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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

L'usura: il reato e la tutela delle vittime

Commette usura chi si fa dare o promettere interessi o vantaggi usurari in cambio di un prestito: oltre il tasso soglia fissato ogni trimestre gli interessi sono sempre usurari, e anche sotto la soglia possono esserlo se sono sproporzionati e chi paga è in difficoltà economica. Le pene arrivano a dieci anni, e chi denuncia può ottenere un mutuo senza interessi dal Fondo di solidarietà e la sospensione di scadenze e sfratti. Questa pagina spiega il reato, il calcolo della soglia, le aggravanti e gli aiuti per le vittime.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Usura: interessi o vantaggi usurari in cambio di un prestito.
  • Soglia: tasso medio trimestrale più un quarto e quattro punti, massimo otto punti in più.
  • Usura in concreto: anche sotto soglia, se sproporzionata e la vittima è in difficoltà.
  • Pena: da 2 a 10 anni e multa, con aggravanti e confisca.
  • Vittime: mutuo senza interessi e sospensione di scadenze e sfratti.

Il reato e il tasso soglia

Art. 644, c. 1, c.p.

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.»

La legge fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: il tasso effettivo globale medio rilevato ogni trimestre per la categoria di operazioni, aumentato di un quarto e di altri quattro punti, con una differenza massima di otto punti (art. 2, c. 4, L. 108/1996). Nel calcolo si includono commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse. Anche sotto soglia c'è usura quando interessi o vantaggi sono sproporzionati rispetto alle condizioni di mercato e chi paga è in difficoltà economica o finanziaria (art. 644, c. 3). È punito anche il mediatore che si fa pagare un compenso usurario (c. 2).

AggravanteEffetto
Colpevole professionista, banca o intermediario finanziarioAumento da un terzo alla metà
Garanzia chiesta su quote societarie o immobiliAumento da un terzo alla metà
Vittima in stato di bisogno, o imprenditore, professionista, artigianoAumento da un terzo alla metà
Colpevole sorvegliato specialeAumento da un terzo alla metà

La tutela delle vittime

Con la condanna o il patteggiamento è sempre confiscato il profitto, anche per un valore equivalente agli interessi usurari, salvi i diritti della vittima alle restituzioni e al risarcimento (art. 644). Chi svolge attività d'impresa, commerciale, artigianale o professionale ed è parte offesa nel processo può ottenere dal Fondo di solidarietà un mutuo senza interessi fino a dieci anni (art. 14 L. 108/1996); con il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica si sospendono per due anni le scadenze dei mutui e degli altri pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza, le esecuzioni e i rilasci di immobili (art. 20 L. 44/1999). Per l'usura nei contratti bancari si veda la pagina sull'usura bancaria; se l'usuraio minaccia per farsi pagare si aggiunge l'estorsione.

  1. Conservare le prove: ricevute, messaggi, assegni, testimoni.
  2. Presentare denuncia alle forze dell'ordine o alla procura.
  3. Costituirsi parte civile nel processo.
  4. Chiedere la sospensione dei termini e degli sfratti tramite il procuratore.
  5. Presentare domanda al Fondo di solidarietà per il mutuo senza interessi.

Domande frequenti

Come si calcola il tasso soglia dell'usura?
Ogni trimestre il Ministero dell'economia rileva il tasso effettivo globale medio praticato da banche e intermediari per ciascuna categoria di operazioni. Il tasso soglia è quel tasso medio aumentato di un quarto, più altri quattro punti percentuali, con una differenza massima di otto punti rispetto al tasso medio (art. 2, c. 4, L. 108/1996). Nel confronto si contano commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.).
Un prestito sotto la soglia può essere usurario?
Sì: sono usurari anche gli interessi inferiori alla soglia e gli altri vantaggi che, considerate le modalità concrete e il tasso medio per operazioni simili, risultano sproporzionati, quando chi li dà o li promette si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, c. 3, c.p.).
Se denuncio l'usuraio, che aiuti posso avere?
Se svolgi un'attività d'impresa, commerciale, artigianale o professionale e sei parte offesa nel processo, puoi chiedere al Fondo di solidarietà un mutuo senza interessi fino a dieci anni (art. 14 L. 108/1996). Con il provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica si ottiene anche la sospensione per due anni delle scadenze dei mutui e dei pagamenti, dei termini di prescrizione e decadenza e delle esecuzioni e dei rilasci di immobili (art. 20 L. 44/1999).
Che pena rischia l'usuraio?
La reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, aumentate da un terzo alla metà se agisce come professionista o intermediario finanziario, se chiede in garanzia quote o immobili, se la vittima è in stato di bisogno o è un imprenditore, professionista o artigiano. Con la condanna o il patteggiamento è sempre confiscato il profitto, anche per equivalente (art. 644 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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