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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

Atti sessuali con minorenne: le soglie di età e le pene

Il consenso di un ragazzo o di una ragazza sotto i quattordici anni non conta per la legge penale; fino a sedici anni non conta se l'adulto è un genitore, un insegnante, un allenatore; fino a diciotto anni conta solo se non c'è abuso di fiducia o di autorità. Tra coetanei, invece, la legge prevede una causa di non punibilità. Questa pagina spiega le regole dell'art. 609-quater c.p., l'errore sull'età, le pene, la procedibilità e i tempi della prescrizione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Sotto i 14 anni: il consenso non conta; pena da sei a dodici anni.
  • Sotto i 16: il consenso non conta se l'adulto è genitore, tutore, educatore o custode.
  • Tra 14 e 18: reato se c'è abuso di fiducia, autorità o influenza.
  • Tra ragazzi: non punibile il minorenne con un ultratredicenne, se la differenza è di massimo quattro anni.
  • Prescrizione: decorre dai diciotto anni della vittima; si procede d'ufficio.

Le soglie di età

L'art. 609-quater c.p. punisce gli atti sessuali compiuti senza violenza, minaccia o inganno, cioè fuori dai casi della violenza sessuale, quando la persona offesa ha un'età in cui la legge non riconosce valore al suo consenso, o lo riconosce solo in assenza di abusi.

Età della persona offesaChi commette il reatoPena
Meno di 14 anniChiunque (salva la non punibilità tra ragazzi)Da 6 a 12 anni
Meno di 16 anniGenitore, ascendente, loro convivente, tutore, persona a cui il minore è affidato per cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o convivente con il minoreDa 6 a 12 anni
Da 16 a 18 anniLe stesse persone, con abuso dei poteri connessi alla posizioneDa 3 a 6 anni
Da 14 a 18 anniChiunque abusi della fiducia, dell'autorità o dell'influenza legata alla sua qualità, all'ufficio o a relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalitàFino a 4 anni

L'ultima ipotesi, introdotta nel 2021, riguarda i casi in cui il consenso del minore è condizionato dall'abuso di un rapporto di fiducia o di autorità; restano fuori le condotte di costrizione e di induzione, che rientrano nella violenza sessuale (Cass. 46261/2024). Il rapporto di affidamento rileva per il titolo, non per il luogo in cui avvengono gli atti (Cass. 4903/2020).

Art. 609-quater c.p. (estratto)

«Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.»

Aggravanti, attenuante ed errore sull'età

La pena è aumentata se gli atti con un infraquattordicenne avvengono in cambio di denaro o altra utilità anche solo promessi, se il fatto è commesso da più persone riunite o da chi fa parte di un'associazione per delinquere, se deriva al minore un pregiudizio grave per la reiterazione delle condotte o un pericolo di vita; è più grave ancora se la vittima non ha compiuto dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi, con una valutazione globale del fatto, dei mezzi, delle modalità e delle condizioni della vittima (art. 609-quater; Cass. 8735/2022).

Il colpevole non può invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa minorenne, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 609-sexies c.p.): la sola dichiarazione della vittima di essere più grande non basta, perché con una persona che appare giovane serve un impegno a verificarne l'età proporzionato ai valori in gioco (Cass. 32235/2007).

Procedibilità, prescrizione e processo

Il reato è procedibile d'ufficio: la querela, con il termine di dodici mesi, riguarda la violenza sessuale tra adulti (art. 609-septies c.p.; si veda la pagina sulla querela nei reati sessuali). La prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno della vittima, salvo che l'azione penale sia stata esercitata prima (art. 158 c.p.). La testimonianza del minore può essere assunta con incidente probatorio, con modalità protette (art. 392, c. 1-bis, c.p.p.; si veda la pagina sull'ascolto del minore). Se l'autore è minorenne si applicano le regole del processo penale minorile.

  1. Proteggere il minore e interrompere ogni contatto con l'autore.
  2. Conservare messaggi, chat e ogni traccia, senza diffonderli.
  3. Denunciare a polizia, carabinieri o procura.
  4. Evitare interrogatori ripetuti del minore in famiglia.
  5. Chiedere l'assistenza di un difensore e dei servizi specializzati.

Domande frequenti

Due fidanzati di 13 e 16 anni commettono un reato?
No, se non ci sono violenza, minaccia o abuso: la legge non punisce il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che ha compiuto tredici anni, se la differenza di età non supera quattro anni (art. 609-quater c.p.). Con meno di tredici anni, o con una differenza maggiore, o se l'autore è maggiorenne, la causa di non punibilità non si applica.
Mi ha detto di avere più anni: posso difendermi dicendo che non sapevo l'età?
Solo se l'ignoranza dell'età era inevitabile (art. 609-sexies c.p.). La Cassazione ritiene che non basti la sola dichiarazione della vittima di essere più grande: a chi sta per avere rapporti con una persona che appare giovane è richiesto un impegno a conoscerne l'età proporzionato ai valori in gioco (Cass. 32235/2007).
Il consenso del sedicenne esclude il reato con un allenatore o un insegnante?
Non sempre. Con un ultrasedicenne, il genitore, il tutore o chi ha il minore in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia risponde se abusa dei poteri connessi alla posizione (reclusione da tre a sei anni); chiunque altro risponde se abusa della fiducia, dell'autorità o dell'influenza che deriva dalla sua qualità, dall'ufficio o da relazioni familiari, lavorative, di coabitazione o di ospitalità (fino a quattro anni, art. 609-quater, c. 2-3, c.p.).
Ci vuole la querela? E dopo quanto tempo si prescrive?
Il reato è procedibile d'ufficio: la querela è prevista solo per la violenza sessuale tra adulti (art. 609-septies c.p.). La prescrizione, per questi reati commessi contro un minore, decorre dal compimento dei diciotto anni della vittima, salvo che l'azione penale sia stata esercitata prima (art. 158 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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