In breve
- Produttore: risponde dei danni da difetto anche senza colpa.
- Prova: difetto, danno e nesso tra i due.
- Danni: morte, lesioni e cose private; per le cose, oltre 387 euro.
- Termini: tre anni per agire, dieci dalla messa in circolazione.
- Nuove regole: per i prodotti immessi dopo il 9 dicembre 2026.
Quando un prodotto è difettoso
«Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.»
Il prodotto è difettoso anche se non offre la sicurezza degli altri esemplari della stessa serie, ma non lo è solo perché ne è uscito uno migliore (c. 2-3). Prodotto è ogni bene mobile, anche incorporato in un immobile, compresa l'elettricità; produttore è anche chi fabbrica una componente o la materia prima (art. 115).
Prova, difese del produttore e danni
| Tema | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Che cosa prova il danneggiato | Difetto, danno e nesso causale | Art. 120 |
| Difese del produttore | Prodotto non messo in circolazione, difetto sorto dopo, norma imperativa, stato delle conoscenze, componente conforme alle istruzioni | Art. 118 |
| Danni risarcibili | Morte, lesioni, cose private diverse dal prodotto | Art. 123 |
| Franchigia sulle cose | Solo la parte oltre 387 euro | Art. 123, c. 2 |
| Vittima consapevole del pericolo | Nessun risarcimento se vi si è esposta volontariamente | Art. 122 |
| Clausole che escludono la responsabilità | Nulle | Art. 124 |
La pericolosità del prodotto si valuta al momento dell'immissione in commercio, e il produttore non risponde se lo stato delle conoscenze non consentiva ancora di scoprire il difetto (Cass. 8224/2025, su un vaccino). Non basta però la conformità agli standard tecnici se studi anteriori all'impianto avevano già segnalato problemi, come per una protesi d'anca poi ritirata dal commercio (Cass. 21919/2025). Diverso è il regime delle attività pericolose, in cui il rischio da sviluppo grava su chi le esercita.
Termini e nuova direttiva
Il diritto si prescrive in tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e del responsabile (art. 125) e si estingue comunque dopo dieci anni dalla messa in circolazione, salvo domanda giudiziale o riconoscimento (art. 126). La direttiva (UE) 2024/2853 sostituisce dal 9 dicembre 2026 la direttiva 85/374, che resta applicabile ai prodotti immessi sul mercato prima di quella data; per quelli successivi è prodotto anche il software, sono risarcibili la distruzione o corruzione di dati non professionali, il difetto si presume in alcuni casi, e il termine per le lesioni latenti arriva a 25 anni (artt. 4, 6, 10 e 17). Per i difetti del prodotto in sé resta la garanzia legale di conformità.
- Conservare il prodotto, la confezione, le istruzioni e lo scontrino.
- Fotografare il prodotto e i danni e far certificare le lesioni.
- Chiedere per iscritto al venditore chi è il produttore.
- Far esaminare il prodotto da un tecnico, senza manometterlo.
- Agire entro tre anni, anche con una consulenza tecnica preventiva.
Domande frequenti
Posso chiedere i danni al produttore anche se ho comprato in un negozio?
Che cosa devo provare?
C'è una franchigia per i danni alle cose?
Entro quanto tempo devo agire?
Fonti normative
- Art. 114 D.Lgs. 206/2005 — Responsabilità del produttore
- Art. 117 D.Lgs. 206/2005 — Prodotto difettoso
- Art. 118 D.Lgs. 206/2005 — Esclusione della responsabilità
- Art. 120 D.Lgs. 206/2005 — Prova
- Artt. 123-126 D.Lgs. 206/2005 — Danno, prescrizione, decadenza
- Direttiva (UE) 2024/2853 — Responsabilità per danno da prodotti difettosi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoI danni da attività pericolose (art. 2050 c.c.)Fuochi d'artificio, gas, cantieri, impianti, prodotti rischiosi: quando un'attività è pericolosa, la responsabilità dell'esercente, la prova liberatoria, i casi.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiLa garanzia del venditore al consumatore: 2 anni dalla consegna, difetti presunti entro 1 anno, riparazione o sostituzione gratis, poi riduzione o rimborso.
- Risarcimento del dannoI danni da cose in custodiaResponsabilità oggettiva del custode (Cass. SU 20943/2022): infiltrazioni, pavimenti di negozi, parti comuni, alberi; caso fortuito e colpa del danneggiato.
- Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
- ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediLa garanzia per i vizi (artt. 1490-1497 c.c.): denuncia in 8 giorni, prescrizione di 1 anno, risoluzione o riduzione, danni, aliud pro alio, 2 anni per i consumatori.
- Banche, consumatori e assicurazioniPratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: la segnalazione all'AGCMArtt. 18-27 cod. consumo: pratiche ingannevoli e aggressive, black list, greenwashing dal 27/9/2026, segnalazione all'AGCM, sanzioni fino a 10 milioni, rimedi al giudice.
- Risarcimento del dannoL'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.)Art. 696-bis c.p.c.: la consulenza prima della causa, senza urgenza, per danni e inadempimenti; accordo con titolo esecutivo, spese, prescrizione, malasanità.