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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

È violenza sessuale ogni atto sessuale imposto con violenza, minaccia, abuso di autorità, o ottenuto approfittando dell'inferiorità fisica o psichica della vittima o con l'inganno sulla propria identità: la pena va da sei a dodici anni, ridotta fino a due terzi nei casi di minore gravità, aumentata se la vittima è minorenne, partner o ex, o se il fatto è commesso «in quanto donna». La querela ha dodici mesi ed è irrevocabile.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Reato (art. 609-bis): atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità, o indotti approfittando dell'inferiorità fisica o psichica della vittima o con l'inganno sull'identità: 6-12 anni; casi di minore gravità fino a −2/3.
  • Aggravanti (609-ter, +1/3): minore, armi e sostanze, travisamento, coniuge o ex partner, scuola, gravidanza, «in quanto donna» (L. 181/2025); +1/2 sotto i 14 anni, doppio sotto i 10. Gruppo (609-octies): 8-14 anni.
  • Minorenni (609-quater): atti con minore di 14 puniti come violenza anche se consenzienti; 14-16 con familiari e affidatari; non punibile il minore con meno di 4 anni di differenza.
  • Querela in 12 mesi, irrevocabile; d'ufficio per minori, familiari, pubblici ufficiali, reati connessi (609-septies).
  • Misure: arresto obbligatorio, custodia in carcere presunta, codice rosso; pene accessorie (609-nonies); prescrizione raddoppiata.

Il reato

Norma
Art. 609-bis c.p.; aggravanti 609-ter; minorenni 609-quater; gruppo 609-octies
Pena
Reclusione 6-12 anni; minore gravità: diminuita fino a due terzi; aggravata di un terzo (609-ter), della metà sotto i 14 anni, raddoppiata sotto i 10; gruppo 8-14 anni
Procedibilità
Querela entro 12 mesi, irrevocabile; d'ufficio nei casi dell'art. 609-septies (minori, genitori e affidatari, pubblici ufficiali, connessione)
Arresto in flagranza
Obbligatorio (art. 380, c. 2, lett. d-bis, c.p.p.), escluso il caso di minore gravità; obbligatorio per 609-quater e 609-octies
Custodia cautelare
Carcere salvo prova contraria (art. 275, c. 3) per 609-bis non attenuato, 609-quater, 609-octies; divieto di avvicinamento con braccialetto
Riti
Udienza preliminare; abbreviato e patteggiamento ammessi (pena entro i limiti); messa alla prova esclusa; incidente probatorio per la vittima
Pene accessorie
Art. 609-nonies: perdita della responsabilità genitoriale, interdizioni, esclusione dalla successione della vittima, divieto perpetuo di incarichi con minori, misure di sicurezza dopo la pena
Prescrizione
Raddoppiata (art. 157, c. 6): 24 anni per l'ipotesi base; per i minori decorre dai 18 anni della vittima (art. 158)
Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Gli atti sessuali comprendono, per la giurisprudenza costante, ogni atto che coinvolge la sfera sessuale della persona: dalla congiunzione carnale al contatto con le zone erogene, anche sopra i vestiti, anche fugace, compresi il bacio sulla bocca imposto e il palpeggiamento; contano l'oggettiva valenza sessuale dell'atto e l'assenza di consenso, non le intenzioni dell'agente. La costrizione avviene con violenza fisica, con minaccia o con abuso di autorità, che dopo le Sezioni Unite (27326/2020) comprende ogni posizione di supremazia, anche privata (il datore di lavoro, l'allenatore, il medico, il religioso), e non richiede una resistenza attiva della vittima: il dissenso può essere espresso anche con il silenzio, la passività per paura, la revoca di un consenso iniziale. L'induzione punisce chi approfitta dell'inferiorità fisica o psichica della vittima (disabilità, malattia, ma anche l'ubriachezza e l'incoscienza, sia provocate sia preesistenti) o la inganna sostituendosi a un'altra persona. Il rapporto di coppia, il matrimonio, la relazione precedente non danno alcun diritto: la violenza tra coniugi e partner è aggravata (609-ter n. 5-quater). I casi di minore gravità, valutati sull'insieme del fatto (modalità, intensità, contatto, rapporti tra le parti, conseguenze), riducono la pena fino a due terzi e sono l'esito tipico per i contatti isolati e non invasivi; non si applicano se ricorrono le aggravanti più gravi e sono esclusi per legge nella violenza di gruppo.

