In breve
- Stagionali: le attività del DPR 1525/1963 e i picchi stagionali previsti dai contratti collettivi.
- Deroghe: rinnovi senza causale, niente limite dei 24 mesi, niente intervalli tra contratti.
- Tetto del 20%: non si applica ai contratti stagionali.
- Restano: forma scritta, parità di trattamento, impugnazione in 180 giorni.
- Precedenza: per la stagione successiva, chiesta per iscritto entro 3 mesi.
Quali attività sono stagionali
«Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»
L'elenco del 1963 comprende, tra l'altro, raccolte agricole e vendemmia, lavorazione di prodotti freschi, fiere ed esposizioni, arene cinematografiche estive, personale degli impianti a fune e delle piste da sci e le attività delle aziende turistiche che nell'anno solare restano inattive per almeno settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi (DPR 1525/1963, nn. 45, 48, 50 e 52). Con l'interpretazione autentica del 2024 sono stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell'anno o a esigenze legate ai cicli stagionali dei settori e dei mercati, secondo i contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, compresi quelli già firmati (art. 11 L. 203/2024).
Che cosa cambia rispetto al contratto a termine ordinario
| Regola ordinaria | Per gli stagionali | Norma |
|---|---|---|
| Causale per rinnovi e proroghe dopo 12 mesi | Non necessaria | Art. 21, c. 01 |
| Durata complessiva massima di 24 mesi | Non si applica | Art. 19, c. 2 |
| Intervallo di 10 o 20 giorni tra due contratti | Non si applica | Art. 21, c. 2 |
| Tetto del 20% dei contratti a termine | Non si applica | Art. 23, c. 2, lett. c) |
| Forma scritta, copia entro 5 giorni lavorativi | Si applica, salvo rapporti fino a 12 giorni | Art. 19, c. 4 |
| Diritto di precedenza | Sulle nuove assunzioni a termine per la stessa attività stagionale | Art. 24, c. 3 |
Il lavoratore stagionale ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti a tempo indeterminato comparabili, in proporzione al periodo lavorato (art. 25); per verificare la paga si vedano le pagine sulla busta paga e sul contratto collettivo. Se l'attività non è davvero stagionale valgono le regole ordinarie del contratto a termine, e il contratto va impugnato entro centottanta giorni dalla cessazione (art. 28). Nel turismo si usa spesso anche il lavoro a chiamata, che ha regole proprie.
- Verificare se l'attività rientra nell'elenco o nel contratto collettivo.
- Pretendere il contratto scritto, con il richiamo al diritto di precedenza.
- Controllare paga e orari rispetto ai dipendenti fissi comparabili.
- A fine stagione, chiedere per iscritto la precedenza entro 3 mesi.
- Impugnare entro 180 giorni se l'attività non era davvero stagionale.
Domande frequenti
Quali lavori sono stagionali per legge?
L'albergo è aperto tutto l'anno: può assumermi come stagionale?
Lavoro ogni estate nello stesso posto: dopo qualche anno divento fisso?
Come si esercita il diritto di precedenza per la stagione successiva?
Fonti normative
- Art. 21 D.Lgs. 81/2015 — Proroghe, rinnovi e attività stagionali
- Art. 19 D.Lgs. 81/2015 — Termine e durata massima
- Art. 24 D.Lgs. 81/2015 — Diritti di precedenza
- DPR 1525/1963 — Elenco delle attività stagionali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioIl contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversioneIl contratto a termine nel 2026: 12 mesi liberi, fino a 24 con causali (CCNL o esigenze delle parti fino al 31/12/2026), 4 proroghe, impugnazione in 180 giorni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro intermittente (a chiamata)Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015: quando si può usare, under 24 e over 55, limite di 400 giornate in tre anni, indennità di disponibilità, comunicazione preventiva, divieti.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreLavoro nero: diritti a stipendi, contributi, TFR e INAIL (art. 2126 c.c.); per il datore maxi-sanzione da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore, diffida, sospensione.
- Contratto, mansioni e stipendioOrario di lavoro, riposi, pause, turni notturniLe regole sull'orario: 40 ore normali, 48 medie massime, 11 ore di riposo giornaliero, riposo settimanale, pause, ferie, lavoro notturno, sanzioni al datore.
- Contratto, mansioni e stipendioLa busta paga: come leggerla e come contestarlaVoci del cedolino, trattenute INPS e IRPEF, TFR, obbligo di consegna (L. 4/1953, libro unico), sanzioni, firma per quietanza, pagamento tracciabile, differenze.
- Contratto, mansioni e stipendioQuale contratto collettivo si applica al mio rapportoArt. 2070 c.c. e art. 36 Cost.: il CCNL scelto dal datore, i contratti pirata, il salario giusto del DL 62/2026, il minimo costituzionale, i contributi.
- Contratto, mansioni e stipendioStraordinari non pagati: la prova e il recuperoOrario e straordinario (D.Lgs. 66/2003), maggiorazioni CCNL, prova delle ore, prescrizione dalla fine del rapporto (Cass. 26246/2022), diffida accertativa, causa.