In breve
- Regola: durante la prova si recede senza preavviso, indennità né motivazione.
- Patto nullo: senza forma scritta iniziale o mansioni specifiche, il recesso è un licenziamento ordinario.
- Si può contestare se la prova è stata superata, non si è svolta davvero o il motivo è illecito.
- Onere della prova: spetta al lavoratore.
- Durata: massimo sei mesi, sospesa per malattia e altri eventi imprevisti.
Il recesso durante la prova
«L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.»
La prova serve a entrambe le parti per verificare la reciproca convenienza del rapporto, e dura al massimo sei mesi, salvo durata inferiore dei contratti collettivi (art. 7 D.Lgs. 104/2022; si veda la pagina sul patto di prova). Se il patto fissa una durata minima necessaria, il datore non può recedere prima della scadenza. Finita la prova senza recesso, l'assunzione diventa definitiva e il periodo conta nell'anzianità (art. 2096, c. 4).
Quando il recesso si può contestare
| Situazione | Conseguenza | Fonte |
|---|---|---|
| Patto non firmato prima dell'inizio o senza mansioni specifiche | Patto nullo: il recesso è un licenziamento soggetto alle regole ordinarie | Cass. 8849/2025; 6552/2023; 17921/2016 |
| Prova ripetuta per le stesse mansioni già sperimentate | Ammessa solo con elementi di novità | Cass. 9064/2025 |
| Prova superata positivamente | Recesso annullabile | Cass. 27573/2025 |
| Esperimento inadeguato o motivo illecito o estraneo alla prova | Recesso contestabile, con onere della prova sul lavoratore | Cass. 26679/2018 |
| Motivazione richiesta dal contratto collettivo e omessa | Recesso efficace, solo risarcimento | Cass. 10305/2025 |
| Assenze per malattia o altri eventi imprevisti | Il periodo di prova resta sospeso | Cass. 8365/2023 |
Quando il motivo del recesso è discriminatorio o comunque illecito, valgono le tutele contro il licenziamento nullo. Se il patto è nullo, il lavoratore licenziato ha le tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo e deve rispettare i termini di impugnazione. Anche nel pubblico impiego il lavoratore che contesta il recesso deve provarne l'illegittimità (Cass. 26679/2018).
- Recuperare il contratto e verificare data e firme del patto di prova.
- Controllare le mansioni indicate e quelle effettivamente svolte.
- Raccogliere prove dell'esito positivo: valutazioni, messaggi, obiettivi raggiunti.
- Annotare le assenze che hanno sospeso il periodo di prova.
- Impugnare per iscritto nei termini se il patto è nullo o il motivo è illecito.
Domande frequenti
Durante la prova il datore può licenziarmi senza motivo?
Il patto di prova non l'ho mai firmato: il licenziamento è valido?
Se il contratto collettivo impone di motivare il recesso e il datore non lo fa?
Mi sono ammalato durante la prova: il periodo si allunga?
Fonti normative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioIl patto di provaArt. 2096 c.c. e art. 7 D.Lgs. 104/2022: prova per iscritto con mansioni specifiche, massimo 6 mesi, a termine un giorno ogni 15 (dal 2025), recesso, nullità del patto.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoIn malattia non si può essere licenziati finché non scade il comporto del CCNL (art. 2110 c.c.): calcolo, esclusioni, licenziamento prima (nullo) o dopo, disabilità.
- Contratto, mansioni e stipendioIl contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversioneIl contratto a termine nel 2026: 12 mesi liberi, fino a 24 con causali (CCNL o esigenze delle parti fino al 31/12/2026), 4 proroghe, impugnazione in 180 giorni.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
- Pubblico impiegoIl rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: le differenze con il privatoD.Lgs. 165/2001: giudice del lavoro (63), concorsi al TAR, reintegrazione con massimo 24 mensilità, licenziamento tipizzato (55-quater), niente conversione dei precari.