In breve
- Regola: chi svolge un'attività pericolosa risponde dei danni che causa.
- Pericolosa: per legge, per natura o per i mezzi usati.
- Danneggiato: prova il danno e il collegamento con l'attività.
- Esercente: si libera solo provando di aver adottato tutte le misure idonee.
- Vittima imprudente: il risarcimento può ridursi o venire meno.
La regola
«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»
Sono pericolose le attività qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da leggi speciali e tutte quelle che, per natura o per i mezzi usati, comportano una rilevante probabilità di danno (Cass. 10300/2007 e 19180/2018). Fabbricare, detenere e vendere fuochi d'artificio richiede la licenza del prefetto, e accenderli in luogo abitato quella dell'autorità di pubblica sicurezza (artt. 47 e 57 TULPS). Non basta che una condotta imprudente renda rischiosa un'attività normalmente innocua: in quel caso si applica la regola generale dell'art. 2043 (Cass. 8449/2019).
Casi decisi
| Attività | Esito | Decisioni |
|---|---|---|
| Gas in bombole e materie infiammabili | Attività pericolosa; il pericolo può stare negli oggetti dell'attività | Cass. 10382/2002, 17369/2004 |
| Prodotto pericoloso consegnato a chi lo usa autonomamente | La responsabilità passa al consegnatario | Cass. 26236/2021 |
| Uso di armi da parte della polizia | Può rientrare, per la natura dei mezzi | Cass. 21426/2014 |
| Esercizi di rugby durante l'ora di educazione fisica | Non è attività pericolosa | Cass. 20790/2024 |
| Danno da fumo attivo | Concorso del fumatore solo se conosceva o poteva conoscere i rischi specifici | Cass. 13844/2025 |
| Cantiere stradale: caduta di chi entra consapevolmente nell'area dei lavori | Responsabilità esclusa per la condotta della vittima | Cass. 28299/2011 |
La prova e le cause esterne
Il danneggiato deve provare il nesso tra l'attività e il danno (Cass. 3424/2012). L'esercente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee, anche oltre quelle imposte dalla normativa e secondo i progressi della tecnica; il rischio da sviluppo grava su di lui (Cass. 21919/2025 e 8224/2025). Si libera anche provando un caso fortuito con efficacia causale autonoma (Cass. 24549/2013). La condotta della vittima si valuta in rapporto alla pericolosità dell'attività (Cass. 28299/2011). Per i difetti dei prodotti si veda la responsabilità del produttore; per le cose in custodia, l'art. 2051.
- Documentare subito il luogo, l'attività e i danni, con foto e testimoni.
- Individuare chi gestiva l'attività e con quale autorizzazione.
- Far certificare le lesioni e conservare le spese.
- Chiedere per iscritto il risarcimento all'esercente e alla sua assicurazione.
- Agire entro cinque anni dal fatto illecito.
Domande frequenti
Quali attività sono pericolose per la legge?
Che cosa deve provare chi ha subito il danno?
Basta all'esercente dimostrare di aver rispettato le norme di sicurezza?
Se la vittima è stata imprudente, il risarcimento si riduce?
Fonti normative
- Art. 2050 c.c. — Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
- Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 47 TULPS — Licenza per esplosivi e fuochi artificiali
- Art. 57 TULPS — Accensione di fuochi d'artificio e spari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoI danni da prodotto difettosoArtt. 114-127 cod. cons.: quando un prodotto è difettoso, che cosa provare, franchigia di 387 euro, tre anni per agire, dieci di decadenza, la nuova direttiva UE.
- Risarcimento del dannoI danni da cose in custodiaResponsabilità oggettiva del custode (Cass. SU 20943/2022): infiltrazioni, pavimenti di negozi, parti comuni, alberi; caso fortuito e colpa del danneggiato.
- Risarcimento del dannoLa rovina di edificio (art. 2053 c.c.)Chi paga i danni se cade un cornicione, crolla un muro o si stacca un intonaco: la responsabilità del proprietario, la prova liberatoria, il costruttore (1669).
- Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
- Risarcimento del dannoLa responsabilità del datore di lavoro per i danni causati dai dipendenti (art. 2049 c.c.)Art. 2049 c.c.: quando l'azienda, la banca o l'ente pubblico pagano per l'illecito del dipendente, l'occasionalità necessaria, il promotore infedele, il regresso.
- Risarcimento del dannoI danni causati da animaliArt. 2052 c.c.: il cane che morde, il caso fortuito, l'incidente con un cinghiale e la Regione, i cani randagi e la colpa dell'ente, l'assicurazione, la querela.
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