In breve
- Regola: il datore risponde dell'illecito commesso dal dipendente nelle sue incombenze.
- Oggettiva: non serve provare la colpa del datore.
- Occasionalità: basta che le mansioni abbiano reso possibile o agevolato il fatto.
- Banche: rispondono dei consulenti finanziari, salvo condotta anomala del cliente.
- Regresso: chi ha pagato può rivalersi sul responsabile.
La regola
«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.»
La responsabilità è oggettiva: il datore non si libera dimostrando di aver scelto o sorvegliato bene il dipendente (Cass. 20799/2024). Il danneggiato deve però provare un fatto illecito del dipendente, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (Cass. 29448/2024). Quando c'è un contratto con il danneggiato, come con un paziente o un cliente, la responsabilità per i collaboratori passa invece per l'art. 1228 c.c.
L'occasionalità necessaria
| Caso | Esito | Decisioni |
|---|---|---|
| Mansioni che rendono possibile o agevolano il fatto | Il datore risponde | Cass. 6501/2025, 20799/2024 |
| Dipendente che agisce per fini esclusivamente personali | Il datore non risponde | Cass. 21385/2024 |
| Dipendente pubblico nell'esercizio delle funzioni | L'ente risponde | Cass. 20141/2025 |
| Abusi di un insegnante durante le lezioni | Risponde il Ministero | Cass. 11614/2025 |
| Consulente finanziario infedele | Risponde la banca o la società, in solido | Art. 31 TUF; Cass. 11241/2025 |
| Cliente colluso o consapevolmente acquiescente | Responsabilità esclusa o ridotta | Cass. 28634/2020, 11240/2025 |
Per la responsabilità non occorre che il danno derivi dalle mansioni: basta che, grazie al loro esercizio, il terzo sia stato esposto all'ingerenza dannosa del dipendente (Cass. 28952/2024). Anche condotte opposte ai fini dell'ente, come gli abusi commessi da un medico o da un insegnante durante il servizio, possono rientrarvi (Cass. 6501/2025 e 11614/2025). Per le truffe dei consulenti si veda la pagina su investimenti e risparmio tradito.
La condotta del danneggiato e il regresso
La banca o la compagnia non rispondono se il cliente ha agevolato l'illecito con condotte anomale, se non di collusione almeno di consapevole acquiescenza alle violazioni del promotore o dell'agente (Cass. 28634/2020 e 1786/2022); se le condotte anomale ci sono, il giudice deve tenerne conto come contributo causale (Cass. 11240/2025). Tra i responsabili vale la solidarietà: chi ha risarcito ha regresso verso gli altri secondo la gravità delle colpe (art. 2055; si veda obbligazioni solidali e regresso).
- Identificare l'autore del danno e chi gli aveva affidato l'incarico.
- Raccogliere prove del collegamento con le mansioni: divisa, mezzi, orari, documenti.
- Chiedere il risarcimento a entrambi, in solido.
- Evitare pagamenti in contanti o intestati al consulente.
- Agire nei termini di prescrizione del fatto illecito.
Domande frequenti
Il dipendente mi ha causato un danno fuori dal suo lavoro: risponde l'azienda?
Il consulente della banca è sparito con i miei soldi: la banca deve pagare?
Devo provare che il datore di lavoro ha sbagliato?
Il datore che ha pagato può rivalersi sul dipendente?
Fonti normative
- Art. 2049 c.c. — Responsabilità dei padroni e dei committenti
- Art. 2055 c.c. — Responsabilità solidale
- Art. 1228 c.c. — Responsabilità per fatto degli ausiliari
- Art. 31 D.Lgs. 58/1998 (TUF) — Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
- Banche, consumatori e assicurazioniInvestimenti sbagliati: quando la banca rispondeTitoli e fondi che hanno perso valore: obblighi di informazione e adeguatezza, onere della prova sulla banca, contratto scritto, ACF fino a 500.000 euro.
- Risarcimento del dannoI danni causati dai figli minori: genitori, scuola e insegnantiArtt. 2047-2048 c.c.: culpa in educando e in vigilando, la prova liberatoria, la scuola e l'insegnante (art. 61 L. 312/1980), l'alunno che si fa male da solo.
- ContrattiObbligazioni solidali: quando si paga anche per gli altriDebito in solido: il creditore può chiedere tutto a uno, regresso verso i condebitori, insolvenza, prescrizione, transazione, fideiussori, eredi e condominio.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Risarcimento del dannoI danni da attività pericolose (art. 2050 c.c.)Fuochi d'artificio, gas, cantieri, impianti, prodotti rischiosi: quando un'attività è pericolosa, la responsabilità dell'esercente, la prova liberatoria, i casi.
- Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl risarcimento per errore medico: struttura contrattuale (10 anni) e medico extracontrattuale (5), prova, linee guida, consulenza tecnica preventiva obbligatoria.
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