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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

La rovina di edificio (art. 2053 c.c.)

Un pezzo di cornicione colpisce un passante, un balcone cede, il muro di cinta crolla sull'auto parcheggiata. Per questi danni il codice civile ha una regola apposita: risponde il proprietario dell'edificio, a meno che dimostri che il crollo non dipende né da cattiva manutenzione né da un vizio di costruzione. Questa pagina spiega che cosa si intende per rovina, chi risponde tra proprietario, inquilino e condominio, come ci si libera dalla responsabilità e come il proprietario può rivalersi sul costruttore.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Chi risponde: il proprietario dell'edificio o della costruzione.
  • Rovina: anche il distacco limitato di cornicioni, intonaci o balconi.
  • Prova liberatoria: né difetto di manutenzione né vizio di costruzione.
  • Inquilino: per le strutture risponde comunque il proprietario.
  • Costruttore: regresso entro dieci anni dal compimento dell'opera.

La regola

Art. 2053 c.c.

«Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.»

La norma è una forma speciale di responsabilità per le cose in custodia e, quando si applica, esclude l'art. 2051 (Cass. 19975/2005). Per rovina si intende ogni disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali o degli elementi accessori stabilmente incorporati (Cass. 1666/2005): vi rientra quindi anche il distacco di un cornicione, di tegole o di intonaci; anche il crollo del tetto di un immobile fatiscente è rovina (Cass. 36718/2021).

Chi risponde

SituazioneResponsabileDecisioni
Edificio di un solo proprietarioIl proprietario o il titolare di un diritto reale di godimentoCass. 34401/2023
Immobile in affittoIl proprietario, anche per il comportamento dell'inquilinoCass. 4737/2001, 23682/2008
Parti comuni in condominioIl condominio, per le parti comuniArt. 2053 c.c.
Crollo da scavi del vicinoIl proprietario che fa scavare, da solo o con l'appaltatore secondo le sue direttiveCass. 3092/2024
Concorso di altre causeSi valutano anche le condotte concorrenti di altriCass. 21573/2025

La responsabilità è oggettiva: il proprietario non si libera dimostrando di non essere in colpa, ma solo provando che la rovina dipende da un fatto con efficacia causale autonoma (Cass. 34401/2023). Il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente, in via subordinata, ma non entrambi (Cass. 5368/2023). Per le parti comuni si veda la pagina sulle parti comuni.

Il regresso contro il costruttore

Art. 1669 c.c.

«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.»

Il proprietario che ha risarcito il danneggiato può quindi agire contro l'impresa entro questi termini; per i difetti che non arrivano alla rovina si veda la pagina su vizi e difformità dell'appalto.

  1. Fotografare subito il punto del distacco e i danni.
  2. Individuare il proprietario o l'amministratore di condominio.
  3. Chiedere per iscritto il risarcimento, con preventivi e fatture.
  4. Segnalare il pericolo al comune o ai vigili del fuoco se persiste.
  5. Denunciare all'impresa i gravi difetti entro un anno dalla scoperta.

Domande frequenti

Un pezzo di intonaco ha colpito la mia auto: chi paga?
Il proprietario dell'edificio, o il condominio se l'intonaco appartiene alle parti comuni: per rovina si intende ogni disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali o degli elementi accessori stabilmente incorporati (Cass. 19975/2005). Il proprietario si libera solo provando che il distacco non è dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.).
L'appartamento è in affitto: risponde l'inquilino o il proprietario?
Il proprietario, perché la responsabilità dell'art. 2053 grava sul titolare del diritto sull'edificio e non su chi ne ha solo l'uso (Cass. 34401/2023); il proprietario conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti incorporati (Cass. 4737/2001) e risponde anche per i danni causati dal comportamento degli inquilini (Cass. 23682/2008).
Come si libera il proprietario dalla responsabilità?
Deve provare che la rovina non dipende né dalla manutenzione né da un vizio di costruzione, ma da un fatto con efficacia causale autonoma, come un evento naturale eccezionale o il fatto di un terzo (Cass. 34401/2023 e 5127/2004). Non basta dimostrare di non essere in colpa: la responsabilità è oggettiva.
Il crollo dipende da un difetto di costruzione: il proprietario può rivalersi sul costruttore?
Sì, se il crollo avviene entro dieci anni dal compimento dell'opera: l'appaltatore risponde verso il committente e i suoi aventi causa per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti, purché il difetto sia denunciato entro un anno dalla scoperta; l'azione si prescrive in un anno dalla denuncia (art. 1669 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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