2 anni dalla consegna, difetti presunti entro 1 anno, riparazione o sostituzione gratis, poi riduzione o rimborso.
- Banche, consumatori e assicurazioniPhishing e bonifici non autorizzati: quando la banca deve rimborsareD.Lgs. 11/2010: rimborso entro il giorno dopo (art. 11), prova sulla banca (art. 10), colpa grave, 50 euro, autenticazione forte, 13 mesi; ABF, Cass. 3780/2024.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.
- Banche, consumatori e assicurazioniPratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: la segnalazione all'AGCMArtt. 18-27 cod. consumo: pratiche ingannevoli e aggressive, black list, greenwashing dal 27/9/2026, segnalazione all'AGCM, sanzioni fino a 10 milioni, rimedi al giudice.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.