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GuidaDiritto civile · Risarcimento del danno

I danni da prodotto difettoso

Una caffettiera che esplode, una protesi che cede, un caricabatterie che prende fuoco: chi subisce un danno da un prodotto difettoso può chiedere il risarcimento direttamente al produttore, anche senza aver comprato nulla da lui e senza dover provare la sua colpa. Questa pagina spiega quando un prodotto è difettoso, che cosa deve provare il danneggiato e come si difende il produttore, quali danni si risarciscono, entro quali termini agire e che cosa cambia per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Produttore: risponde dei danni da difetto anche senza colpa.
  • Prova: difetto, danno e nesso tra i due.
  • Danni: morte, lesioni e cose private; per le cose, oltre 387 euro.
  • Termini: tre anni per agire, dieci dalla messa in circolazione.
  • Nuove regole: per i prodotti immessi dopo il 9 dicembre 2026.

Quando un prodotto è difettoso

Art. 117, c. 1, cod. cons.

«Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.»

Il prodotto è difettoso anche se non offre la sicurezza degli altri esemplari della stessa serie, ma non lo è solo perché ne è uscito uno migliore (c. 2-3). Prodotto è ogni bene mobile, anche incorporato in un immobile, compresa l'elettricità; produttore è anche chi fabbrica una componente o la materia prima (art. 115).

Prova, difese del produttore e danni

TemaRegolaNorma
Che cosa prova il danneggiatoDifetto, danno e nesso causaleArt. 120
Difese del produttoreProdotto non messo in circolazione, difetto sorto dopo, norma imperativa, stato delle conoscenze, componente conforme alle istruzioniArt. 118
Danni risarcibiliMorte, lesioni, cose private diverse dal prodottoArt. 123
Franchigia sulle coseSolo la parte oltre 387 euroArt. 123, c. 2
Vittima consapevole del pericoloNessun risarcimento se vi si è esposta volontariamenteArt. 122
Clausole che escludono la responsabilitàNulleArt. 124

La pericolosità del prodotto si valuta al momento dell'immissione in commercio, e il produttore non risponde se lo stato delle conoscenze non consentiva ancora di scoprire il difetto (Cass. 8224/2025, su un vaccino). Non basta però la conformità agli standard tecnici se studi anteriori all'impianto avevano già segnalato problemi, come per una protesi d'anca poi ritirata dal commercio (Cass. 21919/2025). Diverso è il regime delle attività pericolose, in cui il rischio da sviluppo grava su chi le esercita.

Termini e nuova direttiva

Il diritto si prescrive in tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e del responsabile (art. 125) e si estingue comunque dopo dieci anni dalla messa in circolazione, salvo domanda giudiziale o riconoscimento (art. 126). La direttiva (UE) 2024/2853 sostituisce dal 9 dicembre 2026 la direttiva 85/374, che resta applicabile ai prodotti immessi sul mercato prima di quella data; per quelli successivi è prodotto anche il software, sono risarcibili la distruzione o corruzione di dati non professionali, il difetto si presume in alcuni casi, e il termine per le lesioni latenti arriva a 25 anni (artt. 4, 6, 10 e 17). Per i difetti del prodotto in sé resta la garanzia legale di conformità.

  1. Conservare il prodotto, la confezione, le istruzioni e lo scontrino.
  2. Fotografare il prodotto e i danni e far certificare le lesioni.
  3. Chiedere per iscritto al venditore chi è il produttore.
  4. Far esaminare il prodotto da un tecnico, senza manometterlo.
  5. Agire entro tre anni, anche con una consulenza tecnica preventiva.

Domande frequenti

Posso chiedere i danni al produttore anche se ho comprato in un negozio?
Sì: la responsabilità del produttore non dipende da un contratto con lui (art. 114 cod. cons.). Se il produttore non è individuato, risponde il fornitore che ha distribuito il prodotto, se entro tre mesi dalla richiesta scritta non comunica l'identità e il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto (art. 116). Verso il venditore restano anche la garanzia di conformità e le azioni contrattuali.
Che cosa devo provare?
Il difetto, il danno e il collegamento tra difetto e danno (art. 120 cod. cons.); non la colpa del produttore. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di presentazione, istruzioni, avvertenze e uso prevedibile, o quella offerta dagli altri esemplari della stessa serie (art. 117). Se il danno da difetto è verosimile, il giudice può far anticipare al produttore le spese della consulenza tecnica.
C'è una franchigia per i danni alle cose?
Sì: il danno a cose diverse dal prodotto difettoso, destinate e usate principalmente per uso privato, si risarcisce solo per la parte che supera 387 euro; morte e lesioni personali si risarciscono per intero (art. 123 cod. cons.). Il danno al prodotto stesso resta fuori e si chiede al venditore con la garanzia.
Entro quanto tempo devo agire?
Entro tre anni da quando si è conosciuto o si sarebbe dovuto conoscere il danno, il difetto e l'identità del responsabile (art. 125 cod. cons.), e comunque entro dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto: dopo, il diritto si estingue, salvo domanda giudiziale o riconoscimento (art. 126). Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026 la nuova direttiva prevede fino a 25 anni per le lesioni che si manifestano tardi (art. 17 dir. 2024/2853).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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