In breve
- Regola: atti osceni in pubblico = sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
- Vicino ai minori: reato, reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.
- Luogo pubblico: anche l'auto in strada, le scale del condominio, lo studio medico.
- Decenza: comportamenti solo sconvenienti, sanzione da 5.000 a 10.000 euro.
- Pagamento ridotto: 10.000 euro entro 60 giorni per gli atti osceni.
La norma dopo la depenalizzazione
«Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.»
Sono osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.): non solo gli atti sessuali, ma anche comportamenti che li richiamano, come toccamenti lascivi di parti intime sopra gli abiti (Cass. 19178/2015). Il luogo è aperto al pubblico anche quando l'accesso è riservato a certe categorie di persone, come le parti comuni di un condominio (Cass. 6434/2008), lo studio medico (Cass. 46184/2013) o il pronto soccorso (Cass. 12988/2009); in un'auto in sosta sulla strada l'illecito c'è se non si adottano cautele idonee a impedire del tutto la vista, come coprire i vetri (Cass. 6302/1998). Anche il fatto colposo è punito con una sanzione amministrativa (art. 527, c. 3).
Quando è reato: i luoghi frequentati da minori
| Situazione | Conseguenza | Fonte |
|---|---|---|
| Atti osceni in strada o in un parcheggio lontano da luoghi di minori | Sanzione amministrativa 5.000-30.000 euro, prefetto | Art. 527 c. 1; art. 7 D.Lgs. 8/2016 |
| Davanti a una scuola all'orario di uscita | Reato, reclusione | Cass. 2903/2020 |
| Nel reparto giocattoli di un ipermercato | Reato, reclusione | Cass. 26080/2020 |
| In auto vicino a una spiaggia frequentata da minori | Reato se c'è significativa probabilità della loro presenza | Cass. 24267/2024 |
| Scuole, impianti sportivi, aree giochi, ludoteche, luoghi di ritrovo | Luoghi dei minori per struttura o per scelta | Cass. 29239/2017 |
| Comportamento solo indecente | Sanzione amministrativa 5.000-10.000 euro | Art. 726 c.p. |
Se l'esibizione è rivolta a un minore di quattordici anni e ne coinvolge la sfera emotiva, può concorrere la corruzione di minorenne (Cass. 3196/2009); se l'agente tocca la vittima si passa alla violenza sessuale. Chi assiste può fare denuncia: per il reato del secondo comma si procede d'ufficio.
La sanzione amministrativa e la difesa
Per le violazioni depenalizzate dell'art. 527, c. 1, e dell'art. 726 il rapporto va al prefetto, che applica la sanzione con le regole della L. 689/1981 (artt. 6-7 D.Lgs. 8/2016). Entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica si può pagare in misura ridotta: per gli atti osceni 10.000 euro, per gli atti contrari alla decenza un terzo del massimo, cioè 3.333,33 euro (art. 16 L. 689/1981). In alternativa si presentano scritti difensivi al prefetto e, contro l'ordinanza-ingiunzione, opposizione al giudice (si veda la pagina sulle sanzioni amministrative). Le condotte ripetute possono portare anche a misure come il foglio di via.
- Annotare luogo, ora e che cosa c'era intorno: scuole, parchi, negozi per bambini.
- Verificare se il fatto è stato contestato come illecito amministrativo o come reato.
- Valutare il pagamento ridotto entro sessanta giorni o gli scritti difensivi.
- Nominare un difensore se si procede per il secondo comma.
- Contestare la natura oscena dell'atto o la vicinanza a luoghi di minori, se dubbie.
Domande frequenti
Gli atti osceni in luogo pubblico sono ancora reato?
Quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori?
Quanto si paga per chiudere la sanzione amministrativa?
Che differenza c'è tra atti osceni e atti contrari alla decenza?
Fonti normative
- Art. 527 c.p. — Atti osceni
- Art. 529 c.p. — Atti e oggetti osceni: nozione
- Art. 726 c.p. — Atti contrari alla pubblica decenza
- Art. 2 D.Lgs. 8/2016 — Depenalizzazione di reati del codice penale
- Art. 16 L. 689/1981 — Pagamento in misura ridotta
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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