In breve
- Reato: determinare, rafforzare o agevolare il suicidio di altri.
- Pena: da cinque a dodici anni se il suicidio avviene.
- Non punibilità: aiuto al suicidio del malato alle condizioni fissate dalla Corte costituzionale.
- Verifica pubblica: servizio sanitario nazionale e comitato etico.
- Omicidio del consenziente: se è l'altro a cagionare la morte, da sei a quindici anni.
Il reato
«Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.»
Le pene sono aumentate se la persona istigata o aiutata ha meno di diciotto anni o è in condizioni di deficienza psichica; se ha meno di quattordici anni o è priva della capacità di intendere e di volere si applicano le norme sull'omicidio. Diverso è l'omicidio del consenziente, in cui è l'altro a cagionare la morte sostituendosi a chi vuole morire (art. 579 c.p., da sei a quindici anni; Cass. 3147/1998).
Il suicidio medicalmente assistito: le condizioni della Corte costituzionale
| Condizione | Contenuto | Fonte |
|---|---|---|
| Proposito libero | Formato autonomamente e liberamente | Corte cost. 242/2019 |
| Trattamenti di sostegno vitale | Anche procedure eseguibili da familiari o caregiver, se la loro interruzione porterebbe alla morte in breve tempo; anche per chi ne ha bisogno ma li rifiuta | Corte cost. 135/2024 |
| Patologia e sofferenze | Patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili | Corte cost. 242/2019 |
| Capacità | Piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli | Corte cost. 242/2019 |
| Procedura | Verifica da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario, parere del comitato etico, modalità della L. 219/2017 | Corte cost. 242/2019 |
Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità in presenza di queste condizioni; con la sentenza n. 135 del 2024 le ha ribadite e ha chiarito in senso ampio la nozione di trattamenti di sostegno vitale. La richiesta passa quindi dal servizio sanitario, con le regole del consenso informato (si veda la pagina su consenso informato e DAT). Diverse regioni hanno approvato leggi sulle procedure sanitarie per queste richieste, in parte impugnate dal Governo, e in Parlamento è stata discussa una legge nazionale: conviene verificare le regole in vigore nel momento e nella regione in cui si presenta la richiesta.
L'istigazione fuori dal fine vita
Fuori dal percorso sanitario, l'art. 580 si applica pienamente: a chi spinge o incoraggia una persona fragile a togliersi la vita, anche attraverso messaggi e social network, o le procura i mezzi. Spesso si accompagna ad altri reati, come i maltrattamenti o gli atti persecutori. Chi è a conoscenza di un pericolo imminente deve chiamare subito il 112.
- Chiamare subito il 112 se qualcuno è in pericolo imminente.
- Conservare messaggi e prove di istigazioni o pressioni.
- Denunciare chi istiga persone fragili, anche online.
- Per il fine vita: rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica e al medico curante.
- Documentare volontà e condizioni cliniche con le forme della L. 219/2017.
Domande frequenti
Aiutare una persona malata a morire è sempre reato?
Che cosa si intende per trattamenti di sostegno vitale?
Qual è la pena per chi istiga al suicidio?
Che differenza c'è con l'omicidio del consenziente?
Fonti normative
- Art. 580 c.p. — Istigazione o aiuto al suicidio
- Art. 579 c.p. — Omicidio del consenziente
- L. 219/2017 — Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Persone fragili e tutelaConsenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)Le disposizioni anticipate di trattamento: chi può farle, forme (anche al consolato), fiduciario, banca dati, quando il medico può disattenderle, minori e incapaci.
- Reati contro la personaL'omicidio volontarioOmicidio volontario: almeno 21 anni, ergastolo con le aggravanti, femminicidio, dolo eventuale, tentato omicidio, corte d'assise, niente rito abbreviato.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.
- Reati contro la personaL'omissione di soccorsoChi trova una persona ferita, in pericolo, un bambino smarrito o un corpo inanimato deve soccorrere o avvisare subito l'autorità: pene, aggravanti, casi stradali.
- Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).