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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

L'istigazione o l'aiuto al suicidio e il fine vita

Chi convince un'altra persona a togliersi la vita, rafforza il suo proposito o la aiuta concretamente commette un reato grave. Dal 2019, però, la Corte costituzionale ha escluso la punibilità dell'aiuto al suicidio di una persona malata, a condizioni molto precise verificate dal servizio sanitario. Questa pagina spiega il reato, le pene, la differenza con l'omicidio del consenziente, i requisiti del suicidio medicalmente assistito stabiliti dalla Corte e lo stato delle regole regionali e nazionali.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: determinare, rafforzare o agevolare il suicidio di altri.
  • Pena: da cinque a dodici anni se il suicidio avviene.
  • Non punibilità: aiuto al suicidio del malato alle condizioni fissate dalla Corte costituzionale.
  • Verifica pubblica: servizio sanitario nazionale e comitato etico.
  • Omicidio del consenziente: se è l'altro a cagionare la morte, da sei a quindici anni.

Il reato

Art. 580, c. 1, c.p. (estratto)

«Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.»

Le pene sono aumentate se la persona istigata o aiutata ha meno di diciotto anni o è in condizioni di deficienza psichica; se ha meno di quattordici anni o è priva della capacità di intendere e di volere si applicano le norme sull'omicidio. Diverso è l'omicidio del consenziente, in cui è l'altro a cagionare la morte sostituendosi a chi vuole morire (art. 579 c.p., da sei a quindici anni; Cass. 3147/1998).

Il suicidio medicalmente assistito: le condizioni della Corte costituzionale

CondizioneContenutoFonte
Proposito liberoFormato autonomamente e liberamenteCorte cost. 242/2019
Trattamenti di sostegno vitaleAnche procedure eseguibili da familiari o caregiver, se la loro interruzione porterebbe alla morte in breve tempo; anche per chi ne ha bisogno ma li rifiutaCorte cost. 135/2024
Patologia e sofferenzePatologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabiliCorte cost. 242/2019
CapacitàPiena capacità di prendere decisioni libere e consapevoliCorte cost. 242/2019
ProceduraVerifica da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario, parere del comitato etico, modalità della L. 219/2017Corte cost. 242/2019

Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità in presenza di queste condizioni; con la sentenza n. 135 del 2024 le ha ribadite e ha chiarito in senso ampio la nozione di trattamenti di sostegno vitale. La richiesta passa quindi dal servizio sanitario, con le regole del consenso informato (si veda la pagina su consenso informato e DAT). Diverse regioni hanno approvato leggi sulle procedure sanitarie per queste richieste, in parte impugnate dal Governo, e in Parlamento è stata discussa una legge nazionale: conviene verificare le regole in vigore nel momento e nella regione in cui si presenta la richiesta.

L'istigazione fuori dal fine vita

Fuori dal percorso sanitario, l'art. 580 si applica pienamente: a chi spinge o incoraggia una persona fragile a togliersi la vita, anche attraverso messaggi e social network, o le procura i mezzi. Spesso si accompagna ad altri reati, come i maltrattamenti o gli atti persecutori. Chi è a conoscenza di un pericolo imminente deve chiamare subito il 112.

  1. Chiamare subito il 112 se qualcuno è in pericolo imminente.
  2. Conservare messaggi e prove di istigazioni o pressioni.
  3. Denunciare chi istiga persone fragili, anche online.
  4. Per il fine vita: rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica e al medico curante.
  5. Documentare volontà e condizioni cliniche con le forme della L. 219/2017.

Domande frequenti

Aiutare una persona malata a morire è sempre reato?
Non sempre. La Corte costituzionale ha escluso la punibilità di chi agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze che ritiene intollerabili e pienamente capace di decidere, quando le condizioni e le modalità sono verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, con il parere del comitato etico, e l'aiuto avviene con le modalità della legge sul consenso informato (Corte cost. 242/2019). Fuori da queste condizioni resta il reato dell'art. 580 c.p.
Che cosa si intende per trattamenti di sostegno vitale?
Non solo macchinari come il respiratore: la Corte costituzionale ha chiarito che vi rientrano anche procedure come l'evacuazione manuale, l'inserimento di cateteri o l'aspirazione del muco, eseguite dal personale sanitario o apprese da familiari e caregiver, se la loro interruzione porterebbe prevedibilmente alla morte in breve tempo; e che si trova nella stessa situazione il paziente che ha bisogno di questi trattamenti ma li rifiuta (Corte cost. 135/2024).
Qual è la pena per chi istiga al suicidio?
La reclusione da cinque a dodici anni se il suicidio avviene; se non avviene, da uno a cinque anni, ma solo se dal tentativo derivano lesioni gravi o gravissime (art. 580 c.p.). Le pene aumentano se la vittima è minorenne o in condizioni di deficienza psichica, e se ha meno di quattordici anni o è incapace si applicano le norme sull'omicidio.
Che differenza c'è con l'omicidio del consenziente?
Nell'aiuto al suicidio è la persona stessa a compiere l'ultimo atto; nell'omicidio del consenziente è l'altro a cagionare la morte, sostituendosi a chi vuole morire, pur con il suo consenso (Cass. 3147/1998). L'omicidio del consenziente è punito con la reclusione da sei a quindici anni, e con le pene dell'omicidio se la vittima è minorenne, inferma di mente o se il consenso è stato estorto o carpito (art. 579 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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