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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

Atti osceni ed esibizionismo (art. 527 c.p.)

Mostrarsi nudi o compiere atti sessuali in un luogo pubblico non è più, di regola, un reato: dal 2016 è un illecito amministrativo punito con una sanzione molto alta. Torna invece a essere un reato, con la reclusione, se il fatto avviene dentro o vicino a luoghi frequentati abitualmente da minori. Questa pagina spiega la differenza tra atti osceni e atti contrari alla decenza, che cosa si intende per luogo pubblico, come la Cassazione individua i luoghi dei minori, quanto costa la sanzione e come ci si difende.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: atti osceni in pubblico = sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
  • Vicino ai minori: reato, reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.
  • Luogo pubblico: anche l'auto in strada, le scale del condominio, lo studio medico.
  • Decenza: comportamenti solo sconvenienti, sanzione da 5.000 a 10.000 euro.
  • Pagamento ridotto: 10.000 euro entro 60 giorni per gli atti osceni.

La norma dopo la depenalizzazione

Art. 527 c.p.

«Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.»

Sono osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.): non solo gli atti sessuali, ma anche comportamenti che li richiamano, come toccamenti lascivi di parti intime sopra gli abiti (Cass. 19178/2015). Il luogo è aperto al pubblico anche quando l'accesso è riservato a certe categorie di persone, come le parti comuni di un condominio (Cass. 6434/2008), lo studio medico (Cass. 46184/2013) o il pronto soccorso (Cass. 12988/2009); in un'auto in sosta sulla strada l'illecito c'è se non si adottano cautele idonee a impedire del tutto la vista, come coprire i vetri (Cass. 6302/1998). Anche il fatto colposo è punito con una sanzione amministrativa (art. 527, c. 3).

Quando è reato: i luoghi frequentati da minori

SituazioneConseguenzaFonte
Atti osceni in strada o in un parcheggio lontano da luoghi di minoriSanzione amministrativa 5.000-30.000 euro, prefettoArt. 527 c. 1; art. 7 D.Lgs. 8/2016
Davanti a una scuola all'orario di uscitaReato, reclusioneCass. 2903/2020
Nel reparto giocattoli di un ipermercatoReato, reclusioneCass. 26080/2020
In auto vicino a una spiaggia frequentata da minoriReato se c'è significativa probabilità della loro presenzaCass. 24267/2024
Scuole, impianti sportivi, aree giochi, ludoteche, luoghi di ritrovoLuoghi dei minori per struttura o per sceltaCass. 29239/2017
Comportamento solo indecenteSanzione amministrativa 5.000-10.000 euroArt. 726 c.p.

Se l'esibizione è rivolta a un minore di quattordici anni e ne coinvolge la sfera emotiva, può concorrere la corruzione di minorenne (Cass. 3196/2009); se l'agente tocca la vittima si passa alla violenza sessuale. Chi assiste può fare denuncia: per il reato del secondo comma si procede d'ufficio.

La sanzione amministrativa e la difesa

Per le violazioni depenalizzate dell'art. 527, c. 1, e dell'art. 726 il rapporto va al prefetto, che applica la sanzione con le regole della L. 689/1981 (artt. 6-7 D.Lgs. 8/2016). Entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica si può pagare in misura ridotta: per gli atti osceni 10.000 euro, per gli atti contrari alla decenza un terzo del massimo, cioè 3.333,33 euro (art. 16 L. 689/1981). In alternativa si presentano scritti difensivi al prefetto e, contro l'ordinanza-ingiunzione, opposizione al giudice (si veda la pagina sulle sanzioni amministrative). Le condotte ripetute possono portare anche a misure come il foglio di via.

  1. Annotare luogo, ora e che cosa c'era intorno: scuole, parchi, negozi per bambini.
  2. Verificare se il fatto è stato contestato come illecito amministrativo o come reato.
  3. Valutare il pagamento ridotto entro sessanta giorni o gli scritti difensivi.
  4. Nominare un difensore se si procede per il secondo comma.
  5. Contestare la natura oscena dell'atto o la vicinanza a luoghi di minori, se dubbie.

Domande frequenti

Gli atti osceni in luogo pubblico sono ancora reato?
Di regola no. Dal 2016 chi compie atti osceni in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (art. 527, c. 1, c.p., come modificato dal D.Lgs. 8/2016). Resta un reato, punito con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, se il fatto è commesso dentro o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e c'è il pericolo che vi assistano (c. 2).
Quali sono i luoghi abitualmente frequentati da minori?
Quelli riconoscibili come tali per la loro struttura, come scuole, impianti sportivi, aree giochi dei parchi e ludoteche, o scelti di fatto dai minori come punto di ritrovo (Cass. 29239/2017). Secondo l'orientamento più recente non serve che i minori siano presenti o assistano: basta la significativa probabilità della loro presenza, come all'uscita di una scuola, nel reparto giocattoli di un ipermercato o vicino a una spiaggia (Cass. 2903/2020, 26080/2020, 24267/2024); una sentenza del 2019 aveva invece richiesto la presenza effettiva di almeno due minori (Cass. 43542/2019).
Quanto si paga per chiudere la sanzione amministrativa?
Per gli atti osceni del primo comma la sanzione va da 5.000 a 30.000 euro, e il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica è di 10.000 euro, pari sia a un terzo del massimo sia al doppio del minimo (art. 16 L. 689/1981). Per gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) la sanzione va da 5.000 a 10.000 euro e il pagamento ridotto è di un terzo del massimo. La competenza è del prefetto (art. 7 D.Lgs. 8/2016).
Che differenza c'è tra atti osceni e atti contrari alla decenza?
Gli atti osceni offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando disgusto o rappresentazioni erotiche, come esibire e toccare i genitali; gli atti contrari alla pubblica decenza ledono il normale senso di costumatezza e generano fastidio, come mostrare i glutei ai passanti (Cass. 5478/2014, 16477/2017, 23083/2011). Per il primo caso la sanzione arriva a 30.000 euro, per il secondo a 10.000.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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