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ProceduraLavoro e previdenza · Mobbing, sicurezza e discriminazioni

Le sanzioni disciplinari: rimprovero, multa, sospensione

Prima del licenziamento esistono le sanzioni disciplinari conservative, che non interrompono il rapporto: il rimprovero verbale o scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il datore di lavoro può applicarle solo seguendo una procedura precisa: codice disciplinare conosciuto dai lavoratori, contestazione scritta e specifica, cinque giorni per difendersi, sanzione proporzionata. E il lavoratore può contestarle davanti a un collegio di conciliazione e arbitrato, con la sanzione sospesa, o davanti al giudice. Questa pagina spiega regole, limiti e difese.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Sanzioni conservative: rimprovero verbale o scritto, multa fino a 4 ore, sospensione fino a 10 giorni.
  • Codice disciplinare affisso, salvo le condotte palesemente illecite.
  • Procedura: contestazione scritta e specifica, audizione, almeno 5 giorni prima della sanzione.
  • Impugnazione: collegio di conciliazione e arbitrato entro 20 giorni, con sanzione sospesa, o giudice.
  • Recidiva: le sanzioni si cancellano dopo 2 anni.

Il codice disciplinare

Art. 7, c. 1, L. 300/1970

«Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.»

Il codice disciplinare, di solito ripreso dal contratto collettivo, deve essere affisso in un luogo accessibile a tutti i lavoratori. La giurisprudenza ritiene che l'affissione non sia necessaria quando la condotta contestata è immediatamente riconoscibile come illecita, perché contraria al cosiddetto minimo etico o a norme penali, come un furto o un'aggressione; è invece indispensabile quando si sanziona la violazione di regole aziendali, direttive o obiettivi di produttività. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.).

Le sanzioni e i loro limiti

SanzioneLimite di leggeProcedura
Rimprovero verbale—Contestazione e possibilità di difendersi
Rimprovero scritto—Contestazione scritta, attesa di 5 giorni
MultaNon oltre 4 ore della retribuzione baseContestazione scritta, attesa di 5 giorni
Sospensione dal servizio e dalla retribuzioneNon oltre 10 giorniContestazione scritta, attesa di 5 giorni

Sono vietate le sanzioni che comportano mutamenti definitivi del rapporto, come un trasferimento o un demansionamento punitivo (art. 7, c. 4). Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura, con le regole proprie del recesso: si veda la pagina sul licenziamento disciplinare.

La procedura

Nessuna sanzione può essere applicata senza aver prima contestato l'addebito al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale (art. 7, c. 2-3). La contestazione deve essere specifica, cioè descrivere i fatti con precisione, e tempestiva rispetto a quando il datore ne ha avuto conoscenza. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta (c. 5), nei quali il lavoratore può presentare giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito. Su come rispondere si veda la pagina sulla lettera di contestazione. Nel pubblico impiego valgono regole proprie, spiegate nella pagina sul procedimento disciplinare pubblico.

Come si impugna

Il lavoratore sanzionato ha due strade, salvo le procedure previste dal contratto collettivo:

  • Collegio di conciliazione e arbitrato: entro venti giorni dall'applicazione può chiederne la costituzione presso l'ispettorato del lavoro, anche tramite il sindacato; il collegio è composto da un rappresentante per parte e da un terzo scelto d'accordo o nominato dall'ispettorato. La sanzione resta sospesa fino alla pronuncia, e se il datore non nomina il proprio rappresentante entro dieci giorni dall'invito la sanzione non ha effetto (art. 7, c. 6-7).
  • Giudice del lavoro: si può ricorrere direttamente al giudice per far annullare la sanzione e recuperare le somme trattenute; se è il datore ad adire il giudice dopo la richiesta del collegio, la sanzione resta sospesa fino alla fine della causa. Sulle regole del processo si veda la pagina sul rito del lavoro.

Decorsi due anni dall'applicazione, delle sanzioni disciplinari non si può più tenere conto ad alcun effetto, neppure ai fini della recidiva (art. 7, ultimo comma).

  1. Verificare l'affissione del codice disciplinare e il contratto collettivo applicato.
  2. Rispondere entro cinque giorni alla contestazione, per iscritto o chiedendo l'audizione.
  3. Farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato.
  4. Controllare la sanzione: tipo, importo, durata e proporzionalità.
  5. Impugnare entro venti giorni con il collegio arbitrale, o ricorrere al giudice.

Domande frequenti

Quanto può essere alta una multa disciplinare?
Non più di quattro ore della retribuzione base; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i dieci giorni, e sono vietate sanzioni che cambiano in modo definitivo il rapporto, come il trasferimento o il demansionamento punitivo (art. 7, c. 4, L. 300/1970). I contratti collettivi possono prevedere limiti più bassi e indicano quali infrazioni corrispondono a ciascuna sanzione.
Il datore mi ha sospeso senza contestarmi nulla per iscritto: è valido?
No. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito il lavoratore a sua difesa, se lo chiede; e le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano passati cinque giorni dalla contestazione scritta (art. 7, c. 2 e 5, L. 300/1970). Una sospensione inflitta senza questa procedura è illegittima e si possono recuperare le retribuzioni trattenute.
Come posso contestare una sanzione disciplinare?
Entro venti giorni dall'applicazione si può chiedere, anche tramite il sindacato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l'ispettorato del lavoro; la sanzione resta sospesa fino alla decisione, e se il datore non nomina il proprio rappresentante entro dieci giorni dall'invito la sanzione non ha effetto (art. 7, c. 6-7, L. 300/1970). In alternativa, o se il contratto collettivo prevede procedure analoghe, si può ricorrere al giudice del lavoro.
Le sanzioni vecchie possono pesare su un licenziamento?
Solo se applicate negli ultimi due anni: decorso questo termine non se ne può tenere conto ad alcun effetto, neppure per la recidiva (art. 7, ultimo comma, L. 300/1970). Molti contratti collettivi prevedono che la recidiva in determinate infrazioni possa giustificare sanzioni più gravi fino al licenziamento, ma sempre entro questo limite temporale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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