In breve
- Nessuna cessazione automatica: il rapporto non finisce da solo a 67 anni.
- Requisiti per la vecchiaia: il datore privato può recedere liberamente, con preavviso.
- Fino a 70 anni: solo con l'accordo del datore.
- Sempre vietato: il licenziamento discriminatorio.
- Pubblico impiego: valgono i limiti di età del settore.
Che cosa cambia con i requisiti per la pensione
«Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro [...]. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»
Quando il lavoratore ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oggi 67 anni con almeno venti di contributi e un mese in più dal 2027, il datore privato può quindi recedere senza dover dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo. Deve però rispettare il preavviso o pagare l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.; Cass. 2986/1998). Resta nullo il licenziamento discriminatorio, per esempio per ragioni di sesso, religione o convinzioni (art. 3 L. 108/1990; si veda il licenziamento nullo). Non sono valide, invece, le clausole che fanno cessare automaticamente il rapporto a una certa età, anche se previste dai contratti collettivi (Cass. 7899/2015).
La prosecuzione oltre l'età pensionabile
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Lavoratore con i requisiti di vecchiaia, senza accordo di prosecuzione | Recesso libero del datore, con preavviso | Art. 4, c. 2, L. 108/1990; art. 2118 c.c. |
| Lavoratore che vuole restare fino a 70 anni | Serve il consenso del datore | Cass. SU 17589/2015 |
| Prosecuzione concordata | Tutela dell'art. 18 fino al limite di flessibilità | Art. 24, c. 4, DL 201/2011 |
| Clausola di cessazione automatica per età | Illegittima | Cass. 7899/2015 |
| Dipendenti pubblici | Limiti ordinamentali del settore | Art. 24, c. 4, DL 201/2011 |
La legge incentiva chi continua a lavorare calcolando i coefficienti di trasformazione della pensione fino a settant'anni, ma la prosecuzione dipende da un accordo tra le parti, che conviene mettere per iscritto. Chi riceve un licenziamento che ritiene discriminatorio o intimato prima dei requisiti deve impugnarlo nei termini (si veda l'impugnazione in 60 giorni). In alternativa al licenziamento le parti possono concordare l'uscita con una risoluzione consensuale. Per i dirigenti si veda anche la pagina sul licenziamento del dirigente.
- Verificare la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
- Chiedere per iscritto se il datore intende proseguire il rapporto.
- Formalizzare l'accordo di prosecuzione, se c'è.
- Controllare il preavviso o l'indennità in caso di recesso.
- Impugnare entro 60 giorni se il licenziamento appare discriminatorio.
Domande frequenti
Raggiunta l'età della pensione posso essere licenziato?
Ho diritto a lavorare fino a 70 anni?
Il contratto può prevedere la cessazione automatica a una certa età?
E nel pubblico impiego?
Fonti normative
- Art. 4 L. 108/1990 — Area di non applicazione
- Art. 3 L. 108/1990 — Licenziamento discriminatorio
- Art. 24 DL 201/2011 — Pensioni e prosecuzione del rapporto
- Art. 2118 c.c. — Recesso e preavviso
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Pensioni, INPS e INAILPensione di vecchiaia e anticipata: i requisiti67 anni e 20 di contributi, anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 e 10 le donne), contributiva a 64 anni, aumenti di 1 mese nel 2027 e 3 dal 2028, APE sociale, cumulo.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe discriminazioni sul lavoro: genere, età, disabilità, origine, orientamentoDiretta, indiretta, molestie e ritorsioni (D.Lgs. 215-216/2003, 198/2006): prova statistica, rito rapido, risarcimento, consigliera di parità e UNAR.
- LicenziamentoIl licenziamento del dirigenteIl dirigente è fuori dalla L. 604/1966: recesso con preavviso, ma il CCNL richiede la giustificatezza e paga l'indennità supplementare fino a 24 mensilità; art. 7 St.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroModulo telematico revocabile in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015) o sede protetta; convalida per i genitori; niente NASpI salvo conciliazione ex art. 7 L. 604.