In breve
- Chi risponde: il proprietario dell'edificio o della costruzione.
- Rovina: anche il distacco limitato di cornicioni, intonaci o balconi.
- Prova liberatoria: né difetto di manutenzione né vizio di costruzione.
- Inquilino: per le strutture risponde comunque il proprietario.
- Costruttore: regresso entro dieci anni dal compimento dell'opera.
La regola
«Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.»
La norma è una forma speciale di responsabilità per le cose in custodia e, quando si applica, esclude l'art. 2051 (Cass. 19975/2005). Per rovina si intende ogni disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali o degli elementi accessori stabilmente incorporati (Cass. 1666/2005): vi rientra quindi anche il distacco di un cornicione, di tegole o di intonaci; anche il crollo del tetto di un immobile fatiscente è rovina (Cass. 36718/2021).
Chi risponde
| Situazione | Responsabile | Decisioni |
|---|---|---|
| Edificio di un solo proprietario | Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento | Cass. 34401/2023 |
| Immobile in affitto | Il proprietario, anche per il comportamento dell'inquilino | Cass. 4737/2001, 23682/2008 |
| Parti comuni in condominio | Il condominio, per le parti comuni | Art. 2053 c.c. |
| Crollo da scavi del vicino | Il proprietario che fa scavare, da solo o con l'appaltatore secondo le sue direttive | Cass. 3092/2024 |
| Concorso di altre cause | Si valutano anche le condotte concorrenti di altri | Cass. 21573/2025 |
La responsabilità è oggettiva: il proprietario non si libera dimostrando di non essere in colpa, ma solo provando che la rovina dipende da un fatto con efficacia causale autonoma (Cass. 34401/2023). Il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente, in via subordinata, ma non entrambi (Cass. 5368/2023). Per le parti comuni si veda la pagina sulle parti comuni.
Il regresso contro il costruttore
«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.»
Il proprietario che ha risarcito il danneggiato può quindi agire contro l'impresa entro questi termini; per i difetti che non arrivano alla rovina si veda la pagina su vizi e difformità dell'appalto.
- Fotografare subito il punto del distacco e i danni.
- Individuare il proprietario o l'amministratore di condominio.
- Chiedere per iscritto il risarcimento, con preventivi e fatture.
- Segnalare il pericolo al comune o ai vigili del fuoco se persiste.
- Denunciare all'impresa i gravi difetti entro un anno dalla scoperta.
Domande frequenti
Un pezzo di intonaco ha colpito la mia auto: chi paga?
L'appartamento è in affitto: risponde l'inquilino o il proprietario?
Come si libera il proprietario dalla responsabilità?
Il crollo dipende da un difetto di costruzione: il proprietario può rivalersi sul costruttore?
Fonti normative
- Art. 2053 c.c. — Rovina di edificio
- Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 1669 c.c. — Rovina e difetti di cose immobili
- Art. 840 c.c. — Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoI danni da cose in custodiaResponsabilità oggettiva del custode (Cass. SU 20943/2022): infiltrazioni, pavimenti di negozi, parti comuni, alberi; caso fortuito e colpa del danneggiato.
- ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiVizi e difformità nei lavori edili: denuncia entro 60 giorni, azione entro 2 anni, garanzia decennale per i gravi difetti, riduzione del prezzo, rifacimento.
- CondominioInfiltrazioni e danni da acqua in condominio: chi pagaDanni da acqua in condominio: art. 1126 c.c. per lastrici e terrazze (un terzo e due terzi), tetto e tubazioni comuni, appartamento del vicino, prova, ATP, risarcimento.
- CondominioLe parti comuni del condominio (art. 1117 c.c.)Suolo, muri, tetto, scale, cortili, facciate, impianti: l'elenco, il titolo contrario (SU 7449/1993), l'uso di ciascuno (1102), opere del singolo, lastrico, sottotetti.
- Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
- Risarcimento del dannoRisarcimento in forma specifica o per equivalenteRiparare o farsi pagare il valore: la reintegrazione in forma specifica, l'eccessiva onerosità, l'auto che costa più ripararla che ricomprarla, l'esecuzione.
- Casa e proprietàCasa comprata con difetti: umidità, crepe, impiantiDifetti scoperti dopo l'acquisto: denuncia in 8 giorni e azione in un anno (art. 1495 c.c.), vizi occulti e taciuti, «visto e piaciuto».
- Risarcimento del dannoI danni da attività pericolose (art. 2050 c.c.)Fuochi d'artificio, gas, cantieri, impianti, prodotti rischiosi: quando un'attività è pericolosa, la responsabilità dell'esercente, la prova liberatoria, i casi.