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GuidaDiritto civile · Affitti e sfratti

Chi paga le riparazioni nella casa in affitto

Si rompe la caldaia, compare la muffa, il frigorifero non funziona, cede lo scarico del bagno: chi paga? Il codice civile ha una regola chiara nel principio: le piccole riparazioni dovute all'uso sono dell'inquilino, tutte le altre del proprietario, compresi i guasti dovuti all'invecchiamento degli impianti. Nei casi concreti la linea di confine dipende dalla causa del danno e da quanto scritto nel contratto. Questa pagina spiega la regola, i casi più frequenti, come comportarsi con le riparazioni urgenti e quando si può chiedere una riduzione del canone, senza cadere nell'errore di smettere di pagare.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Inquilino: piccola manutenzione dovuta all'uso.
  • Proprietario: tutte le altre riparazioni, compresi i guasti per vetustà o caso fortuito.
  • Riparazioni urgenti: l'inquilino può farle e farsele rimborsare, avvisando subito.
  • Lavori lunghi: riduzione del canone oltre venti giorni e un sesto della durata.
  • Non smettere di pagare: chi usa la casa non può sospendere il canone.

La regola: piccola manutenzione all'inquilino, il resto al proprietario

Artt. 1576, c. 1, e 1609, c. 1, c.c.

«Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. [...] Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.»

Il criterio decisivo è la causa del guasto: se deriva dall'uso quotidiano, è piccola manutenzione a carico dell'inquilino; se deriva dall'invecchiamento, da un difetto o da un evento accidentale, la riparazione spetta al proprietario, che deve consegnare e mantenere la casa in buono stato (art. 1575). In mancanza di patto, i dettagli sono fissati dagli usi locali (art. 1609, c. 2). La Cassazione considera straordinarie le opere non prevedibili nella normale durata del rapporto o dal costo sproporzionato rispetto al canone (Cass. 27540/2013), e l'obbligo del locatore riguarda anche le parti comuni dell'edificio (Cass. 15372/2010). Le parti possono però derogare: è valida la clausola che mette a carico dell'inquilino anche spese straordinarie, se il canone ne tiene conto (Cass. 25082/2025).

CasoDi regola pagaPerché
Manutenzione periodica della caldaia, piccole riparazioni di rubinetti, scarichi, serrature, interruttoriInquilinoDeterioramento da uso
Sostituzione della caldaia, rifacimento di impianti, guasti per vetustàProprietarioVetustà o difetto
Infiltrazioni, umidità strutturale, tetto, facciata, tubature nei muriProprietarioRiparazioni necessarie e vizi
Muffa da scarsa aerazione, danni da incuriaInquilinoUso scorretto
Elettrodomestici e mobili forniti con la casa: manutenzione ordinariaInquilino, salvo patto contrarioArt. 1576, c. 2
Pulizia, ascensore, acqua, luce e riscaldamento delle parti comuni, altri servizi comuniInquilino, salvo patto; portineria al 90%Art. 9 L. 392/1978

Per gli oneri accessori l'inquilino deve pagare entro due mesi dalla richiesta, ma prima ha diritto di conoscere il dettaglio delle spese, i criteri di ripartizione e di vedere i giustificativi (art. 9 L. 392/1978).

Riparazioni urgenti, lavori lunghi e vizi

Quando serve una riparazione a carico del proprietario, l'inquilino deve avvisarlo; se è urgente, può eseguirla direttamente e chiederne il rimborso, purché ne dia contemporaneo avviso (art. 1577). Conviene farlo per iscritto, con fotografie e preventivi. Le riparazioni che non possono aspettare la fine del contratto vanno tollerate anche se tolgono l'uso di una parte della casa (art. 1583); ma se durano più di un sesto della durata della locazione e comunque più di venti giorni, l'inquilino ha diritto a una riduzione del canone proporzionata, e se rendono inabitabile la parte necessaria all'alloggio può chiedere lo scioglimento del contratto (art. 1584).

