In breve
- Tre tipi: volontaria (mutuo), giudiziale (sentenza), legale.
- Segue il bene: il creditore può espropriarlo anche contro chi l'ha comprato.
- Dura vent'anni, se non rinnovata.
- Mutuo estinto: cancellazione automatica e gratuita.
- Surroga: la nuova banca subentra nell'ipoteca senza costi per il cliente.
Che cos'è e come nasce
«L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.»
| Tipo | Da che cosa nasce | Norma |
|---|---|---|
| Volontaria | Contratto o dichiarazione unilaterale per atto pubblico o scrittura privata autenticata; mai per testamento | Artt. 2821, 2835 |
| Giudiziale | Sentenza di condanna al pagamento o all'adempimento, e altri provvedimenti previsti dalla legge | Art. 2818 |
| Legale | Vendita non pagata, conguagli della divisione, crediti dello Stato nel processo penale | Art. 2817 |
L'ipoteca va iscritta su beni specificamente indicati e per una somma determinata, ed è indivisibile: grava per intero su ogni bene e su ogni sua parte (art. 2809). Oltre agli immobili si può ipotecare l'usufrutto, la superficie, l'enfiteusi, e secondo le leggi speciali navi, aeromobili e autoveicoli (art. 2810). Il grado dipende dall'ordine delle iscrizioni, e gli interessi godono dello stesso grado del capitale solo per le due annate anteriori e quella in corso al pignoramento (art. 2855). Chi compra un immobile ipotecato può pagare i creditori, rilasciare il bene o liberarlo con la purgazione; altrimenti subisce l'espropriazione (art. 2858; si veda la pagina sul pignoramento immobiliare).
Durata, cancellazione e surroga
L'iscrizione dura vent'anni e va rinnovata prima della scadenza (art. 2847). L'ipoteca si estingue, tra l'altro, con la cancellazione, con la mancata rinnovazione, con l'estinzione del debito, con la rinuncia del creditore e con il decreto di trasferimento dopo l'asta (art. 2878); la cancellazione si esegue con il consenso del creditore in forma autentica o con una sentenza definitiva (artt. 2882 e 2884). Per i mutui l'ipoteca si estingue automaticamente quando il debito è pagato: la banca comunica l'estinzione al conservatore entro trenta giorni, senza costi per il cliente, salvo un giustificato motivo per mantenerla (art. 40-bis D.Lgs. 385/1993). Se si trasferisce il mutuo a un'altra banca con la surroga, il nuovo finanziatore subentra nell'ipoteca, l'annotamento si chiede senza formalità e il cliente non paga penali né spese (art. 120-quater D.Lgs. 385/1993; si veda la pagina sul mutuo). Per l'acquisto della casa si veda la guida alla compravendita.
- Fare una visura ipotecaria prima di comprare o dare garanzie.
- Controllare grado e importi delle iscrizioni.
- Al rogito, far estinguere il debito del venditore e ottenere l'impegno alla cancellazione.
- Dopo l'ultima rata del mutuo, verificare la cancellazione automatica.
- Per un'ipoteca giudiziale eccessiva, valutare con un avvocato la riduzione o la contestazione.
Domande frequenti
Ho finito di pagare il mutuo: devo andare dal notaio per cancellare l'ipoteca?
Voglio comprare una casa con un'ipoteca: che cosa rischio?
Quanto dura un'ipoteca?
Un creditore può iscrivere ipoteca sulla mia casa senza il mio consenso?
Fonti normative
- Art. 2808 c.c. — Costituzione ed effetti dell'ipoteca
- Art. 2847 c.c. — Durata dell'efficacia dell'iscrizione
- Art. 2878 c.c. — Cause di estinzione
- Art. 40-bis D.Lgs. 385/1993 — Cancellazione delle ipoteche
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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