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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Il sequestro conservativo: bloccare i beni del debitore

Il debitore sta vendendo la casa, svuotando il conto o trasferendo i beni ai familiari mentre la causa per il credito è appena iniziata: il sequestro conservativo permette di vincolare subito i suoi beni, perché non spariscano prima della sentenza. È una misura cautelare che richiede un credito probabile e un pericolo concreto, va eseguita in tempi stretti e si trasforma in pignoramento quando si ottiene la condanna. Questa pagina spiega i presupposti, la procedura, i costi e le difese del debitore.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Presupposti: credito probabile e fondato timore di perdere la garanzia.
  • Oggetto: mobili, immobili e crediti del debitore, nei limiti della pignorabilità.
  • Tempi: esecuzione entro 30 giorni, causa di merito entro 60.
  • Debitore: può ottenere la revoca prestando cauzione.
  • Esito: con la sentenza esecutiva diventa pignoramento.

Quando si ottiene

Art. 671 c.p.c.

«Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.»

Occorrono la probabile esistenza del credito, accertata in modo sommario (Cass. 2672/1983), e il pericolo, che si desume da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e il credito, o soggettivi, come atti di disposizione che fanno temere la sottrazione dei beni (Cass. 902/1990 e 13400/2001). Non basta il rifiuto di pagare (Cass. 4906/1988), e se il creditore conosceva già l'inadeguatezza del patrimonio quando è nato il credito il pericolo non sussiste (Cass. 4542/1998). Il sequestro si può chiedere anche contro chi ha acquistato beni dal debitore, se è stata proposta l'azione revocatoria (art. 2905 c.c.). Nel processo penale esiste un istituto analogo a tutela della vittima (si veda la pagina sul sequestro conservativo penale).

Procedura, tempi e difese

FaseRegolaNorma
DomandaAl giudice competente per il merito, prima o durante la causa; anche senza sentire subito il debitoreArtt. 669-ter, 669-sexies c.p.c.
CauzioneIl giudice può imporla al creditore per gli eventuali danniArt. 669-undecies
EsecuzioneEntro 30 giorni: pignoramento per mobili e crediti, trascrizione per gli immobiliArtt. 675, 678, 679
Causa di meritoEntro il termine fissato, al massimo 60 giorni, se il sequestro è anteriore alla causaArt. 669-octies
Difese del debitoreReclamo in 15 giorni; revoca prestando cauzioneArtt. 669-terdecies, 684
Sentenza esecutivaIl sequestro diventa pignoramentoArt. 686

A differenza del provvedimento d'urgenza, il sequestro conservativo non anticipa la decisione: se la causa di merito non è iniziata nei termini o si estingue, perde efficacia. La Cassazione ha ritenuto improponibile il sequestro sui beni del debitore in concordato preventivo (Cass. 1168/2019). Chi teme che il debitore svuoti il conto può valutare anche un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo seguito dal pignoramento del conto.

  1. Raccogliere la prova del credito e degli atti di dispersione del patrimonio.
  2. Individuare beni, conti e crediti del debitore da sequestrare.
  3. Depositare il ricorso e, se concesso, eseguire il sequestro entro 30 giorni.
  4. Iniziare la causa di merito nel termine, se non è già pendente.
  5. Ottenuta la condanna esecutiva, proseguire con l'esecuzione sui beni sequestrati.

Domande frequenti

Quando posso chiedere il sequestro dei beni del debitore?
Quando il credito è probabile e c'è un fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale (art. 671 c.p.c.). Il pericolo si ricava da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l'importo del credito, o soggettivi, come vendite o trasferimenti sospetti (Cass. 902/1990 e 13400/2001); il semplice rifiuto di pagare non basta (Cass. 4906/1988), e conta un peggioramento avvenuto dopo il sorgere del credito (Cass. 4542/1998).
Ottenuto il sequestro, che cosa devo fare?
Eseguirlo entro trenta giorni dalla pronuncia, altrimenti perde efficacia (art. 675 c.p.c.): per mobili e crediti con le forme del pignoramento, per gli immobili con la trascrizione nei registri immobiliari (artt. 678 e 679). Se il sequestro è stato chiesto prima della causa, bisogna iniziare il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice e comunque entro sessanta giorni (art. 669-octies).
Il debitore può liberare i beni?
Sì, prestando una cauzione idonea per l'importo del credito e delle spese, commisurata al valore dei beni sequestrati: il giudice revoca il sequestro con ordinanza non impugnabile (art. 684 c.p.c.). Può anche proporre reclamo contro il provvedimento entro quindici giorni (art. 669-terdecies).
Che cosa succede quando vinco la causa?
Il sequestro si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore ottiene una sentenza di condanna esecutiva; se altri creditori hanno già pignorato gli stessi beni, il sequestrante partecipa alla distribuzione del ricavato (art. 686 c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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