In breve
- Necessario: tutti i soggetti del rapporto devono essere in causa.
- Facoltativo: più cause connesse riunite per comodità.
- Chiamata: il convenuto la chiede nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.
- Intervento: un terzo entra per far valere un proprio diritto o sostenere una parte.
- Successione: eredi e acquirenti del diritto controverso.
Litisconsorzio necessario e facoltativo
«Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.»
| Causa | Chi deve partecipare | Fonte |
|---|---|---|
| Divisione | Tutti i condividenti, in ogni grado | Cass. 23511/2023 |
| Nullità o falsità del testamento | Tutti gli eredi legittimi e i beneficiari | Cass. 2270/2023 e 28043/2023 |
| Simulazione assoluta chiesta da un terzo | Tutte le parti del contratto o i loro eredi | Cass. 35823/2023 |
| Consegna di beni legati da parte del coerede che li possiede | Solo quel coerede | Cass. 30802/2023 |
Il litisconsorzio facoltativo consente invece di riunire in un solo processo cause connesse per oggetto o titolo o che dipendono dalle stesse questioni, con possibilità di separarle se la riunione rallenta il processo (art. 103 c.p.c.).
Chiamata del terzo, intervento e successione
Ciascuna parte può chiamare in causa un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita (art. 106 c.p.c.). Nel processo ordinario riformato il convenuto deve farlo nella comparsa di risposta chiedendo lo spostamento della prima udienza, l'attore nella prima memoria integrativa, se l'esigenza nasce dalle difese del convenuto (art. 269; si veda la pagina sulla riforma Cartabia). Il caso più frequente è la chiamata dell'assicuratore della responsabilità civile, che estende il giudizio alla garanzia (Cass. 4552/2024; si veda la pagina sul risarcimento dopo un incidente). Un terzo può anche intervenire volontariamente per far valere un proprio diritto o sostenere una parte (art. 105), e il giudice può ordinare l'intervento del terzo al quale la causa è comune (art. 107). Se una parte muore il processo prosegue con gli eredi (art. 110; Cass. 28447/2020); se il diritto controverso viene ceduto, prosegue tra le parti originarie e la sentenza vale anche per l'acquirente (art. 111).
- Individuare prima della causa tutti i soggetti del rapporto controverso.
- Per il convenuto: decidere subito se chiamare assicurazione o altri garanti.
- Rispettare i termini: la chiamata tardiva è preclusa.
- Integrare il contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
- Comunicare al giudice la morte di una parte o la cessione del diritto.
Domande frequenti
Quando la causa deve essere fatta contro tutti?
Sono stato citato per un danno: come chiamo la mia assicurazione?
Chi paga le spese del terzo chiamato in causa?
Che cosa succede se una parte muore o vende il bene conteso?
Fonti normative
- Art. 102 c.p.c. — Litisconsorzio necessario
- Art. 105 c.p.c. — Intervento volontario
- Art. 106 c.p.c. — Intervento su istanza di parte
- Art. 269 c.p.c. — Chiamata di un terzo in causa
- Art. 111 c.p.c. — Successione a titolo particolare nel diritto controverso
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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