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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

L'omissione di soccorso

Un anziano caduto per strada, un ciclista ferito a terra, un bambino piccolo che vaga da solo: la legge obbliga chiunque li trovi a intervenire, prestando assistenza o almeno avvisando subito l'autorità. Non serve essere medici né mettersi in pericolo: basta una telefonata al 112. Questa pagina spiega che cosa impone l'art. 593 del codice penale, le pene, quando si risponde anche se la vittima non si poteva salvare, e la regola speciale per gli incidenti stradali.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Obbligo: assistere la persona ferita o in pericolo, o avvisare subito l'autorità.
  • Bambini e incapaci: chi li trova abbandonati o smarriti deve avvisare subito.
  • Pena: reclusione fino a un anno o multa fino a 2.500 euro.
  • Aggravanti: pena aumentata se ne deriva una lesione, raddoppiata se ne deriva la morte.
  • Incidenti stradali: per chi è coinvolto vale il codice della strada.

Che cosa impone la legge

Art. 593, c. 2, c.p.

«Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.»

SituazioneObbligoNorma
Bambino sotto i dieci anni abbandonato o smarrito, o persona incapace di provvedere a séAvvisare immediatamente l'autoritàArt. 593, c. 1
Persona ferita o in pericolo, corpo che sembra inanimatoPrestare assistenza o avvisare immediatamente l'autoritàArt. 593, c. 2
Se dall'omissione deriva una lesionePena aumentataArt. 593, c. 3
Se dall'omissione deriva la mortePena raddoppiataArt. 593, c. 3

La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.500 euro. L'obbligo è alternativo: si può soccorrere direttamente o avvisare l'autorità, e per chi non ha competenze sanitarie la cosa giusta è chiamare subito il 112 o il 118, restando se possibile vicino alla persona.

Che cosa ha chiarito la Cassazione

Il reato, nella forma dell'omesso avviso, sussiste anche se l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso solo se la persona era già morta (Cass. 18840/2013, 38200/2019 e 29393/2025). Per applicare l'aumento di pena per la lesione o la morte occorre invece accertare, con alto grado di probabilità logica, che un intervento tempestivo le avrebbe evitate. La presenza di altre persone, ugualmente obbligate, non esonera: risponde chi, entrato in contatto diretto con la vittima in evidente sofferenza, non ha chiesto un soccorso immediato (Cass. 47322/2022).

Casi vicini

Chi è coinvolto in un incidente stradale con feriti deve fermarsi e prestare assistenza secondo l'art. 189 del codice della strada, che prevede pene più gravi (si veda la pagina su fuga e omissione di soccorso stradale). Chi ha la custodia di un minore o di un incapace e lo abbandona commette un reato diverso e più grave (si veda la pagina sull'abbandono di minori o incapaci). I sanitari che assistono persone vittime di reati procedibili d'ufficio hanno inoltre l'obbligo di referto.

  1. Chiamare subito il 112 o il 118 e seguire le istruzioni.
  2. Restare vicino alla persona, se è sicuro farlo.
  3. Non spostare un ferito grave, salvo pericolo imminente.
  4. Segnalare alle forze dell'ordine il bambino smarrito o la persona incapace.
  5. Riferire ciò che si è visto agli operatori e alle autorità.

Domande frequenti

Se vedo una persona a terra devo per forza soccorrerla?
Chi trova una persona ferita o altrimenti in pericolo, o un corpo che sia o sembri inanimato, deve prestare l'assistenza occorrente o dare immediato avviso all'autorità (art. 593, c. 2, c.p.): nella pratica basta chiamare subito il 112 o il 118. Non è richiesto di mettersi in pericolo né di compiere interventi che non si sanno fare.
Se la persona era già gravissima e non si poteva salvare, ho commesso il reato?
Sì, per la parte dell'omesso avviso: il reato sussiste anche se l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso solo se la persona era già morta (Cass. 18840/2013, 38200/2019 e 29393/2025). Per l'aumento di pena legato alla lesione o alla morte, invece, bisogna dimostrare con alta probabilità che il soccorso le avrebbe evitate.
C'erano altre persone presenti: ero comunque obbligato?
Sì: l'obbligo grava su ciascuno. La Cassazione ha ritenuto responsabile chi, entrato in contatto diretto con una persona ferita in evidente sofferenza, non ha chiesto soccorso nonostante la presenza di altre persone ugualmente obbligate (Cass. 47322/2022).
E se sono coinvolto in un incidente stradale?
Per l'utente della strada coinvolto in un incidente con danni alle persone valgono le regole più severe dell'art. 189 del codice della strada, che puniscono la fuga e la mancata assistenza ai feriti (si veda la pagina su fuga e omissione di soccorso stradale). L'art. 593 c.p. riguarda chi trova la persona in pericolo senza esserne coinvolto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati stradaliFuga e omissione di soccorso dopo un incidente (art. 189 CdS)Obbligo di fermarsi e soccorrere: fuga da 6 mesi a 3 anni con sospensione 1-3 anni, omissione 1-3 anni con sospensione fino a 5; dolo eventuale, presentazione in 24 ore.
  • Reati contro la personaL'abbandono di persone minori o incapaciBambino lasciato solo in casa o in auto, anziano non assistito: chi ne ha la custodia rischia da sei mesi a cinque anni, di più con lesioni o morte o se è un genitore.
  • Reati contro la personaL'omicidio colposo (art. 589 c.p.)Art. 589 c.p.: pena da 6 mesi a 5 anni, da 2 a 7 per le norme antinfortunistiche, colpa medica (590-sexies e scudo fino al 2026), prescrizione doppia, risarcimento.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
  • Reati stradaliIncidente stradale: quando scatta il processo penaleLesioni lievi, gravi e gravissime dopo un incidente: querela o procedibilità d'ufficio, referto, rilievi, risarcimento, decreto penale, messa alla prova.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'omessa denuncia di reato e l'omissione di refertoArtt. 361-365 c.p.: pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, sanitari e referto in 48 ore; il privato non è obbligato, salvo rari delitti contro lo Stato.