In breve
- Produzione e commercio: reclusione da 6 a 12 anni.
- Diffusione, anche online: da 1 a 5 anni; cessione anche gratuita: fino a 3 anni.
- Detenzione: fino a 3 anni; accesso intenzionale online: fino a 2 anni.
- Immagini tra ragazzi: non è reato solo lo scambio consensuale e privato, alle condizioni delle Sezioni Unite.
- Conseguenze: arresto, confisca, interdizione perpetua dalle scuole.
Le condotte e le pene
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»
| Condotta | Pena | Norma |
|---|---|---|
| Produzione, esibizioni, reclutamento; commercio | Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 24.000 a 240.000 euro | Art. 600-ter, c. 1-2 |
| Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, anche telematica | Reclusione da 1 a 5 anni e multa | Art. 600-ter, c. 3 |
| Offerta o cessione, anche gratuita | Reclusione fino a 3 anni e multa da 1.549 a 5.164 euro | Art. 600-ter, c. 4 |
| Assistere a esibizioni con minori | Reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro | Art. 600-ter, c. 6 |
| Procurarsi o detenere consapevolmente | Reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a 1.549 euro | Art. 600-quater, c. 1 |
| Accesso intenzionale via internet senza giustificato motivo | Reclusione fino a 2 anni e multa non inferiore a 1.000 euro | Art. 600-quater, c. 3 |
| Immagini virtuali realizzate con immagini di minori | Le stesse pene, diminuite di un terzo | Art. 600-quater.1 |
Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali (art. 600-ter, ultimo comma). Per diffusione, cessione e detenzione di materiale di ingente quantità la pena è aumentata fino a due terzi (art. 600-ter, c. 5; art. 600-quater, c. 2). La produzione è punita anche senza che vi sia il pericolo di diffusione del materiale (Cass. SU 51815/2018), ma nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi (Corte cost. 91/2024). Chi adesca un minore di sedici anni per commettere questi reati, anche via internet, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 609-undecies).
Le immagini scambiate tra ragazzi
Le Sezioni Unite hanno escluso il reato di produzione quando le immagini ritraggono un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale, di regola 14 anni (art. 609-quater), e sono realizzate con il suo consenso e tenute a uso esclusivo dei partecipanti, in un rapporto paritario e senza coercizione o abuso; la diffusione a terzi resta invece reato, anche se il minore aveva acconsentito alla ripresa (Cass. SU 4616/2022). Se l'autore è un minorenne, si procede davanti al tribunale per i minorenni (si veda la pagina sul processo penale minorile). Per la diffusione di immagini intime di adulti si veda la pagina sul revenge porn, per le prepotenze online quella sul cyberbullismo.
Per produzione e commercio l'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, c. 2, lett. d, c.p.p.), per offerta, cessione e detenzione è facoltativo (art. 381, c. 2, lett. l-bis); le indagini passano di solito da perquisizioni e sequestri dei dispositivi. In caso di condanna o patteggiamento sono sempre confiscati prodotto, profitto e prezzo del reato (art. 600-septies) e seguono pene accessorie come l'interdizione perpetua da ogni incarico nelle scuole e nelle strutture frequentate abitualmente da minori, quando il fatto è commesso in danno di minori (art. 600-septies.2). La pena è diminuita da un terzo alla metà per il concorrente che aiuta concretamente le autorità (art. 600-septies.1).
- Non inoltrare il materiale ad altri: anche la cessione gratuita è reato.
- Presentare denuncia alla Polizia postale o alla procura.
- Chiedere la rimozione dei contenuti alle piattaforme.
- Costituirsi parte civile per il risarcimento del minore.
- Se si è indagati, farsi assistere subito da un difensore, anche per il sequestro dei dispositivi.
Domande frequenti
Detenere anche pochi file è reato?
Due fidanzati minorenni si scambiano foto intime: è reato?
Guardare materiale online senza scaricarlo è punito?
E se le immagini sono virtuali o elaborate?
Fonti normative
- Art. 600-ter c.p. — Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. — Detenzione o accesso a materiale pornografico
- Art. 600-quater.1 c.p. — Pornografia virtuale
- Corte cost. 91/2024 — Casi di minore gravità nella produzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Reati sessualiLa violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)La violenza sessuale: costrizione e abuso, 6-12 anni, minore gravità, aggravanti del 609-ter, querela in 12 mesi, riforma sul consenso in Senato, prova e difesa.
- Reati informaticiIl cyberbullismo: rimedi e reatiL. 71/2017 modificata dalla L. 70/2024: istanza di oscuramento, Garante in 48 ore, ammonimento dai 14 anni, misure rieducative, reati, doveri di scuola e genitori.
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.
- Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaPerquisizione personale, domiciliare e informatica con decreto o in flagranza (convalida in 48+48 ore, opposizione in 10 giorni), sequestro probatorio.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
- Il procedimento penaleLe pene accessorie: interdizione, incapacità, pubblicazione della sentenzaInterdizione dai pubblici uffici perpetua oltre 5 anni e temporanea oltre 3 (art. 29), professione, interdizione legale, uffici direttivi; durata e riabilitazione (179).
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).