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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

I danni da attività pericolose (art. 2050 c.c.)

Uno spettacolo pirotecnico, la distribuzione di gas in bombole, un poligono di tiro, un impianto industriale: chi svolge attività che espongono gli altri a un rischio elevato risponde dei danni in modo più severo del solito, perché deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Questa pagina spiega quando un'attività è considerata pericolosa, che cosa deve provare il danneggiato, quando l'esercente si libera e che peso ha la condotta della vittima.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: chi svolge un'attività pericolosa risponde dei danni che causa.
  • Pericolosa: per legge, per natura o per i mezzi usati.
  • Danneggiato: prova il danno e il collegamento con l'attività.
  • Esercente: si libera solo provando di aver adottato tutte le misure idonee.
  • Vittima imprudente: il risarcimento può ridursi o venire meno.

La regola

Art. 2050 c.c.

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»

Sono pericolose le attività qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da leggi speciali e tutte quelle che, per natura o per i mezzi usati, comportano una rilevante probabilità di danno (Cass. 10300/2007 e 19180/2018). Fabbricare, detenere e vendere fuochi d'artificio richiede la licenza del prefetto, e accenderli in luogo abitato quella dell'autorità di pubblica sicurezza (artt. 47 e 57 TULPS). Non basta che una condotta imprudente renda rischiosa un'attività normalmente innocua: in quel caso si applica la regola generale dell'art. 2043 (Cass. 8449/2019).

Casi decisi

AttivitàEsitoDecisioni
Gas in bombole e materie infiammabiliAttività pericolosa; il pericolo può stare negli oggetti dell'attivitàCass. 10382/2002, 17369/2004
Prodotto pericoloso consegnato a chi lo usa autonomamenteLa responsabilità passa al consegnatarioCass. 26236/2021
Uso di armi da parte della poliziaPuò rientrare, per la natura dei mezziCass. 21426/2014
Esercizi di rugby durante l'ora di educazione fisicaNon è attività pericolosaCass. 20790/2024
Danno da fumo attivoConcorso del fumatore solo se conosceva o poteva conoscere i rischi specificiCass. 13844/2025
Cantiere stradale: caduta di chi entra consapevolmente nell'area dei lavoriResponsabilità esclusa per la condotta della vittimaCass. 28299/2011

La prova e le cause esterne

Il danneggiato deve provare il nesso tra l'attività e il danno (Cass. 3424/2012). L'esercente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee, anche oltre quelle imposte dalla normativa e secondo i progressi della tecnica; il rischio da sviluppo grava su di lui (Cass. 21919/2025 e 8224/2025). Si libera anche provando un caso fortuito con efficacia causale autonoma (Cass. 24549/2013). La condotta della vittima si valuta in rapporto alla pericolosità dell'attività (Cass. 28299/2011). Per i difetti dei prodotti si veda la responsabilità del produttore; per le cose in custodia, l'art. 2051.

  1. Documentare subito il luogo, l'attività e i danni, con foto e testimoni.
  2. Individuare chi gestiva l'attività e con quale autorizzazione.
  3. Far certificare le lesioni e conservare le spese.
  4. Chiedere per iscritto il risarcimento all'esercente e alla sua assicurazione.
  5. Agire entro cinque anni dal fatto illecito.

Domande frequenti

Quali attività sono pericolose per la legge?
Quelle qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, come la fabbricazione e l'accensione di fuochi d'artificio soggette a licenza (artt. 47 e 57 TULPS), e ogni altra attività che per sua natura o per i mezzi usati comporta una rilevante probabilità di danno (Cass. 10300/2007 e 19180/2018). La valutazione è fatta caso per caso dal giudice (Cass. 6811/2024).
Che cosa deve provare chi ha subito il danno?
Il danno e il nesso di causa tra l'esercizio dell'attività e l'evento (Cass. 3424/2012). Non deve invece provare la colpa dell'esercente: spetta a quest'ultimo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 c.c.).
Basta all'esercente dimostrare di aver rispettato le norme di sicurezza?
No: deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive suggerite dal caso concreto o dai progressi della tecnica; non basta dimostrare di non aver violato leggi o regole di prudenza (Cass. 21919/2025 e 8224/2025). Il rischio legato a pericoli non ancora noti grava su di lui.
Se la vittima è stata imprudente, il risarcimento si riduce?
Può ridursi, o venire meno se la sua condotta è stata la causa esclusiva del danno (art. 1227 c.c.). Il giudizio va adeguato alla natura dell'attività: quanto meno è pericolosa e quanto più il rischio poteva essere previsto e superato con normali cautele, tanto più pesa l'imprudenza della vittima, fino a escludere la responsabilità (Cass. 28299/2011). Per il fumo, il concorso del fumatore richiede che conoscesse o potesse conoscere i rischi specifici (Cass. 13844/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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