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ReatoDiritto penale · Reati sessuali

Le molestie: telefonate, messaggi, insistenze

Telefonate continue, messaggi a raffica su WhatsApp, avances insistenti per strada: sono le molestie punite dall'art. 660 del codice penale, una contravvenzione che protegge la tranquillità delle persone. Dal 2022 si procede solo se la vittima presenta querela, salvo che sia una persona incapace. Quando le molestie diventano così gravi da provocare ansia o paura persistenti, o da costringere a cambiare abitudini, si passa allo stalking; quando coinvolgono la sfera sessuale possono configurare reati più gravi. Questa pagina spiega quando c'è il reato, con quali mezzi e come difendersi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il reato: molestare qualcuno in un luogo pubblico o col telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo.
  • Pena: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro.
  • Querela: necessaria dal 2022, salvo vittime incapaci.
  • SMS e WhatsApp: possono integrare il reato; le e-mail no.
  • Stalking: se le molestie causano ansia o paura perduranti o cambi di abitudini.

Il reato

Art. 660 c.p.

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda [...]. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»

Basta anche una sola azione, se pressante e indiscreta, tale da interferire in modo sgradevole nella sfera privata di altri (Cass. 3758/2014 e 18744/2023); se è la ripetizione a creare il disturbo, il reato diventa abituale (Cass. 12703/2025). Non c'è reato se le molestie sono reciproche (Cass. 11679/2022). Sono luoghi aperti al pubblico anche l'androne e le scale di un condominio (Cass. 28853/2009). La querela è stata introdotta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022; si veda la pagina sulla querela).

Con quali mezzi

MezzoMolestia?Fonte
Telefonate ripetuteSìArt. 660; Cass. 17787/2008
SMS e WhatsApp, anche se la vittima può bloccare il mittenteSìCass. 8231/2025; 44477/2024; 15256/2025
Ogni mezzo che impone un'interazione immediataSìCass. 34171/2023
Messaggi su Instagram e Facebook con notifiche disattivabiliEscluso nel caso decisoCass. 40033/2023
Posta elettronicaNoCass. 28959/2021; 24510/2010
Lettere per postaNoCass. 40716/2018

Conta il carattere invasivo del mezzo, non la possibilità della vittima di sottrarsi (Cass. 44477/2024), e l'intrusione rileva a prescindere dal contenuto dei messaggi (Cass. 45315/2019).

Stalking, minacce e reati sessuali

Le molestie diventano atti persecutori quando, ripetute, provocano un grave e perdurante stato di ansia o di paura, il timore per l'incolumità propria o dei propri cari, o costringono a cambiare abitudini di vita: la pena è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (art. 612-bis; Cass. 18807/2024 e 21006/2024; si veda la pagina sullo stalking). Molestie e stalking possono anche concorrere (Cass. 19924/2014). Il codice penale non prevede, allo stato, un reato autonomo di molestie sessuali, oggetto di proposte di legge: le condotte a sfondo sessuale si inquadrano nell'art. 660, negli atti persecutori o nella violenza sessuale, che può esserci anche senza contatto fisico, per esempio inducendo la vittima a compiere atti sessuali tramite comunicazioni telematiche (Cass. 6773/2024). Per le minacce si veda la pagina sulla minaccia; per lo stalking è possibile anche l'ammonimento del questore.

  1. Conservare le prove: screenshot, registro delle chiamate, testimoni.
  2. Chiedere per iscritto di smettere, se è sicuro farlo.
  3. Presentare querela entro i termini, descrivendo frequenza e modalità.
  4. Valutare lo stalking se ci sono ansia, paura o cambi di abitudini.
  5. Chiedere l'ammonimento o misure di protezione nei casi più gravi.

Domande frequenti

I messaggi WhatsApp continui sono molestie?
Sì, secondo la Cassazione l'invio ripetuto di SMS o messaggi WhatsApp può essere un'intrusione significativa nella sfera personale, a prescindere dal contenuto, e il reato c'è anche se la vittima avrebbe potuto bloccare il mittente (Cass. 8231/2025, 44477/2024 e 15256/2025). Non integra invece il reato l'invio di e-mail (Cass. 28959/2021), e in un caso sono stati esclusi i messaggi su Instagram e Facebook con notifiche disattivabili (Cass. 40033/2023).
Serve la querela?
Sì: dalla riforma Cartabia la molestia o disturbo alle persone è punita a querela della persona offesa, da presentare di regola entro tre mesi da quando si è avuta notizia del fatto; si procede d'ufficio solo quando la vittima è una persona incapace per età o per infermità (art. 660 c.p., come modificato dal D.Lgs. 150/2022). La pena è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.
Quando le molestie diventano stalking?
Quando le condotte ripetute provocano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari, o la costringono a cambiare abitudini di vita: allora c'è il delitto di atti persecutori, punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (art. 612-bis c.p.). Se le molestie si limitano a infastidire, resta la contravvenzione dell'art. 660 (Cass. 18807/2024 e 21006/2024).
Esiste il reato di molestie sessuali?
Non come reato autonomo: il codice penale vigente non lo prevede, e in Parlamento sono state presentate proposte per introdurlo. Le molestie a sfondo sessuale si inquadrano quindi, secondo i casi, nella molestia dell'art. 660, negli atti persecutori o nella violenza sessuale, che per la Cassazione può esserci anche senza contatto fisico, per esempio inducendo la vittima a compiere atti sessuali tramite comunicazioni telematiche (Cass. 6773/2024).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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