In breve
- Precario: senza termine né uso determinato, la casa va restituita appena la si chiede.
- Casa per la famiglia: dura quanto quell'uso, salvo bisogno urgente e imprevisto.
- Prima mossa: richiesta scritta con un termine ragionevole per lasciare la casa.
- In tribunale: sfratto per finita locazione se c'è una scadenza, altrimenti causa con rito locatizio.
- Mediazione: obbligatoria per la causa ordinaria, non per la convalida.
Primo passo: capire che comodato è
Il comodato è il prestito gratuito di una cosa «per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» (art. 1803 c.c.), e per la casa non serve un contratto scritto. Tutto dipende da che cosa si era concordato, anche solo a voce o con i fatti. Le regole generali sono spiegate nella pagina sul comodato; qui interessa come si riottiene l'immobile.
«Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.»
| Situazione | Quando si può riavere la casa | Norma |
|---|---|---|
| Prestito con una scadenza | Alla scadenza; prima solo per bisogno urgente e imprevisto | Art. 1809 |
| Casa data come abitazione della famiglia del figlio | Quando cessa quell'uso; prima solo per bisogno urgente e imprevisto | Art. 1809; Cass. SU 20448/2014 |
| Nessun termine e nessun uso determinato (precario) | Appena il comodante la chiede | Art. 1810 |
| Morte del comodatario | Subito, dagli eredi, anche se c'era un termine | Art. 1811 |
| Casa trascurata o ceduta ad altri senza consenso | Subito, oltre ai danni | Art. 1804 |
Il bisogno che giustifica la restituzione anticipata non deve essere grave ma imprevisto e urgente, concreto e attuale: può essere la necessità di abitarci, ma anche un peggioramento delle condizioni economiche che imponga di vendere o affittare l'immobile (Cass. SU 20448/2014). Quando nella casa vive la famiglia del comodatario, il comodato prosegue anche dopo la separazione a favore di chi resta con i figli, e il giudice bilancia con attenzione il bisogno del comodante e le esigenze dei minori (Cass. 27634/2023 e 17095/2025; si veda la pagina sull'assegnazione della casa coniugale).
La richiesta di restituzione
Il passo che apre ogni strada è una richiesta scritta, con raccomandata o PEC, che indichi l'immobile, il titolo del prestito, la ragione della richiesta (la scadenza, la fine dell'uso, il bisogno sopravvenuto o la semplice volontà, se il comodato è precario) e un termine per lasciare libera la casa e consegnare le chiavi (si veda la pagina sulla diffida). La richiesta fissa anche il momento da cui l'occupazione diventa senza titolo e può far sorgere il diritto al risarcimento per la perdita del godimento (si veda la pagina sull'occupazione senza titolo e l'indennità).
Le strade in tribunale
Se il comodato ha una scadenza, il comodante può usare il procedimento di convalida: la legge consente di intimare «al comodatario di beni immobili» la licenza per finita locazione prima della scadenza, o lo sfratto dopo la scadenza, con citazione per la convalida (art. 657 c.p.c.; si veda la pagina sullo sfratto per finita locazione). Per questo procedimento la mediazione non è necessaria, fino all'eventuale mutamento del rito (art. 5, c. 6, D.Lgs. 28/2010).
Negli altri casi, come il comodato precario, la casa familiare o il bisogno sopravvenuto, si propone una causa di restituzione, preceduta dalla mediazione obbligatoria, perché il comodato è tra le materie per cui è condizione di procedibilità (art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010). Le cause sul comodato di immobili urbani seguono il rito speciale delle locazioni, modellato su quello del lavoro (art. 447-bis c.p.c.), e sono di competenza del giudice del luogo in cui si trova l'immobile (art. 21 c.p.c.). La sentenza, o l'ordinanza di convalida, è il titolo per l'esecuzione per rilascio con l'ufficiale giudiziario (si veda la pagina sull'esecuzione dello sfratto). Cambiare la serratura o staccare le utenze per far uscire l'occupante espone invece a un'azione di spoglio.
- Ricostruire l'accordo: quando, perché, per quale uso la casa è stata prestata.
- Inviare la richiesta scritta di restituzione con un termine.
- Scegliere la strada: convalida se c'è una scadenza, altrimenti mediazione e causa.
- Documentare il bisogno urgente e imprevisto, se lo si invoca.
- Eseguire il rilascio con l'ufficiale giudiziario, senza farsi giustizia da sé.
Domande frequenti
Ho prestato la casa a mio figlio senza fissare una scadenza: posso riprenderla quando voglio?
Mio figlio si è separato e nella casa è rimasta la nuora con i bambini: posso riaverla?
Devo passare dalla mediazione?
Se dopo la richiesta non se ne va, mi deve qualcosa?
Fonti normative
- Art. 1809 c.c. — Restituzione
- Art. 1810 c.c. — Comodato senza determinazione di durata
- Art. 1811 c.c. — Morte del comodatario
- Art. 657 c.p.c. — Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
- Art. 447-bis c.p.c. — Controversie in materia di locazione e di comodato
- Art. 5 D.Lgs. 28/2010 — Mediazione obbligatoria
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- ContrattiIl comodato d'uso gratuito e la restituzione della casaArtt. 1803-1812 c.c.: comodato a termine e precario, casa data alla famiglia del figlio (Cass. SU 13603/2004), urgente e impreveduto bisogno, separazione.
- Casa e proprietàLa casa occupata: come riaverla e l'indennità di occupazioneLa casa occupata: restituzione per il comodato, sfratto, rivendica, reintegrazione, reato dell'art. 634-bis c.p. con sgombero immediato (2025).
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per finita locazioneLo sfratto per finita locazione: disdetta valida, licenza o sfratto con citazione, convalida, ordinanza con riserva, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario.
- Affitti e sfrattiL'esecuzione dello sfratto: ufficiale giudiziario e forza pubblicaDopo la convalida: data di rilascio (art. 56 L. 392/1978), precetto, avviso con 10 giorni (art. 608 c.p.c.), accessi, fabbro e forza pubblica, mobili lasciati.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
- Casa e proprietàRivendicazione e azione negatoria: la difesa della proprietàArt. 948 c.c.: rivendicare il bene da chi lo occupa senza titolo, la prova rigorosa della proprietà (SU 7305/2014), imprescrittibilità; art. 949: negare servitù altrui.