Aggravanti, minorenni, gruppo

  1. Aggravanti a un terzo (609-ter): fatto commesso dall'ascendente, dal genitore o dal tutore; con armi, alcol, droghe o sostanze nocive; da persona travisata o che simula una qualità pubblica; su persona privata della libertà; contro un minore di 18 anni; dentro o vicino alla scuola della vittima; contro una donna incinta; «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna» (L. 181/2025); contro il coniuge, anche separato o divorziato, o la persona legata da relazione affettiva anche senza convivenza; da associati per delinquere; con violenze gravi o pregiudizio grave al minore. La pena è aumentata della metà se la vittima ha meno di 14 anni e raddoppiata sotto i 10.
  2. Atti sessuali con minorenne (609-quater): senza violenza, gli atti con chi ha meno di 14 anni sono puniti come la violenza sessuale, perché il consenso del minore non conta; fino ai 16 anni se l'autore è genitore, convivente del genitore, tutore, affidatario o convivente; dai 16 ai 18 se l'affidatario abusa dei poteri (3-6 anni); e chiunque abusi della fiducia, dell'autorità o dell'influenza sul minore che ha compiuto 14 anni risponde con la reclusione fino a 4 anni. Non è punibile il minorenne che compie atti con un altro minore di almeno 13 anni se la differenza di età non supera i quattro anni; l'ignoranza dell'età non scusa, salvo che sia inevitabile (art. 609-sexies).
  3. Violenza di gruppo (609-octies): partecipazione di più persone riunite alla violenza sessuale, 8-14 anni, con le aggravanti dell'art. 609-ter e la diminuente per il partecipante di minima importanza; arresto obbligatorio e custodia in carcere presunta.
  4. Reati contigui: corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento (609-undecies), diffusione di immagini intime (612-ter), stalking (612-bis), maltrattamenti (572), e per l'omicidio della donna «in quanto donna» il femminicidio (577-bis) con l'ergastolo.

Procedimento e difesa

Art. 609-septies, primo, secondo e terzo comma, c.p. — Querela di parte

«I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La querela proposta è irrevocabile».

La querela si presenta entro dodici mesi e non si può ritirare; si procede d'ufficio per i minori, per i fatti dei genitori, affidatari e conviventi, dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni e per i reati connessi. Con il codice rosso la vittima è sentita dal pubblico ministero entro tre giorni, con l'assistenza psicologica e senza contatti con l'indagato, e la sua testimonianza può essere assunta subito in incidente probatorio (art. 392, c. 1-bis, c.p.p.) con modalità protette, per non ripeterla in dibattimento; ha diritto al gratuito patrocinio senza limiti di reddito (art. 76, c. 4-ter, DPR 115/2002), all'informazione sulle misure cautelari e sulla scarcerazione, alla costituzione di parte civile per il danno. L'indagato affronta di regola l'arresto o la custodia in carcere, che l'art. 275 presume necessaria salvo elementi contrari, oppure il divieto di avvicinamento con braccialetto; la prova ruota sulla testimonianza della persona offesa, che la Cassazione considera sufficiente se attendibile e coerente, con i riscontri dei messaggi, dei referti, dei testimoni di contesto, delle perizie; la difesa lavora sul consenso e sulla sua prova, sull'attendibilità e sulle contraddizioni, sulla qualificazione dell'atto, sull'attenuante della minore gravità, sulle attenuanti generiche e sul risarcimento, con l'abbreviato o il patteggiamento (ammessi nei limiti di pena) come vie frequenti. La condanna porta le pene accessorie dell'art. 609-nonies: perdita della responsabilità genitoriale quando il rapporto è elemento del reato, interdizione perpetua dagli uffici di tutela, esclusione dalla successione della vittima, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dalla professione, divieto perpetuo di incarichi con minori per i fatti contro minorenni, misure di sicurezza dopo la pena; l'esecuzione segue l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con i benefici subordinati all'osservazione della personalità. La prescrizione è raddoppiata (24 anni per l'ipotesi base) e per le vittime minorenni decorre dal compimento dei 18 anni. In Parlamento è in discussione la riscrittura dell'art. 609-bis attorno al «consenso libero e attuale», approvata dalla Camera nel 2025 e all'esame del Senato: fino all'approvazione definitiva vale il testo attuale.

