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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

In Italia prostituirsi non è reato e non lo è andare con una persona maggiorenne che si prostituisce. Sono invece puniti, con la legge Merlin del 1958, chi gestisce una casa di prostituzione, chi recluta, induce, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui, anche se la persona si prostituisce per libera scelta. Questa pagina spiega le condotte punite e le pene, che cosa rischia chi affitta un appartamento a una prostituta, quando il cliente commette reato, che cosa possono fare i sindaci e come si difende chi è accusato.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Non è reato: prostituirsi, ed essere cliente di una persona maggiorenne.
  • È reato: gestire case di prostituzione, reclutare, indurre, favorire, sfruttare.
  • Pena: reclusione da 2 a 6 anni e multa, raddoppiata con violenza, inganno o vittime fragili.
  • Consenso: non esclude il reato di chi recluta o favorisce.
  • Minori: punito anche il cliente, da 1 a 6 anni.

Che cosa punisce la legge Merlin

Art. 3 L. 75/1958 (estratto)

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa [...]: [...] 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; [...] 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.»

La stessa pena colpisce chi ha la proprietà, l'esercizio o la direzione di una casa di prostituzione, chi concede in locazione una casa o un locale a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, il gestore di un albergo, un bar, un circolo o un locale aperto al pubblico che vi tollera abitualmente la prostituzione (con perdita della licenza), chi induce una persona a trasferirsi per prostituirsi e chi opera in organizzazioni dedite al reclutamento. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno, contro una persona inferma, tossicodipendente o in rapporto di servizio, da un familiare, da un affidatario o da un pubblico ufficiale, o ai danni di più persone (art. 4). Le autorità non possono schedare chi si prostituisce né imporle documenti speciali (art. 7).

Favoreggiamento, sfruttamento e consenso

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 3, n. 4 e n. 8: il reclutamento e il favoreggiamento restano reato anche quando la persona sceglie liberamente di prostituirsi, perché la giurisprudenza ritiene irrilevante il suo consenso (Corte cost. 141/2019, che richiama Cass. 14593/2018 e 5768/2018). Il giudice deve però evitare di punire comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva, cioè verificare l'offensività in concreto. Il favoreggiamento richiede un aiuto all'attività di prostituzione, non alla persona in quanto tale; lo sfruttamento consiste nel trarre un profitto dai guadagni della prostituzione altrui.

CondottaQualificazioneFonte
Affittare un appartamento a prezzo di mercato a chi vi si prostituisceNon è favoreggiamento, salvo servizi ulteriori che agevolano l'attivitàCass. 4571/2018
Concedere un locale per farne una casa di prostituzioneReatoArt. 3, n. 2
Gestore di un locale che tollera abitualmente la prostituzione al suo internoReato e perdita della licenzaArt. 3, n. 3
Pubblicare annunci per conto altrui o fare da intermediarioPuò essere lenocinio o favoreggiamentoArt. 3, nn. 5 e 8
Reclutare o sfruttare un minoreReclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.000 a 150.000 euroArt. 600-bis, c. 1, c.p.
Atti sessuali a pagamento con un minore tra 14 e 18 anniReclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euroArt. 600-bis, c. 2, c.p.

Quando la vittima è minorenne si applicano anche le norme sulla pornografia minorile e sugli atti sessuali con minorenne; i guadagni del reato possono essere sequestrati e confiscati (si veda la pagina sulla confisca).

Le ordinanze dei sindaci

Molti comuni vietano con ordinanza di contrattare prestazioni sessuali su strada. Il sindaco, come ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti per prevenire gravi pericoli per la sicurezza urbana, anche contro lo sfruttamento della prostituzione (art. 54, cc. 4 e 4-bis, D.Lgs. 267/2000), ma solo con i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il potere di adottare ordinanze ordinarie (Corte cost. 115/2011). La violazione di un'ordinanza fondata sulla legge è punita, salvo diversa disposizione, con la sanzione da 25 a 500 euro (art. 7-bis TUEL), contestabile con gli scritti difensivi e l'opposizione.

  1. Non rendere dichiarazioni alla polizia senza un difensore se si è indagati.
  2. Documentare il rapporto con la persona: contratto d'affitto, canone, servizi forniti o no.
  3. Verificare se la condotta ha davvero agevolato l'attività o solo la persona.
  4. Per le vittime: denunciare, anche tramite i centri antitratta e antiviolenza.
  5. Contestare le multe da ordinanza entro i termini indicati nel verbale.

Domande frequenti

Prostituirsi è reato in Italia?
No. La legge Merlin ha vietato le case di prostituzione e punisce chi recluta, induce, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui (art. 3 L. 75/1958), ma non la persona che si prostituisce né il cliente di una persona maggiorenne, come ha ricordato la Corte costituzionale (sentenza 141/2019). L'invito al libertinaggio in luogo pubblico, previsto dall'art. 5, è stato trasformato in illecito amministrativo.
Affittare un appartamento a una prostituta è reato?
Di regola no, se l'affitto è a prezzo di mercato: la Cassazione ha escluso il favoreggiamento per la semplice locazione di un immobile a una persona che vi esercita la prostituzione, salvo che il locatore fornisca servizi ulteriori che agevolano concretamente l'attività (Cass. 4571/2018). Resta punito chi concede un locale per farne una casa di prostituzione (art. 3, n. 2, L. 75/1958), e un canone sproporzionato che trae profitto dalla prostituzione può integrare lo sfruttamento.
Se la donna si prostituisce per libera scelta, chi l'aiuta commette reato?
Sì, secondo la legge vigente. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i dubbi sulle norme che puniscono il reclutamento e il favoreggiamento anche quando la prostituzione è libera e consapevole (sentenza 141/2019), richiamando la giurisprudenza per cui il consenso della persona che si prostituisce è irrilevante (Cass. 14593/2018 e 5768/2018); ha però affidato al giudice il compito di escludere i comportamenti privi di qualsiasi capacità offensiva.
Il cliente rischia qualcosa?
Il cliente di una persona maggiorenne non commette reato, ma può essere multato se viola un'ordinanza del sindaco contro la prostituzione su strada (sanzione da 25 a 500 euro, art. 7-bis TUEL, salvo diversa previsione). Chi compie atti sessuali con un minore tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro (art. 600-bis, c. 2, c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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