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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Il licenziamento durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova il datore di lavoro può licenziare senza preavviso e senza dover spiegare perché: è il senso stesso della prova. Ma la libertà non è assoluta. Se il patto di prova è nullo, per esempio perché non è stato firmato prima dell'inizio o non indica le mansioni, il recesso è un licenziamento come gli altri; e anche con un patto valido il lavoratore può contestarlo se dimostra di aver superato la prova, che la prova non si è svolta davvero o che il motivo era illecito. Questa pagina spiega quando il recesso è legittimo e come si contesta.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: durante la prova si recede senza preavviso, indennità né motivazione.
  • Patto nullo: senza forma scritta iniziale o mansioni specifiche, il recesso è un licenziamento ordinario.
  • Si può contestare se la prova è stata superata, non si è svolta davvero o il motivo è illecito.
  • Onere della prova: spetta al lavoratore.
  • Durata: massimo sei mesi, sospesa per malattia e altri eventi imprevisti.

Il recesso durante la prova

Art. 2096, c. 2-3, c.c.

«L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.»

La prova serve a entrambe le parti per verificare la reciproca convenienza del rapporto, e dura al massimo sei mesi, salvo durata inferiore dei contratti collettivi (art. 7 D.Lgs. 104/2022; si veda la pagina sul patto di prova). Se il patto fissa una durata minima necessaria, il datore non può recedere prima della scadenza. Finita la prova senza recesso, l'assunzione diventa definitiva e il periodo conta nell'anzianità (art. 2096, c. 4).

Quando il recesso si può contestare

SituazioneConseguenzaFonte
Patto non firmato prima dell'inizio o senza mansioni specifichePatto nullo: il recesso è un licenziamento soggetto alle regole ordinarieCass. 8849/2025; 6552/2023; 17921/2016
Prova ripetuta per le stesse mansioni già sperimentateAmmessa solo con elementi di novitàCass. 9064/2025
Prova superata positivamenteRecesso annullabileCass. 27573/2025
Esperimento inadeguato o motivo illecito o estraneo alla provaRecesso contestabile, con onere della prova sul lavoratoreCass. 26679/2018
Motivazione richiesta dal contratto collettivo e omessaRecesso efficace, solo risarcimentoCass. 10305/2025
Assenze per malattia o altri eventi imprevistiIl periodo di prova resta sospesoCass. 8365/2023

Quando il motivo del recesso è discriminatorio o comunque illecito, valgono le tutele contro il licenziamento nullo. Se il patto è nullo, il lavoratore licenziato ha le tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo e deve rispettare i termini di impugnazione. Anche nel pubblico impiego il lavoratore che contesta il recesso deve provarne l'illegittimità (Cass. 26679/2018).

  1. Recuperare il contratto e verificare data e firme del patto di prova.
  2. Controllare le mansioni indicate e quelle effettivamente svolte.
  3. Raccogliere prove dell'esito positivo: valutazioni, messaggi, obiettivi raggiunti.
  4. Annotare le assenze che hanno sospeso il periodo di prova.
  5. Impugnare per iscritto nei termini se il patto è nullo o il motivo è illecito.

Domande frequenti

Durante la prova il datore può licenziarmi senza motivo?
Sì, di regola: durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né indennità (art. 2096 c.c.), e il datore non deve motivare, salvo che lo imponga il contratto collettivo. Il recesso però si può contestare se dimostri di aver superato positivamente la prova, che non hai potuto svolgerla davvero o che la vera ragione era illecita o estranea alla prova (Cass. 27573/2025 e 26679/2018).
Il patto di prova non l'ho mai firmato: il licenziamento è valido?
Se il patto non risulta da un atto scritto firmato da entrambe le parti prima dell'inizio del rapporto, è nullo (Cass. 8849/2025); lo stesso vale se non indica in modo specifico le mansioni oggetto della prova (Cass. 6552/2023). In questi casi il rapporto è definitivo fin dall'inizio e il recesso diventa un licenziamento soggetto alle regole ordinarie: servono una giusta causa o un giustificato motivo e si applicano le tutele contro il licenziamento illegittimo (Cass. 17921/2016).
Se il contratto collettivo impone di motivare il recesso e il datore non lo fa?
Per la Cassazione il recesso senza la motivazione prevista dal contratto collettivo è illegittimo ma resta efficace, se non c'è una norma che ne preveda espressamente l'inefficacia: il rapporto si chiude e il lavoratore ha diritto solo al risarcimento del danno (Cass. 10305/2025).
Mi sono ammalato durante la prova: il periodo si allunga?
Sì: se la prova è fissata in un arco di tempo complessivo, il suo decorso non si ferma per riposi e festività, ma resta sospeso nei giorni in cui la prestazione è mancata per eventi imprevisti come la malattia (Cass. 8365/2023). La legge prevede espressamente il prolungamento per malattia, infortunio e congedi obbligatori (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Un recesso motivato in realtà dalla malattia, e non dall'esito della prova, può essere contestato come estraneo all'esperimento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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