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ProceduraDiritto civile · Affitti e sfratti

Comodato di casa a parenti: come riaverla

Si presta la casa al figlio che si sposa, al fratello rimasto senza lavoro, alla nipote che studia, quasi sempre senza scrivere nulla. Anni dopo si vuole riaverla, e l'occupante non se ne va. Prima di agire bisogna capire che tipo di comodato si è creato, perché da questo dipende se si può chiedere la casa subito o solo in presenza di un bisogno urgente. Questa pagina spiega come si qualifica il prestito, quale procedura usare e come si arriva al rilascio.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Precario: senza termine né uso determinato, la casa va restituita appena la si chiede.
  • Casa per la famiglia: dura quanto quell'uso, salvo bisogno urgente e imprevisto.
  • Prima mossa: richiesta scritta con un termine ragionevole per lasciare la casa.
  • In tribunale: sfratto per finita locazione se c'è una scadenza, altrimenti causa con rito locatizio.
  • Mediazione: obbligatoria per la causa ordinaria, non per la convalida.

Primo passo: capire che comodato è

Il comodato è il prestito gratuito di una cosa «per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» (art. 1803 c.c.), e per la casa non serve un contratto scritto. Tutto dipende da che cosa si era concordato, anche solo a voce o con i fatti. Le regole generali sono spiegate nella pagina sul comodato; qui interessa come si riottiene l'immobile.

Art. 1809 c.c.

«Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.»

SituazioneQuando si può riavere la casaNorma
Prestito con una scadenzaAlla scadenza; prima solo per bisogno urgente e imprevistoArt. 1809
Casa data come abitazione della famiglia del figlioQuando cessa quell'uso; prima solo per bisogno urgente e imprevistoArt. 1809; Cass. SU 20448/2014
Nessun termine e nessun uso determinato (precario)Appena il comodante la chiedeArt. 1810
Morte del comodatarioSubito, dagli eredi, anche se c'era un termineArt. 1811
Casa trascurata o ceduta ad altri senza consensoSubito, oltre ai danniArt. 1804

Il bisogno che giustifica la restituzione anticipata non deve essere grave ma imprevisto e urgente, concreto e attuale: può essere la necessità di abitarci, ma anche un peggioramento delle condizioni economiche che imponga di vendere o affittare l'immobile (Cass. SU 20448/2014). Quando nella casa vive la famiglia del comodatario, il comodato prosegue anche dopo la separazione a favore di chi resta con i figli, e il giudice bilancia con attenzione il bisogno del comodante e le esigenze dei minori (Cass. 27634/2023 e 17095/2025; si veda la pagina sull'assegnazione della casa coniugale).

La richiesta di restituzione

Il passo che apre ogni strada è una richiesta scritta, con raccomandata o PEC, che indichi l'immobile, il titolo del prestito, la ragione della richiesta (la scadenza, la fine dell'uso, il bisogno sopravvenuto o la semplice volontà, se il comodato è precario) e un termine per lasciare libera la casa e consegnare le chiavi (si veda la pagina sulla diffida). La richiesta fissa anche il momento da cui l'occupazione diventa senza titolo e può far sorgere il diritto al risarcimento per la perdita del godimento (si veda la pagina sull'occupazione senza titolo e l'indennità).

Le strade in tribunale

Se il comodato ha una scadenza, il comodante può usare il procedimento di convalida: la legge consente di intimare «al comodatario di beni immobili» la licenza per finita locazione prima della scadenza, o lo sfratto dopo la scadenza, con citazione per la convalida (art. 657 c.p.c.; si veda la pagina sullo sfratto per finita locazione). Per questo procedimento la mediazione non è necessaria, fino all'eventuale mutamento del rito (art. 5, c. 6, D.Lgs. 28/2010).

Negli altri casi, come il comodato precario, la casa familiare o il bisogno sopravvenuto, si propone una causa di restituzione, preceduta dalla mediazione obbligatoria, perché il comodato è tra le materie per cui è condizione di procedibilità (art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010). Le cause sul comodato di immobili urbani seguono il rito speciale delle locazioni, modellato su quello del lavoro (art. 447-bis c.p.c.), e sono di competenza del giudice del luogo in cui si trova l'immobile (art. 21 c.p.c.). La sentenza, o l'ordinanza di convalida, è il titolo per l'esecuzione per rilascio con l'ufficiale giudiziario (si veda la pagina sull'esecuzione dello sfratto). Cambiare la serratura o staccare le utenze per far uscire l'occupante espone invece a un'azione di spoglio.

  1. Ricostruire l'accordo: quando, perché, per quale uso la casa è stata prestata.
  2. Inviare la richiesta scritta di restituzione con un termine.
  3. Scegliere la strada: convalida se c'è una scadenza, altrimenti mediazione e causa.
  4. Documentare il bisogno urgente e imprevisto, se lo si invoca.
  5. Eseguire il rilascio con l'ufficiale giudiziario, senza farsi giustizia da sé.

Domande frequenti

Ho prestato la casa a mio figlio senza fissare una scadenza: posso riprenderla quando voglio?
Dipende dall'uso concordato. Se non c'è un termine e nemmeno un uso che ne determini la durata, il comodato è precario e il figlio deve restituire la casa appena la si chiede (art. 1810 c.c.). Se invece la casa è stata data perché diventasse l'abitazione della sua famiglia, la durata è legata a quell'uso: prima della fine si può chiederla solo per un bisogno urgente e imprevisto (art. 1809 c.c.; Cass. SU 20448/2014).
Mio figlio si è separato e nella casa è rimasta la nuora con i bambini: posso riaverla?
Il comodato concesso per le esigenze abitative della famiglia prosegue anche dopo la crisi coniugale, a favore di chi resta con i figli (Cass. 27634/2023 e 17095/2025). Si può ottenere la restituzione se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto, anche economico, come un peggioramento delle proprie condizioni che imponga di vendere o affittare; il giudice confronta con attenzione questo bisogno con le esigenze dei figli (Cass. SU 20448/2014).
Devo passare dalla mediazione?
Per la causa ordinaria di restituzione sì: il comodato è tra le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Non serve invece per il procedimento di convalida di licenza o di sfratto, fino all'eventuale mutamento del rito; questo procedimento si può usare quando il comodato ha una scadenza (art. 657 c.p.c.).
Se dopo la richiesta non se ne va, mi deve qualcosa?
Dal momento in cui avrebbe dovuto restituire la casa, l'occupazione è senza titolo e il comodante può chiedere il risarcimento per la perdita del godimento, provandolo anche per presunzioni e misurandolo di regola sul valore locativo, oltre ai danni materiali (si veda la pagina sull'occupazione senza titolo e l'indennità). Se il comodatario ha violato gli obblighi di custodia o ha ceduto la casa ad altri senza consenso, la restituzione è immediata, con i danni (art. 1804 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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