In breve
- Obbligo: assistere la persona ferita o in pericolo, o avvisare subito l'autorità.
- Bambini e incapaci: chi li trova abbandonati o smarriti deve avvisare subito.
- Pena: reclusione fino a un anno o multa fino a 2.500 euro.
- Aggravanti: pena aumentata se ne deriva una lesione, raddoppiata se ne deriva la morte.
- Incidenti stradali: per chi è coinvolto vale il codice della strada.
Che cosa impone la legge
«Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.»
| Situazione | Obbligo | Norma |
|---|---|---|
| Bambino sotto i dieci anni abbandonato o smarrito, o persona incapace di provvedere a sé | Avvisare immediatamente l'autorità | Art. 593, c. 1 |
| Persona ferita o in pericolo, corpo che sembra inanimato | Prestare assistenza o avvisare immediatamente l'autorità | Art. 593, c. 2 |
| Se dall'omissione deriva una lesione | Pena aumentata | Art. 593, c. 3 |
| Se dall'omissione deriva la morte | Pena raddoppiata | Art. 593, c. 3 |
La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.500 euro. L'obbligo è alternativo: si può soccorrere direttamente o avvisare l'autorità, e per chi non ha competenze sanitarie la cosa giusta è chiamare subito il 112 o il 118, restando se possibile vicino alla persona.
Che cosa ha chiarito la Cassazione
Il reato, nella forma dell'omesso avviso, sussiste anche se l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso solo se la persona era già morta (Cass. 18840/2013, 38200/2019 e 29393/2025). Per applicare l'aumento di pena per la lesione o la morte occorre invece accertare, con alto grado di probabilità logica, che un intervento tempestivo le avrebbe evitate. La presenza di altre persone, ugualmente obbligate, non esonera: risponde chi, entrato in contatto diretto con la vittima in evidente sofferenza, non ha chiesto un soccorso immediato (Cass. 47322/2022).
Casi vicini
Chi è coinvolto in un incidente stradale con feriti deve fermarsi e prestare assistenza secondo l'art. 189 del codice della strada, che prevede pene più gravi (si veda la pagina su fuga e omissione di soccorso stradale). Chi ha la custodia di un minore o di un incapace e lo abbandona commette un reato diverso e più grave (si veda la pagina sull'abbandono di minori o incapaci). I sanitari che assistono persone vittime di reati procedibili d'ufficio hanno inoltre l'obbligo di referto.
- Chiamare subito il 112 o il 118 e seguire le istruzioni.
- Restare vicino alla persona, se è sicuro farlo.
- Non spostare un ferito grave, salvo pericolo imminente.
- Segnalare alle forze dell'ordine il bambino smarrito o la persona incapace.
- Riferire ciò che si è visto agli operatori e alle autorità.
Domande frequenti
Se vedo una persona a terra devo per forza soccorrerla?
Se la persona era già gravissima e non si poteva salvare, ho commesso il reato?
C'erano altre persone presenti: ero comunque obbligato?
E se sono coinvolto in un incidente stradale?
Fonti normative
- Art. 593 c.p. — Omissione di soccorso
- Art. 591 c.p. — Abbandono di persone minori o incapaci
- Art. 189 D.Lgs. 285/1992 — Comportamento in caso di incidente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati stradaliFuga e omissione di soccorso dopo un incidente (art. 189 CdS)Obbligo di fermarsi e soccorrere: fuga da 6 mesi a 3 anni con sospensione 1-3 anni, omissione 1-3 anni con sospensione fino a 5; dolo eventuale, presentazione in 24 ore.
- Reati contro la personaL'abbandono di persone minori o incapaciBambino lasciato solo in casa o in auto, anziano non assistito: chi ne ha la custodia rischia da sei mesi a cinque anni, di più con lesioni o morte o se è un genitore.
- Reati contro la personaL'omicidio colposo (art. 589 c.p.)Art. 589 c.p.: pena da 6 mesi a 5 anni, da 2 a 7 per le norme antinfortunistiche, colpa medica (590-sexies e scudo fino al 2026), prescrizione doppia, risarcimento.
- Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
- Reati stradaliIncidente stradale: quando scatta il processo penaleLesioni lievi, gravi e gravissime dopo un incidente: querela o procedibilità d'ufficio, referto, rilievi, risarcimento, decreto penale, messa alla prova.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'omessa denuncia di reato e l'omissione di refertoArtt. 361-365 c.p.: pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, sanitari e referto in 48 ore; il privato non è obbligato, salvo rari delitti contro lo Stato.