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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimenti

La domanda di cittadinanza ferma da anni: il ricorso contro il silenzio

Chi ha chiesto la cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio spesso aspetta anni senza alcuna risposta dal Ministero dell'interno. La legge fissa un termine massimo per decidere e, quando è scaduto, consente di chiedere al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere. Il giudice cambia secondo il tipo di domanda: il TAR del Lazio per la cittadinanza per residenza, il tribunale ordinario per quella per matrimonio. Questa pagina spiega i termini, come calcolarli, il ricorso, i tempi e i costi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Termine: 24 mesi prorogabili a 36 per le domande dal 20/12/2020; 48 per le precedenti.
  • Residenza: ricorso contro il silenzio al TAR del Lazio.
  • Matrimonio: azione davanti al tribunale, sezione immigrazione.
  • Quando: dopo la scadenza e non oltre un anno, finché dura il silenzio.
  • Esito: ordine di decidere, anche con un commissario ad acta.

I termini per decidere

Art. 9-ter L. 91/1992

«Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.»

Domanda presentataTermineFonte
Dal 20 dicembre 202024 mesi, prorogabili fino a 36Art. 9-ter L. 91/1992; art. 4, c. 6, D.L. 130/2020
Prima del 20 dicembre 2020 (e procedimenti in corso nell'ottobre 2018)48 mesiArt. 14, c. 2, D.L. 113/2018

Il termine decorre dalla presentazione della domanda e riguarda sia la cittadinanza per matrimonio (art. 5) sia quella per residenza (art. 9). Scaduto il termine, l'inerzia del Ministero non equivale né ad accoglimento né a rigetto: bisogna rivolgersi al giudice.

Il ricorso contro il silenzio

Per la cittadinanza per residenza, che è una concessione discrezionale, si propone ricorso contro il silenzio al TAR del Lazio, competente sugli atti del Ministero dell'interno; i decreti di inammissibilità firmati dalle prefetture si impugnano invece davanti al TAR della regione in cui ha sede la prefettura (Cons. Stato Ad. plen. 13/2021). Il ricorso non richiede una diffida preventiva e si può proporre finché dura l'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine; dopo, si può ripresentare l'istanza (artt. 31, c. 2, e 117, c. 1, c.p.a.). Il TAR decide con sentenza semplificata, ordina di provvedere di norma entro trenta giorni e può nominare un commissario ad acta (art. 117, c. 2-3); se l'ordine non è eseguito si passa al giudizio di ottemperanza. Il contributo unificato è di 300 euro (si veda la pagina sul contributo unificato).

Per la cittadinanza per matrimonio, che è un diritto soggettivo, il TAR non ha giurisdizione neppure sul silenzio (TAR Lazio 5258/2024): la controversia va davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo di dimora (artt. 3, c. 2, e 4, c. 5, D.L. 13/2017). Il ritardo può anche causare un danno risarcibile, da provare (si veda la pagina sul danno da ritardo).

  1. Recuperare ricevuta e data di presentazione della domanda, e lo stato della pratica online.
  2. Calcolare il termine applicabile: 48 mesi o 24-36 mesi.
  3. Verificare di avere ancora tutti i requisiti, a partire da reddito e residenza.
  4. Proporre il ricorso al giudice giusto entro un anno dalla scadenza.
  5. Controllare l'esecuzione dell'ordine e, se serve, chiedere il commissario ad acta.

Domande frequenti

Ho chiesto la cittadinanza per residenza tre anni fa e non so nulla: che cosa posso fare?
Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 il Ministero deve decidere entro ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei (art. 9-ter L. 91/1992). Scaduto il termine si può proporre ricorso contro il silenzio al TAR del Lazio, anche senza diffida, fino a un anno dopo la scadenza (artt. 31 e 117 c.p.a.). Se il ricorso è accolto, il TAR ordina al Ministero di decidere, di norma entro trenta giorni, e può nominare un commissario ad acta.
Il TAR può concedermi direttamente la cittadinanza?
No. La cittadinanza per residenza è una concessione discrezionale: il giudice accerta l'obbligo di provvedere e ordina di decidere, ma non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione (art. 31, c. 3, c.p.a.). Il provvedimento che arriva dopo, se negativo, si impugna a sua volta.
La mia domanda è per matrimonio: vale lo stesso ricorso?
No. La cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo e il TAR si dichiara privo di giurisdizione anche sul silenzio (TAR Lazio 5258/2024). La controversia va portata davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo in cui si ha la dimora (artt. 3, c. 2, e 4, c. 5, D.L. 13/2017).
Quanto costa e quanto dura il ricorso?
Il contributo unificato per il ricorso contro il silenzio è di 300 euro, oltre al compenso dell'avvocato; chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Il rito è accelerato: il TAR decide con sentenza in forma semplificata (art. 117 c.p.a.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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