In breve
- Presupposti: credito probabile e fondato timore di perdere la garanzia.
- Oggetto: mobili, immobili e crediti del debitore, nei limiti della pignorabilità.
- Tempi: esecuzione entro 30 giorni, causa di merito entro 60.
- Debitore: può ottenere la revoca prestando cauzione.
- Esito: con la sentenza esecutiva diventa pignoramento.
Quando si ottiene
«Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.»
Occorrono la probabile esistenza del credito, accertata in modo sommario (Cass. 2672/1983), e il pericolo, che si desume da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e il credito, o soggettivi, come atti di disposizione che fanno temere la sottrazione dei beni (Cass. 902/1990 e 13400/2001). Non basta il rifiuto di pagare (Cass. 4906/1988), e se il creditore conosceva già l'inadeguatezza del patrimonio quando è nato il credito il pericolo non sussiste (Cass. 4542/1998). Il sequestro si può chiedere anche contro chi ha acquistato beni dal debitore, se è stata proposta l'azione revocatoria (art. 2905 c.c.). Nel processo penale esiste un istituto analogo a tutela della vittima (si veda la pagina sul sequestro conservativo penale).
Procedura, tempi e difese
| Fase | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Domanda | Al giudice competente per il merito, prima o durante la causa; anche senza sentire subito il debitore | Artt. 669-ter, 669-sexies c.p.c. |
| Cauzione | Il giudice può imporla al creditore per gli eventuali danni | Art. 669-undecies |
| Esecuzione | Entro 30 giorni: pignoramento per mobili e crediti, trascrizione per gli immobili | Artt. 675, 678, 679 |
| Causa di merito | Entro il termine fissato, al massimo 60 giorni, se il sequestro è anteriore alla causa | Art. 669-octies |
| Difese del debitore | Reclamo in 15 giorni; revoca prestando cauzione | Artt. 669-terdecies, 684 |
| Sentenza esecutiva | Il sequestro diventa pignoramento | Art. 686 |
A differenza del provvedimento d'urgenza, il sequestro conservativo non anticipa la decisione: se la causa di merito non è iniziata nei termini o si estingue, perde efficacia. La Cassazione ha ritenuto improponibile il sequestro sui beni del debitore in concordato preventivo (Cass. 1168/2019). Chi teme che il debitore svuoti il conto può valutare anche un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo seguito dal pignoramento del conto.
- Raccogliere la prova del credito e degli atti di dispersione del patrimonio.
- Individuare beni, conti e crediti del debitore da sequestrare.
- Depositare il ricorso e, se concesso, eseguire il sequestro entro 30 giorni.
- Iniziare la causa di merito nel termine, se non è già pendente.
- Ottenuta la condanna esecutiva, proseguire con l'esecuzione sui beni sequestrati.
Domande frequenti
Quando posso chiedere il sequestro dei beni del debitore?
Ottenuto il sequestro, che cosa devo fare?
Il debitore può liberare i beni?
Che cosa succede quando vinco la causa?
Fonti normative
- Art. 671 c.p.c. — Sequestro conservativo
- Art. 675 c.p.c. — Termine d'efficacia del provvedimento
- Art. 684 c.p.c. — Revoca del sequestro
- Art. 686 c.p.c. — Conversione in pignoramento
- Art. 2905 c.c. — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo civileIl provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.)Fumus boni iuris e pregiudizio imminente e irreparabile, ricorso anche senza sentire l'altra parte, casi tipici, niente obbligo di causa di merito, reclamo in 15 giorni.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro conservativo nel processo penaleArt. 316 c.p.p.: chi lo chiede, quando (processo di merito, eccezioni per la violenza di genere), patrimonio insufficiente, privilegio, cauzione, riesame, pignoramento.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correnteIl pignoramento del conto corrente (artt. 543-553 c.p.c.): blocco nei limiti del credito, stipendio e pensione protetti (triplo dell'assegno sociale, un quinto).
- Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione del pignoramento: sostituire i beni con il denaro depositando un sesto del debito, rate mensili fino a 48 con interessi.
- Casa e proprietàVincolo di destinazione e fondo patrimoniale: proteggere la casa dai creditoriArt. 2645-ter: atto pubblico, interessi meritevoli, esecuzione solo per i debiti dello scopo; fondo patrimoniale e bisogni della famiglia (170); revocatoria.
- ContrattiLa simulazione del contrattoArtt. 1414-1417 c.c.: simulazione assoluta e relativa, prestanome, prova tra le parti e per terzi, eredi e legittimari, la vendita finta ai figli, la revocatoria.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl garante che paga per il debitore: surroga, regresso e pignoramentoLa banca chiede i soldi al fideiussore prima che al debitore: è legittimo (art. 1944 c.c.). Surrogazione e regresso (artt. 1949-1954), rilievo, concordato, esdebitazione.