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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

La corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)

Compiere atti sessuali davanti a un bambino sotto i quattordici anni per farlo assistere, oppure mostrargli materiale pornografico o farlo assistere ad atti sessuali per indurlo a compierne o a subirne, è un reato anche se il minore non viene toccato e anche se tutto avviene attraverso uno schermo. Questa pagina spiega che cosa punisce l'art. 609-quinquies c.p., quali pene e aggravanti sono previste, come la Cassazione ha trattato le videochat e le immagini sul cellulare, perché si procede d'ufficio e che cosa devono fare i genitori.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Vittima: un minore di quattordici anni.
  • Condotte: atti sessuali in sua presenza per farlo assistere, o pornografia mostrata per indurlo ad atti sessuali.
  • Pena: reclusione da 1 a 5 anni, aumentata se il colpevole è un genitore o un affidatario.
  • Online: il reato c'è anche in videochat o con immagini sul cellulare.
  • Procedibilità: d'ufficio, senza querela; prescrizione raddoppiata.

Il reato

Art. 609-quinquies c.p.

«Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.»

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite, da chi fa parte di un'associazione per delinquere per agevolarla, con violenze gravi, se la reiterazione delle condotte causa al minore un pregiudizio grave o se ne deriva pericolo di vita; è aumentata fino alla metà quando il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il suo convivente, il tutore o chi ha il minore in cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. Il bene protetto è il sereno sviluppo della sessualità del minore (Cass. 44681/2005), per questo non serve alcun contatto fisico: se l'adulto compie atti sessuali sul minore si applicano gli atti sessuali con minorenne o la violenza sessuale, che possono concorrere con la corruzione (Cass. 33006/2003).

Che cosa ha deciso la Cassazione

SituazioneRegolaDecisione
Atti sessuali condivisi in videochatReato configurabile, anche a distanzaCass. 15261/2023, 14210/2019
Immagini pornografiche mostrate con il cellulareReato configurabile se rese visibili al minore per indurloCass. 45990/2024
Foto pedopornografiche esibite al minoreBasta l'esibizione che coinvolge emotivamente il minoreCass. 31263/2017
Scopo di indurre il minoreDolo specifico, desumibile dalle circostanze; non basta il dolo eventualeCass. 30435/2022, 15633/2008
Minore presente solo per pocoIl reato sussiste anche per una presenza temporaneaCass. 9111/2008
Esibizionismo in strada davanti a una minoreConcorre con gli atti osceni se coinvolge emotivamente la vittimaCass. 3196/2009
Proposte e descrizioni esplicite senza attiPuò essere tentativoCass. 9223/2000

Se l'adulto cerca il contatto con il minore in chat per carpirne la fiducia si applica anche l'adescamento di minorenni; se produce o scambia immagini del minore, la pornografia minorile. Il colpevole non può invocare l'ignoranza dell'età della vittima, salvo che sia inevitabile (art. 609-sexies c.p.).

Il procedimento e le conseguenze

Si procede d'ufficio: la querela, con il termine di dodici mesi, è richiesta solo per gli artt. 609-bis e 609-ter (art. 609-septies c.p.; si veda la pagina sulla querela nei reati sessuali). Il termine di prescrizione è raddoppiato (art. 157 c. 6) e, se il reato è commesso contro un minore, decorre dal compimento dei suoi diciotto anni (art. 158 c. 3; si veda la pagina sulla prescrizione del reato). La testimonianza del minore può essere assunta con incidente probatorio, anche su richiesta della persona offesa (art. 392 c. 1-bis c.p.p.). La condanna o il patteggiamento comportano pene accessorie, tra cui la perdita della responsabilità genitoriale quando la qualità di genitore è elemento del reato e l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in strutture frequentate prevalentemente da minori (art. 609-nonies).

  1. Ascoltare il bambino senza interrogarlo ripetutamente né suggerire risposte.
  2. Conservare dispositivi, chat e profili senza cancellare nulla.
  3. Denunciare ai carabinieri, alla polizia o alla polizia postale se il fatto è avvenuto online.
  4. Chiedere che il minore sia sentito con le forme protette, anche con incidente probatorio.
  5. Nominare un difensore per costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento.

Domande frequenti

Se un adulto mostra video pornografici a un bambino sul cellulare è reato?
Sì, se il minore ha meno di quattordici anni e lo scopo è indurlo a compiere o subire atti sessuali: l'art. 609-quinquies, c. 2, c.p. punisce chi mostra materiale pornografico a un infraquattordicenne con questo fine, con la reclusione da uno a cinque anni. La Cassazione ha ritenuto il reato anche quando le immagini erano mostrate con un cellulare tenuto in modo da renderle visibili al minore (Cass. 45990/2024).
Il reato c'è anche se tutto avviene in videochat?
Sì. La Cassazione ha ritenuto configurabile la corruzione di minorenne quando gli atti sessuali, pur compiuti a distanza, sono condivisi con il minore in videochat mentre vengono compiuti (Cass. 15261/2023), e in generale per le condotte realizzate con mezzi telematici senza contatto fisico (Cass. 14210/2019).
Serve la querela dei genitori?
No. La querela è richiesta solo per la violenza sessuale e le sue aggravanti (artt. 609-bis e 609-ter c.p., con i limiti dell'art. 609-septies); la corruzione di minorenne è procedibile d'ufficio, quindi basta una denuncia o qualsiasi notizia del reato. Il termine di prescrizione è raddoppiato e, se la vittima è minorenne, decorre dal compimento dei suoi diciotto anni (artt. 157 e 158 c.p.).
L'adulto può difendersi dicendo che credeva che il ragazzo avesse più di quattordici anni?
Solo se l'errore era inevitabile. Per la corruzione di minorenne il colpevole non può invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 609-sexies c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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