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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Pensione e licenziamento: quando il datore può licenziare per età

Compiere 67 anni non fa cessare automaticamente il rapporto di lavoro, e le clausole che prevedono la risoluzione automatica a una certa età sono illegittime. Ma quando il lavoratore ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, il datore privato può recedere liberamente, con il solo obbligo del preavviso, perché le tutele dell'art. 18 non si applicano più. Il lavoratore che vuole continuare fino a 70 anni può farlo solo se il datore è d'accordo. Questa pagina spiega le regole, le eccezioni e che cosa resta vietato.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Nessuna cessazione automatica: il rapporto non finisce da solo a 67 anni.
  • Requisiti per la vecchiaia: il datore privato può recedere liberamente, con preavviso.
  • Fino a 70 anni: solo con l'accordo del datore.
  • Sempre vietato: il licenziamento discriminatorio.
  • Pubblico impiego: valgono i limiti di età del settore.

Che cosa cambia con i requisiti per la pensione

Art. 4, c. 2, L. 108/1990

«Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro [...]. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»

Quando il lavoratore ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oggi 67 anni con almeno venti di contributi e un mese in più dal 2027, il datore privato può quindi recedere senza dover dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo. Deve però rispettare il preavviso o pagare l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.; Cass. 2986/1998). Resta nullo il licenziamento discriminatorio, per esempio per ragioni di sesso, religione o convinzioni (art. 3 L. 108/1990; si veda il licenziamento nullo). Non sono valide, invece, le clausole che fanno cessare automaticamente il rapporto a una certa età, anche se previste dai contratti collettivi (Cass. 7899/2015).

La prosecuzione oltre l'età pensionabile

SituazioneRegolaFonte
Lavoratore con i requisiti di vecchiaia, senza accordo di prosecuzioneRecesso libero del datore, con preavvisoArt. 4, c. 2, L. 108/1990; art. 2118 c.c.
Lavoratore che vuole restare fino a 70 anniServe il consenso del datoreCass. SU 17589/2015
Prosecuzione concordataTutela dell'art. 18 fino al limite di flessibilitàArt. 24, c. 4, DL 201/2011
Clausola di cessazione automatica per etàIllegittimaCass. 7899/2015
Dipendenti pubbliciLimiti ordinamentali del settoreArt. 24, c. 4, DL 201/2011

La legge incentiva chi continua a lavorare calcolando i coefficienti di trasformazione della pensione fino a settant'anni, ma la prosecuzione dipende da un accordo tra le parti, che conviene mettere per iscritto. Chi riceve un licenziamento che ritiene discriminatorio o intimato prima dei requisiti deve impugnarlo nei termini (si veda l'impugnazione in 60 giorni). In alternativa al licenziamento le parti possono concordare l'uscita con una risoluzione consensuale. Per i dirigenti si veda anche la pagina sul licenziamento del dirigente.

  1. Verificare la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
  2. Chiedere per iscritto se il datore intende proseguire il rapporto.
  3. Formalizzare l'accordo di prosecuzione, se c'è.
  4. Controllare il preavviso o l'indennità in caso di recesso.
  5. Impugnare entro 60 giorni se il licenziamento appare discriminatorio.

Domande frequenti

Raggiunta l'età della pensione posso essere licenziato?
Nel settore privato sì: le tutele dell'art. 18 dello Statuto e quelle della L. 108/1990 non si applicano al lavoratore ultrasessantenne che ha i requisiti per la pensione di vecchiaia, salvo che abbia optato per la prosecuzione (art. 4, c. 2, L. 108/1990). Il datore deve però dare il preavviso o pagare l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.; Cass. 2986/1998), e il licenziamento resta nullo se è discriminatorio (art. 3 L. 108/1990).
Ho diritto a lavorare fino a 70 anni?
No. La legge incentiva la prosecuzione del lavoro calcolando i coefficienti di trasformazione della pensione fino a settant'anni e prevede che l'art. 18 si applichi fino a quel limite (art. 24, c. 4, DL 201/2011), ma per le Sezioni Unite non attribuisce al lavoratore un diritto a restare: la prosecuzione oltre i requisiti per la pensione di vecchiaia richiede l'accordo del datore (Cass. SU 17589/2015).
Il contratto può prevedere la cessazione automatica a una certa età?
No: le clausole di risoluzione automatica del rapporto al compimento di una certa età o al raggiungimento dei requisiti pensionistici sono illegittime, anche se previste dalla contrattazione collettiva (Cass. 7899/2015). Il rapporto finisce solo con un atto di recesso, con il preavviso, o con un accordo tra le parti.
E nel pubblico impiego?
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni restano fermi i limiti ordinamentali di età previsti dai rispettivi settori (art. 24, c. 4, DL 201/2011): la cessazione segue quindi le regole specifiche del comparto e non quelle del lavoro privato descritte in questa pagina.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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