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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il lavoro stagionale e turistico

Alberghi, stabilimenti balneari, impianti sciistici, raccolta della frutta: chi lavora a stagione ha quasi sempre un contratto a termine, ma con regole diverse da quelle ordinarie. Per le attività stagionali la legge elimina molti limiti del contratto a tempo determinato, come la causale per i rinnovi e il tetto dei ventiquattro mesi, e in cambio riconosce al lavoratore un diritto di precedenza per la stagione successiva. Questa pagina spiega quali attività sono stagionali, quali regole cambiano, quali restano e come si esercita la precedenza.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Stagionali: le attività del DPR 1525/1963 e i picchi stagionali previsti dai contratti collettivi.
  • Deroghe: rinnovi senza causale, niente limite dei 24 mesi, niente intervalli tra contratti.
  • Tetto del 20%: non si applica ai contratti stagionali.
  • Restano: forma scritta, parità di trattamento, impugnazione in 180 giorni.
  • Precedenza: per la stagione successiva, chiesta per iscritto entro 3 mesi.

Quali attività sono stagionali

Art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015

«Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

L'elenco del 1963 comprende, tra l'altro, raccolte agricole e vendemmia, lavorazione di prodotti freschi, fiere ed esposizioni, arene cinematografiche estive, personale degli impianti a fune e delle piste da sci e le attività delle aziende turistiche che nell'anno solare restano inattive per almeno settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi (DPR 1525/1963, nn. 45, 48, 50 e 52). Con l'interpretazione autentica del 2024 sono stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell'anno o a esigenze legate ai cicli stagionali dei settori e dei mercati, secondo i contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, compresi quelli già firmati (art. 11 L. 203/2024).

Che cosa cambia rispetto al contratto a termine ordinario

Regola ordinariaPer gli stagionaliNorma
Causale per rinnovi e proroghe dopo 12 mesiNon necessariaArt. 21, c. 01
Durata complessiva massima di 24 mesiNon si applicaArt. 19, c. 2
Intervallo di 10 o 20 giorni tra due contrattiNon si applicaArt. 21, c. 2
Tetto del 20% dei contratti a termineNon si applicaArt. 23, c. 2, lett. c)
Forma scritta, copia entro 5 giorni lavorativiSi applica, salvo rapporti fino a 12 giorniArt. 19, c. 4
Diritto di precedenzaSulle nuove assunzioni a termine per la stessa attività stagionaleArt. 24, c. 3

Il lavoratore stagionale ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti a tempo indeterminato comparabili, in proporzione al periodo lavorato (art. 25); per verificare la paga si vedano le pagine sulla busta paga e sul contratto collettivo. Se l'attività non è davvero stagionale valgono le regole ordinarie del contratto a termine, e il contratto va impugnato entro centottanta giorni dalla cessazione (art. 28). Nel turismo si usa spesso anche il lavoro a chiamata, che ha regole proprie.

  1. Verificare se l'attività rientra nell'elenco o nel contratto collettivo.
  2. Pretendere il contratto scritto, con il richiamo al diritto di precedenza.
  3. Controllare paga e orari rispetto ai dipendenti fissi comparabili.
  4. A fine stagione, chiedere per iscritto la precedenza entro 3 mesi.
  5. Impugnare entro 180 giorni se l'attività non era davvero stagionale.

Domande frequenti

Quali lavori sono stagionali per legge?
Quelli dell'elenco del DPR 1525/1963, che si applica finché non sarà adottato il decreto ministeriale previsto dal D.Lgs. 81/2015 (art. 21, c. 2): tra gli altri raccolte agricole, vendemmia, fiere, impianti di risalita e aziende turistiche con un periodo di chiusura minimo nell'anno. Per l'interpretazione autentica del 2024 sono stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell'anno o a esigenze legate ai cicli stagionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 11 L. 203/2024).
L'albergo è aperto tutto l'anno: può assumermi come stagionale?
L'elenco del 1963 considera stagionali le attività delle aziende turistiche che hanno, nell'anno solare, un periodo di inattività di almeno settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi (DPR 1525/1963, n. 48). Un'azienda sempre aperta può ricorrere al contratto stagionale solo se l'attività rientra nelle ipotesi previste dal contratto collettivo, come i picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno (art. 11 L. 203/2024); altrimenti valgono le regole ordinarie del contratto a termine.
Lavoro ogni estate nello stesso posto: dopo qualche anno divento fisso?
Non automaticamente: per le attività stagionali non vale il limite complessivo di ventiquattro mesi e i contratti possono essere rinnovati senza causale (artt. 19, c. 2, e 21, c. 01, D.Lgs. 81/2015). Se però l'attività non è davvero stagionale secondo la legge o il contratto collettivo, si applicano i limiti ordinari, il cui superamento trasforma il rapporto a tempo indeterminato; il contratto va impugnato entro centottanta giorni dalla sua cessazione (art. 28).
Come si esercita il diritto di precedenza per la stagione successiva?
Chi è stato assunto per un'attività stagionale ha la precedenza sulle nuove assunzioni a termine dello stesso datore per le stesse attività. Il diritto deve essere richiamato nel contratto scritto e si esercita comunicando per iscritto al datore la propria volontà entro tre mesi dalla fine del rapporto; si estingue un anno dopo la cessazione (art. 24, c. 3-4, D.Lgs. 81/2015).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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