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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

La violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale commessa da più persone riunite non è semplicemente una violenza sessuale con più colpevoli: è un reato autonomo, con una pena più alta, che colpisce anche chi era presente e ha aderito senza compiere personalmente atti sessuali. Questa pagina spiega quando si configura, come si distingue dal concorso nella violenza sessuale, quali pene e circostanze si applicano, la novità della Corte costituzionale sui casi di minore gravità e i tempi del processo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato autonomo: più persone riunite partecipano ad atti di violenza sessuale.
  • Pena: reclusione da otto a quattordici anni, con le aggravanti dell'art. 609-ter.
  • Presenza: serve la presenza simultanea; non occorre che ognuno compia atti sessuali.
  • Minore gravità: dal 2025 la pena può essere ridotta fino a due terzi.
  • Procedibilità: d'ufficio, con prescrizione raddoppiata.

Che cosa distingue la violenza di gruppo

Art. 609-octies, c. 1-2, c.p.

«La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.»

La differenza con il concorso di persone nella violenza sessuale sta nella presenza: per la violenza di gruppo non basta l'accordo tra i partecipanti, serve la loro presenza simultanea ed effettiva nel luogo e nel momento della consumazione, in un rapporto causale inequivocabile (Cass. 44835/2018 e 12004/2023). Non è invece necessario un accordo preventivo, né che ciascuno compia atti tipici di violenza sessuale: basta l'adesione consapevole, anche estemporanea, al progetto degli altri (Cass. 29406/2019). Il reato si configura anche quando manca un dissenso percepibile della vittima, e spetta agli imputati provare gli elementi che giustificherebbero un errore sul consenso (Cass. 21273/2025).

Pene, aggravanti e attenuanti

ElementoEffettoFonte
Pena baseReclusione da 8 a 14 anniArt. 609-octies, c. 2
Aggravanti della violenza sessuale (per esempio vittima minorenne)Aumento di penaArt. 609-octies, c. 3; art. 609-ter
Contributo di minima importanzaDiminuzione, solo se il contributo è lievissimo in ogni faseArt. 609-octies, c. 4; Cass. 10649/2024
Chi è stato determinato a commettere il reatoDiminuzione nei casi dell'art. 112Art. 609-octies, c. 5
Casi di minore gravitàDiminuzione fino a due terziCorte cost. 202/2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2025, ha dichiarato illegittimo l'art. 609-octies nella parte in cui non prevedeva, come per la violenza sessuale, la diminuzione fino a due terzi nei casi di minore gravità. L'attenuante del contributo minimo resta invece eccezionale: non basta che l'apporto sia stato meno efficiente di quello degli altri (Cass. 10649/2024 e 51640/2023).

Procedibilità, prescrizione e processo

Il reato è procedibile d'ufficio: la querela con il termine di dodici mesi riguarda solo la violenza sessuale e le sue aggravanti (art. 609-septies c.p.; si veda la pagina sulla querela nei reati sessuali). I termini di prescrizione sono raddoppiati, salvo i casi di minore gravità (art. 157 c.p.), e se la vittima è minorenne decorrono dal compimento dei suoi diciotto anni (art. 158 c.p.). La testimonianza della vittima può essere assunta con incidente probatorio, anche se maggiorenne (art. 392, c. 1-bis, c.p.p.), e si applicano le tutele del codice rosso. Chi riprende o diffonde immagini della violenza risponde anche di altri reati (si veda la pagina sul revenge porn).

  1. Mettersi al sicuro e chiedere aiuto: 112 o 1522.
  2. Farsi visitare al pronto soccorso, anche per conservare le prove.
  3. Conservare vestiti, messaggi e ogni elemento utile.
  4. Denunciare: si procede d'ufficio, senza termini di querela.
  5. Costituirsi parte civile con un difensore, con il patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito.

Domande frequenti

Chi era presente ma non ha toccato la vittima risponde del reato?
Può risponderne. Non serve che ciascuno compia atti sessuali né che ci fosse un accordo preventivo: basta la presenza simultanea ed effettiva nel luogo e nel momento della violenza con un'adesione consapevole, anche estemporanea, all'azione degli altri (Cass. 29406/2019). L'accordo senza presenza, invece, non basta per la violenza di gruppo, e si ricade nel concorso nella violenza sessuale (Cass. 12004/2023).
Qual è la pena?
La reclusione da otto a quattordici anni, con le aggravanti previste per la violenza sessuale, per esempio se la vittima è minorenne (art. 609-octies c.p.). La pena è diminuita per chi ha dato un contributo di minima importanza, riconosciuto solo se lievissimo e trascurabile in ogni fase (Cass. 10649/2024), e dopo la sentenza della Corte costituzionale 202/2025 anche nei casi di minore gravità, fino a due terzi.
Serve la querela della vittima?
No: la violenza sessuale di gruppo è procedibile d'ufficio, perché la querela è prevista solo per la violenza sessuale e le sue aggravanti dell'art. 609-ter (art. 609-septies c.p.). La vittima può comunque presentare denuncia e costituirsi parte civile nel processo.
Dopo quanto tempo si prescrive?
I termini di prescrizione sono raddoppiati per questo reato, salvo l'attenuante della minore gravità (art. 157 c.p.), e, se la vittima era minorenne, decorrono dal compimento dei suoi diciotto anni, salvo che l'azione penale sia stata esercitata prima (art. 158 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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