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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Cooperative, associazioni ed enti del terzo settore

Cooperative, associazioni, fondazioni, imprese sociali, associazioni sportive: sono gli strumenti con cui si organizzano attività mutualistiche, sociali e di interesse generale senza lo scopo di distribuire profitti. Ognuno ha regole proprie su costituzione, utili, controlli e responsabilità, e il codice del terzo settore ha costruito un sistema unico con il registro nazionale, il RUNTS, e dal 2026 un regime fiscale dedicato. Chi amministra questi enti risponde come un amministratore di società, e nelle associazioni non riconosciute chi agisce in loro nome risponde anche con i propri beni. Questa pagina offre una mappa delle regole essenziali.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Cooperative: società con scopo mutualistico; a mutualità prevalente se lavorano soprattutto con i soci.
  • Terzo settore: associazioni, fondazioni, ODV, APS, imprese sociali iscritte al RUNTS, senza distribuzione di utili.
  • Personalità giuridica: con l'iscrizione al RUNTS e un patrimonio minimo di 15.000 o 30.000 euro.
  • Responsabilità: amministratori come nelle società; nelle associazioni non riconosciute risponde chi agisce.
  • Fisco: il regime del codice del terzo settore si applica dal 2026.

Le cooperative

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte all'apposito albo (art. 2511 c.c.): servono ai soci per ottenere lavoro, beni o servizi a condizioni migliori di quelle del mercato. Sono a mutualità prevalente quando svolgono l'attività in prevalenza con i soci, come consumatori, lavoratori o fornitori; la prevalenza si misura in bilancio, con più del 50% dei ricavi, del costo del lavoro o degli apporti riferiti ai soci, e va documentata nella nota integrativa (artt. 2512-2513). In cambio delle agevolazioni, lo statuto deve limitare i dividendi, vietare la distribuzione delle riserve e prevedere la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento (art. 2514). Se la prevalenza manca per due esercizi consecutivi, o lo statuto viene modificato, la qualifica si perde (art. 2545-octies). In caso di insolvenza l'autorità di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa; le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale (art. 2545-terdecies; si veda la pagina sulla liquidazione coatta).

Gli enti del terzo settore

Art. 8, c. 1-2, D.Lgs. 117/2017

«Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. [...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve [...].»

Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali comprese le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e le altre associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale e sono iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (artt. 4-5 e 11 D.Lgs. 117/2017); partiti, sindacati e associazioni di categoria ne sono esclusi. Il divieto di distribuire utili è interpretato in modo ampio: sono distribuzione indiretta anche i compensi sproporzionati agli amministratori e le retribuzioni superiori del 40% ai contratti collettivi (art. 8, c. 3).

TemaRegolaNorma
Personalità giuridicaCon l'iscrizione al RUNTS, tramite notaio, e un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioniArt. 22 D.Lgs. 117/2017
BilancioStato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; rendiconto per cassa per gli enti senza personalità con entrate fino a 300.000 euroArt. 13
ResponsabilitàAmministratori, direttori, controllori e revisori rispondono secondo le regole delle società per azioni, in quanto compatibiliArt. 28
FiscoIl regime fiscale del codice si applica dal periodo d'imposta successivo al 2025Art. 104
Impresa socialeAttività d'impresa di interesse generale con regole proprieD.Lgs. 112/2017

Le associazioni che restano senza personalità giuridica rispondono dei debiti con il fondo comune, ma chi ha agito in nome e per conto dell'associazione risponde anche personalmente e solidalmente (art. 38 c.c.): è la ragione principale per chiedere il riconoscimento. Per la responsabilità degli amministratori si veda anche la pagina sulla responsabilità dell'amministratore.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Gli enti sportivi dilettantistici possono essere associazioni, con o senza personalità giuridica, società di capitali o cooperative, oppure enti del terzo settore iscritti anche al registro delle attività sportive dilettantistiche; la denominazione deve indicare la finalità sportiva dilettantistica (art. 6 D.Lgs. 36/2021). Lo statuto deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto sportivo stabile e principale, l'assenza di scopo di lucro, un ordinamento democratico per le associazioni, i rendiconti e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi (art. 7). Gli utili non si distribuiscono, ma le società di capitali e cooperative sportive possono destinare meno del 50% degli utili annuali ad aumento gratuito del capitale, nei limiti dell'inflazione (art. 8).

  1. Scegliere la forma in base allo scopo: mutualistico, sociale, sportivo, d'impresa.
  2. Scrivere lo statuto con le clausole obbligatorie della forma scelta.
  3. Iscriversi al registro giusto: albo delle cooperative, RUNTS, registro delle attività sportive.
  4. Valutare la personalità giuridica per proteggere gli amministratori.
  5. Tenere bilanci e verbali in ordine per i controlli e le agevolazioni.

Domande frequenti

Nell'associazione non riconosciuta rispondo dei debiti con i miei beni?
Chi ha agito in nome e per conto dell'associazione risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, oltre al fondo comune dell'associazione (art. 38 c.c.). Il semplice associato che non ha agito non risponde. Per limitare il rischio, un'associazione del terzo settore può ottenere la personalità giuridica con l'iscrizione al RUNTS, se ha un patrimonio minimo di 15.000 euro (art. 22 D.Lgs. 117/2017): da quel momento dei debiti risponde solo l'ente con il suo patrimonio.
Un ente del terzo settore può pagare compensi ai propri amministratori o dipendenti?
Sì, ma senza che diventino una distribuzione mascherata di utili: sono vietati i compensi agli amministratori non proporzionati all'attività e alle responsabilità o superiori a quelli di enti analoghi, e le retribuzioni ai lavoratori superiori del 40% a quelle dei contratti collettivi, salvo comprovate esigenze di acquisire competenze specifiche (art. 8 D.Lgs. 117/2017). Il patrimonio e ogni entrata vanno usati per le attività statutarie.
Che cosa significa cooperativa a mutualità prevalente?
È la cooperativa che svolge la propria attività in prevalenza con i soci: vende a loro più del 50% dei beni o servizi, oppure il costo del lavoro dei soci supera il 50% del totale, o gli apporti dei soci superano il 50% dei relativi costi; la prevalenza va documentata ogni anno in nota integrativa (artt. 2512-2513 c.c.). Lo statuto deve limitare i dividendi, vietare la distribuzione delle riserve e prevedere la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento (art. 2514). Se la prevalenza manca per due esercizi consecutivi, la qualifica si perde (art. 2545-octies).
Gli amministratori di una cooperativa o di un ente del terzo settore possono essere chiamati a risarcire i danni?
Sì. Negli enti del terzo settore amministratori, direttori generali, organo di controllo e revisore rispondono verso l'ente, i creditori, il fondatore, gli associati e i terzi secondo le norme sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in quanto compatibili (art. 28 D.Lgs. 117/2017). Nelle cooperative valgono le regole delle società. In caso di insolvenza le cooperative sono soggette a liquidazione coatta amministrativa e, se svolgono attività commerciale, anche a liquidazione giudiziale (art. 2545-terdecies c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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