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GuidaDiritto civile · Il processo civile

Più parti nella causa: litisconsorzio, chiamata in causa e intervento

Una causa sulla divisione dell'eredità va fatta con tutti i coeredi, chi viene citato per un incidente vuole chiamare la propria assicurazione, un terzo interviene perché la sentenza lo riguarda, una parte muore durante il processo o vende il bene conteso: sono le situazioni regolate dagli articoli 102-111 del codice di procedura civile. Sbagliarle può rendere nulla la sentenza o far perdere una garanzia. Questa pagina spiega il litisconsorzio necessario e facoltativo, la chiamata del terzo e i suoi termini, l'intervento e la successione nel processo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Necessario: tutti i soggetti del rapporto devono essere in causa.
  • Facoltativo: più cause connesse riunite per comodità.
  • Chiamata: il convenuto la chiede nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.
  • Intervento: un terzo entra per far valere un proprio diritto o sostenere una parte.
  • Successione: eredi e acquirenti del diritto controverso.

Litisconsorzio necessario e facoltativo

Art. 102 c.p.c.

«Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.»

CausaChi deve partecipareFonte
DivisioneTutti i condividenti, in ogni gradoCass. 23511/2023
Nullità o falsità del testamentoTutti gli eredi legittimi e i beneficiariCass. 2270/2023 e 28043/2023
Simulazione assoluta chiesta da un terzoTutte le parti del contratto o i loro erediCass. 35823/2023
Consegna di beni legati da parte del coerede che li possiedeSolo quel coeredeCass. 30802/2023

Il litisconsorzio facoltativo consente invece di riunire in un solo processo cause connesse per oggetto o titolo o che dipendono dalle stesse questioni, con possibilità di separarle se la riunione rallenta il processo (art. 103 c.p.c.).

Chiamata del terzo, intervento e successione

Ciascuna parte può chiamare in causa un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita (art. 106 c.p.c.). Nel processo ordinario riformato il convenuto deve farlo nella comparsa di risposta chiedendo lo spostamento della prima udienza, l'attore nella prima memoria integrativa, se l'esigenza nasce dalle difese del convenuto (art. 269; si veda la pagina sulla riforma Cartabia). Il caso più frequente è la chiamata dell'assicuratore della responsabilità civile, che estende il giudizio alla garanzia (Cass. 4552/2024; si veda la pagina sul risarcimento dopo un incidente). Un terzo può anche intervenire volontariamente per far valere un proprio diritto o sostenere una parte (art. 105), e il giudice può ordinare l'intervento del terzo al quale la causa è comune (art. 107). Se una parte muore il processo prosegue con gli eredi (art. 110; Cass. 28447/2020); se il diritto controverso viene ceduto, prosegue tra le parti originarie e la sentenza vale anche per l'acquirente (art. 111).

  1. Individuare prima della causa tutti i soggetti del rapporto controverso.
  2. Per il convenuto: decidere subito se chiamare assicurazione o altri garanti.
  3. Rispettare i termini: la chiamata tardiva è preclusa.
  4. Integrare il contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
  5. Comunicare al giudice la morte di una parte o la cessione del diritto.

Domande frequenti

Quando la causa deve essere fatta contro tutti?
Quando la decisione non può essere pronunciata che nei confronti di più parti, per legge o per la natura del rapporto (art. 102 c.p.c.; Cass. 25440/2023): per esempio la divisione con tutti i condividenti (Cass. 23511/2023), l'impugnazione del testamento con tutti gli eredi e beneficiari (Cass. 2270/2023 e 28043/2023), la simulazione assoluta con tutte le parti del contratto (Cass. 35823/2023). Se manca qualcuno, il giudice ordina di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio.
Sono stato citato per un danno: come chiamo la mia assicurazione?
Il convenuto deve dichiararlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e chiedere contestualmente lo spostamento della prima udienza per citare il terzo nel rispetto dei termini a comparire (artt. 106 e 269 c.p.c.). La chiamata dell'assicuratore estende il giudizio alla garanzia, condizionata alla soccombenza sul rapporto principale (Cass. 4552/2024).
Chi paga le spese del terzo chiamato in causa?
Se la domanda principale è respinta, le spese del terzo chiamato vanno di regola a carico dell'attore soccombente che ha reso necessaria la chiamata; restano al chiamante se la chiamata era manifestamente infondata o arbitraria (Cass. 6144/2024 e 2520/2025).
Che cosa succede se una parte muore o vende il bene conteso?
Se una parte muore, il processo prosegue con gli eredi o nei loro confronti (art. 110 c.p.c.), che diventano litisconsorti necessari per tutta la durata del processo (Cass. 28447/2020). Se il diritto controverso è venduto durante la causa, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza ha effetto anche contro l'acquirente, che può intervenire o essere chiamato (art. 111).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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