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IstitutoDiritto penale · Reati sessuali

Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico

Il codice penale punisce con estrema severità tutto ciò che riguarda immagini sessuali di minori: produrle, venderle, diffonderle, cederle anche gratis, detenerle e perfino accedervi intenzionalmente online. Le pene vanno dalla reclusione fino a due anni per l'accesso fino a dodici anni per la produzione, con confisca e pene accessorie pesanti. Questa pagina spiega le singole condotte e le pene, che cosa succede quando le immagini sono scambiate tra ragazzi e quali sono le conseguenze processuali.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Produzione e commercio: reclusione da 6 a 12 anni.
  • Diffusione, anche online: da 1 a 5 anni; cessione anche gratuita: fino a 3 anni.
  • Detenzione: fino a 3 anni; accesso intenzionale online: fino a 2 anni.
  • Immagini tra ragazzi: non è reato solo lo scambio consensuale e privato, alle condizioni delle Sezioni Unite.
  • Conseguenze: arresto, confisca, interdizione perpetua dalle scuole.

Le condotte e le pene

Art. 600-ter, primo comma, c.p.

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»

CondottaPenaNorma
Produzione, esibizioni, reclutamento; commercioReclusione da 6 a 12 anni e multa da 24.000 a 240.000 euroArt. 600-ter, c. 1-2
Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, anche telematicaReclusione da 1 a 5 anni e multaArt. 600-ter, c. 3
Offerta o cessione, anche gratuitaReclusione fino a 3 anni e multa da 1.549 a 5.164 euroArt. 600-ter, c. 4
Assistere a esibizioni con minoriReclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euroArt. 600-ter, c. 6
Procurarsi o detenere consapevolmenteReclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a 1.549 euroArt. 600-quater, c. 1
Accesso intenzionale via internet senza giustificato motivoReclusione fino a 2 anni e multa non inferiore a 1.000 euroArt. 600-quater, c. 3
Immagini virtuali realizzate con immagini di minoriLe stesse pene, diminuite di un terzoArt. 600-quater.1

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali (art. 600-ter, ultimo comma). Per diffusione, cessione e detenzione di materiale di ingente quantità la pena è aumentata fino a due terzi (art. 600-ter, c. 5; art. 600-quater, c. 2). La produzione è punita anche senza che vi sia il pericolo di diffusione del materiale (Cass. SU 51815/2018), ma nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi (Corte cost. 91/2024). Chi adesca un minore di sedici anni per commettere questi reati, anche via internet, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 609-undecies).

Le immagini scambiate tra ragazzi

Le Sezioni Unite hanno escluso il reato di produzione quando le immagini ritraggono un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale, di regola 14 anni (art. 609-quater), e sono realizzate con il suo consenso e tenute a uso esclusivo dei partecipanti, in un rapporto paritario e senza coercizione o abuso; la diffusione a terzi resta invece reato, anche se il minore aveva acconsentito alla ripresa (Cass. SU 4616/2022). Se l'autore è un minorenne, si procede davanti al tribunale per i minorenni (si veda la pagina sul processo penale minorile). Per la diffusione di immagini intime di adulti si veda la pagina sul revenge porn, per le prepotenze online quella sul cyberbullismo.

Per produzione e commercio l'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, c. 2, lett. d, c.p.p.), per offerta, cessione e detenzione è facoltativo (art. 381, c. 2, lett. l-bis); le indagini passano di solito da perquisizioni e sequestri dei dispositivi. In caso di condanna o patteggiamento sono sempre confiscati prodotto, profitto e prezzo del reato (art. 600-septies) e seguono pene accessorie come l'interdizione perpetua da ogni incarico nelle scuole e nelle strutture frequentate abitualmente da minori, quando il fatto è commesso in danno di minori (art. 600-septies.2). La pena è diminuita da un terzo alla metà per il concorrente che aiuta concretamente le autorità (art. 600-septies.1).

  1. Non inoltrare il materiale ad altri: anche la cessione gratuita è reato.
  2. Presentare denuncia alla Polizia postale o alla procura.
  3. Chiedere la rimozione dei contenuti alle piattaforme.
  4. Costituirsi parte civile per il risarcimento del minore.
  5. Se si è indagati, farsi assistere subito da un difensore, anche per il sequestro dei dispositivi.

Domande frequenti

Detenere anche pochi file è reato?
Sì: l'art. 600-quater c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni e la multa chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori, senza una soglia minima; se il materiale è di ingente quantità la pena è aumentata fino a due terzi. Conta la consapevolezza: l'accusa deve provare che la persona sapeva di procurarsi o detenere quel materiale.
Due fidanzati minorenni si scambiano foto intime: è reato?
Secondo le Sezioni Unite non è reato la produzione di immagini sessuali di un minore che ha raggiunto l'età del consenso, di regola 14 anni (art. 609-quater c.p.), quando sono realizzate con il suo consenso e tenute a uso esclusivo dei partecipanti, in un rapporto paritario e senza coercizione o abuso. La diffusione a terzi, invece, è reato anche se il minore aveva acconsentito alla ripresa (Cass. SU 4616/2022).
Guardare materiale online senza scaricarlo è punito?
Sì: fuori dai casi di detenzione, chi accede intenzionalmente e senza giustificato motivo, tramite internet o altre reti, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a 1.000 euro (art. 600-quater, terzo comma, c.p.).
E se le immagini sono virtuali o elaborate?
Le pene degli artt. 600-ter e 600-quater si applicano, diminuite di un terzo, anche quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse, cioè elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater.1 c.p.). La diffusione senza consenso di immagini o video falsificati con l'intelligenza artificiale che cagiona un danno ingiusto è punita anche dall'art. 612-quater c.p.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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