Domande frequenti

Un bacio o un palpeggiamento sono violenza sessuale?

Sì, se imposti senza consenso: per la Cassazione è atto sessuale ogni contatto con le zone erogene o comunque diretto a soddisfare l'istinto sessuale, anche fugace (il bacio sulla bocca, la mano sul sedere, il palpeggiamento sopra i vestiti). In questi casi si applica di regola l'attenuante dei casi di minore gravità, che riduce la pena fino a due terzi, ma il reato resta l'art. 609-bis, con arresto facoltativo, querela in dodici mesi e pene accessorie.

Quanto tempo ha la vittima per la querela?

Dodici mesi dal fatto (art. 609-septies), e la querela, una volta presentata, è irrevocabile: la remissione non estingue il reato. Si procede d'ufficio, senza bisogno di querela, se la vittima è minorenne, se l'autore è un genitore, un affidatario o un convivente del minore, un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, o se il fatto è connesso a un altro reato procedibile d'ufficio (per esempio lesioni gravi o sequestro).

Il rapporto era consenziente e poi lei ha cambiato idea: che cosa vale?

Il consenso deve esistere per tutta la durata dell'atto e può essere revocato in qualsiasi momento: proseguire dopo un no, anche non urlato, è violenza sessuale. Il consenso a un atto non copre atti diversi, e non vale il consenso di chi non è in grado di darlo (ubriaca, incosciente, addormentata: induzione per inferiorità). La prova, nel processo, passa dalla testimonianza della persona offesa, che può bastare se attendibile, dai messaggi e dai riscontri; la riforma in discussione al Senato ridefinisce il reato attorno all'assenza del «consenso libero e attuale».

Si va in carcere in attesa del processo?

La violenza sessuale non attenuata comporta l'arresto obbligatorio in flagranza e, se ci sono gravi indizi, la custodia cautelare in carcere è la regola (art. 275, comma 3, c.p.p.) salvo che risultino elementi per escludere le esigenze cautelari o per applicare misure meno afflittive, come il divieto di avvicinamento con braccialetto. Con la condanna, sopra i quattro anni di pena, non si accede alle misure alternative senza osservazione scientifica della personalità (art. 4-bis ord. pen.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
  • Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaContenuto della misura (luoghi, distanza minima di 1.000 metri, persona offesa, congiunti e conviventi, divieto di comunicazione, lavoro e casa), braccialetto elettronico e conseguenze del rifiuto o dell'infattibilità, allontanamento dalla casa familiare e assegno per i conviventi (282-bis), reati per cui si applica anche sotto i limiti di pena, allontanamento d'urgenza della polizia e del PM con convalida in 48+48 ore (384-bis), comunicazioni alla vittima e alla questura, durata, revoca e sostituzione con avviso alla persona offesa, violazione (387-bis: pena, arresto, custodia), rapporti con ammonimento, ordini di protezione civili e sospensione condizionale.
  • Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)Le due condotte (autore e ricevente con dolo di nocumento), oggetto (contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati), consenso, pena 1-6 anni e multa 5.000-15.000, aggravanti (coniuge o ex, mezzi informatici, vittima vulnerabile o incinta, movente di genere dal 2025), querela in 6 mesi e remissione solo processuale, d'ufficio, patteggiamento con avviso alla vittima, misure cautelari, rapporti con altri reati (minori, estorsione, stalking), tutela urgente: Garante in 48 ore, piattaforme, deindicizzazione, risarcimento e patrocinio a spese dello Stato.
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.