Se la casa aveva già alla consegna vizi che ne riducono in modo apprezzabile l'uso, l'inquilino può chiedere la riduzione del canone o la risoluzione, salvo che li conoscesse o fossero facilmente riconoscibili, e il proprietario risponde dei danni se non prova di averli ignorati senza colpa (art. 1578); se i vizi mettono seriamente a rischio la salute, la risoluzione si può ottenere anche se erano noti (art. 1580). Quando la causa di un danno è controversa, per esempio nelle infiltrazioni, un accertamento tecnico preventivo può chiarire chi deve pagare.

Perché non conviene smettere di pagare

La tentazione di trattenere l'affitto finché il proprietario non ripara è forte, ma rischiosa: la Cassazione ha chiarito che il conduttore che continua a godere dell'immobile, pur con dei vizi, non può sospendere il pagamento del canone, perché la sua reazione non è proporzionata all'inadempimento del locatore (Cass. 17020/2022). Chi smette di pagare si espone allo sfratto per morosità. Le strade corrette sono la diffida, le riparazioni urgenti con rimborso e, se serve, la causa per la riduzione del canone o la risoluzione.

Alla fine del contratto l'inquilino restituisce la casa nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento d'uso, e non risponde dei danni da vetustà (art. 1590); il proprietario che trattiene il deposito cauzionale per riparazioni deve provare l'uso scorretto (Cass. 1320/2015).

  1. Documentare lo stato della casa all'ingresso, con verbale e fotografie.
  2. Avvisare subito per iscritto il proprietario di ogni guasto.
  3. Per le urgenze, intervenire, avvisare contemporaneamente e conservare le fatture.
  4. Chiedere il dettaglio degli oneri accessori prima di pagarli.
  5. Non trattenere il canone: in caso di lite, agire per la riduzione.

Domande frequenti

Si è rotta la caldaia: paga l'inquilino o il proprietario?
Dipende dalla causa. La manutenzione periodica e le piccole riparazioni dovute all'uso sono dell'inquilino, perché rientrano nella piccola manutenzione (artt. 1576 e 1609 c.c.). Se invece la caldaia si guasta per vetustà, per un difetto o per un caso fortuito, o va sostituita, la spesa è del proprietario. Il contratto e gli usi locali possono precisare la ripartizione, ed è valida anche la clausola che mette a carico dell'inquilino spese maggiori se il canone ne tiene conto (Cass. 25082/2025).
In casa c'è la muffa: chi deve intervenire?
Se la muffa dipende da cause strutturali, come infiltrazioni, ponti termici o difetti dell'impianto, l'intervento spetta al proprietario, che deve mantenere l'immobile idoneo all'uso e risponde dei vizi (artt. 1575, 1576 e 1578 c.c.). Se dipende da un uso scorretto, per esempio dalla mancata aerazione, è a carico dell'inquilino. Quando le parti non sono d'accordo sulla causa, serve una perizia; se i vizi espongono a un serio pericolo la salute, l'inquilino può chiedere la risoluzione del contratto anche se li conosceva (art. 1580).
Il proprietario non ripara: posso smettere di pagare l'affitto?
No, se si continua ad abitare la casa: la Cassazione ha escluso che il conduttore che gode dell'immobile, pur con dei vizi, possa sospendere il pagamento del canone, perché la reazione non è proporzionata (Cass. 17020/2022). La strada corretta è diffidare il proprietario, eseguire direttamente le riparazioni urgenti dando contemporaneo avviso e chiederne il rimborso (art. 1577), e agire in giudizio per la riduzione del canone o la risoluzione. Smettere di pagare espone allo sfratto per morosità.
I lavori del proprietario durano da settimane: ho diritto a uno sconto?
Sì, se le riparazioni si protraggono oltre un sesto della durata della locazione e comunque per più di venti giorni: il canone si riduce in proporzione alla durata dei lavori e al godimento perso. Se i lavori rendono inabitabile la parte della casa necessaria all'alloggio della famiglia, si può chiedere lo scioglimento del contratto, qualunque sia la loro durata (art. 1584 c.c.). Le riparazioni che non possono aspettare la fine del contratto vanno comunque tollerate (art. 1583).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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