In breve
- Il reato: molestare qualcuno in un luogo pubblico o col telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo.
- Pena: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro.
- Querela: necessaria dal 2022, salvo vittime incapaci.
- SMS e WhatsApp: possono integrare il reato; le e-mail no.
- Stalking: se le molestie causano ansia o paura perduranti o cambi di abitudini.
Il reato
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda [...]. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»
Basta anche una sola azione, se pressante e indiscreta, tale da interferire in modo sgradevole nella sfera privata di altri (Cass. 3758/2014 e 18744/2023); se è la ripetizione a creare il disturbo, il reato diventa abituale (Cass. 12703/2025). Non c'è reato se le molestie sono reciproche (Cass. 11679/2022). Sono luoghi aperti al pubblico anche l'androne e le scale di un condominio (Cass. 28853/2009). La querela è stata introdotta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022; si veda la pagina sulla querela).
Con quali mezzi
| Mezzo | Molestia? | Fonte |
|---|---|---|
| Telefonate ripetute | Sì | Art. 660; Cass. 17787/2008 |
| SMS e WhatsApp, anche se la vittima può bloccare il mittente | Sì | Cass. 8231/2025; 44477/2024; 15256/2025 |
| Ogni mezzo che impone un'interazione immediata | Sì | Cass. 34171/2023 |
| Messaggi su Instagram e Facebook con notifiche disattivabili | Escluso nel caso deciso | Cass. 40033/2023 |
| Posta elettronica | No | Cass. 28959/2021; 24510/2010 |
| Lettere per posta | No | Cass. 40716/2018 |
Conta il carattere invasivo del mezzo, non la possibilità della vittima di sottrarsi (Cass. 44477/2024), e l'intrusione rileva a prescindere dal contenuto dei messaggi (Cass. 45315/2019).
Stalking, minacce e reati sessuali
Le molestie diventano atti persecutori quando, ripetute, provocano un grave e perdurante stato di ansia o di paura, il timore per l'incolumità propria o dei propri cari, o costringono a cambiare abitudini di vita: la pena è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (art. 612-bis; Cass. 18807/2024 e 21006/2024; si veda la pagina sullo stalking). Molestie e stalking possono anche concorrere (Cass. 19924/2014). Il codice penale non prevede, allo stato, un reato autonomo di molestie sessuali, oggetto di proposte di legge: le condotte a sfondo sessuale si inquadrano nell'art. 660, negli atti persecutori o nella violenza sessuale, che può esserci anche senza contatto fisico, per esempio inducendo la vittima a compiere atti sessuali tramite comunicazioni telematiche (Cass. 6773/2024). Per le minacce si veda la pagina sulla minaccia; per lo stalking è possibile anche l'ammonimento del questore.
- Conservare le prove: screenshot, registro delle chiamate, testimoni.
- Chiedere per iscritto di smettere, se è sicuro farlo.
- Presentare querela entro i termini, descrivendo frequenza e modalità.
- Valutare lo stalking se ci sono ansia, paura o cambi di abitudini.
- Chiedere l'ammonimento o misure di protezione nei casi più gravi.
Domande frequenti
I messaggi WhatsApp continui sono molestie?
Serve la querela?
Quando le molestie diventano stalking?
Esiste il reato di molestie sessuali?
Fonti normative
- Art. 660 c.p. — Molestia o disturbo alle persone
- Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori
- Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Reati sessualiLa violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)La violenza sessuale: costrizione e abuso, 6-12 anni, minore gravità, aggravanti del 609-ter, querela in 12 mesi, riforma sul consenso in Senato, prova e difesa.
- Famiglia e violenza domesticaL'ammonimento del questore per stalking e violenza domesticaL'ammonimento del questore (art. 8 D.L. 11/2009; art. 3 D.L. 93/2013): richiesta senza querela, armi, patente; pena aumentata e procedibilità d'ufficio; ricorso, revoca.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaIl codice rosso (L. 69/2019 e L. 168/2023): ascolto della vittima entro 3 giorni, misure cautelari e braccialetto, arresto in flagranza differita, nuovi reati.
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.