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GuidaGuida pratica · Costi e gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio per stranieri, vittime di violenza e minori

Il patrocinio a spese dello Stato spetta a chi ha un reddito familiare fino a 13.659,64 euro, ma per tre categorie di persone le regole ordinarie non bastano o non valgono. Lo straniero deve provare i redditi prodotti all'estero con una certificazione consolare che spesso è impossibile ottenere, e la Corte costituzionale ha aperto la via dell'autocertificazione; nei procedimenti di asilo, espulsione e trattenimento il beneficio è garantito da norme speciali. La vittima di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, mutilazioni genitali e tentato femminicidio è ammessa qualunque sia il suo reddito. Il minore straniero non accompagnato ha diritto al patrocinio in ogni procedimento. Questa pagina spiega, per ciascuna situazione, quale norma si invoca, che cosa si allega e a chi si presenta l'istanza.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Stranieri: parità con il cittadino (art. 90 nel penale per il residente; art. 119 nel civile per il regolarmente soggiornante); i redditi esteri si provano con la certificazione consolare (art. 79 c. 2) o, se impossibile, con l'autocertificazione (art. 94 c. 2; Corte cost. 157/2021 per il civile).
  • Asilo, espulsione, trattenimento: patrocinio garantito da norme speciali (art. 16 D.Lgs. 25/2008; art. 18 c. 4 D.Lgs. 150/2011; artt. 13 c. 5-bis e 14 c. 4 TUI), con difensore d'ufficio e interprete.
  • Vittime di maltrattamenti, tentato omicidio e femminicidio, mutilazioni genitali, violenza sessuale, stalking, reati sessuali contro minori: ammesse senza limiti di reddito (art. 76 c. 4-ter); conflitto con i familiari: solo reddito personale (c. 4).
  • Minori stranieri non accompagnati: patrocinio in ogni procedimento (c. 4-quater).
  • Soglia ordinaria: 13.659,64 euro di reddito familiare (DM 22 aprile 2025), più 1.032,91 per familiare convivente nel penale (art. 92).

Stranieri: la prova dei redditi esteri

Art. 94, comma 2, DPR 115/2002

«In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.»

Lo straniero è equiparato al cittadino: nel processo penale per il solo fatto di risiedere nello Stato, dove la residenza è intesa come dimora effettiva e non richiede un titolo di soggiorno (art. 90); nel civile, amministrativo, contabile e tributario a condizione di essere regolarmente soggiornante «al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo», regola che vale anche per l'apolide (art. 119). L'ostacolo pratico è la prova del reddito: l'istanza contiene l'autocertificazione del reddito complessivo del nucleo (art. 79 c. 1 lett. c) e, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino extra-UE deve allegare «una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato» (c. 2). Molti consolati non rilasciano nulla, altri chiedono mesi, alcuni Stati non hanno rappresentanza o sono quelli da cui la persona è fuggita: per il penale il legislatore ha previsto fin dall'origine che l'impossibilità si superi con la dichiarazione sostitutiva (art. 94 c. 2), e se lo straniero è detenuto, arrestato, ai domiciliari o in un luogo di cura, la certificazione può essere prodotta dal difensore o da un familiare entro venti giorni (c. 3). Per il civile la stessa possibilità mancava e la Corte costituzionale, con la sentenza 157/2021, ha dichiarato illegittimo l'art. 79 c. 2 nella parte in cui non consentiva la dichiarazione sostitutiva in caso di impossibilità: oggi l'istante spiega perché non ha potuto ottenere il certificato e autocertifica i redditi esteri, sotto la responsabilità penale dell'art. 95 (falsità o omissioni punite con la reclusione da uno a cinque anni e la revoca del beneficio). Nel penale i limiti di reddito salgono di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92); nel civile il reddito del nucleo si somma senza aumenti (art. 76 c. 2). Le cause di esclusione sono le stesse dei cittadini: la condanna definitiva per reati tributari e l'assistenza di più difensori (art. 91), la presunzione di reddito superiore per i condannati per mafia, contrabbando aggravato e traffico di droga aggravato (art. 76 c. 4-bis).

I procedimenti di immigrazione

ProcedimentoNormaRegola
Ricorso contro il diniego della protezione internazionale (sezione specializzata del tribunale)Art. 16 c. 2 D.Lgs. 25/2008Ammissione alle condizioni del DPR 115; per i redditi esteri si applica l'art. 94: autocertificazione; istanza al Consiglio dell'ordine prima del ricorso, da depositare entro 30 giorni dalla notifica della decisione, 7 nei casi accelerati del regolamento UE 2024/1348 (art. 35-bis c. 2 e 2-bis)
Ricorso contro il decreto di espulsione del prefetto (giudice di pace)Art. 18 c. 4 D.Lgs. 150/2011Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio; se privo di difensore, ne riceve uno designato dal giudice tra gli iscritti alle liste d'ufficio, più l'interprete; ricorso in 20 giorni, 40 dall'estero, anche tramite il consolato; decisione in 20 giorni, atti esenti da tasse
Convalida dell'accompagnamento alla frontieraArt. 13 c. 5-bis TUIUdienza in camera di consiglio con difensore necessario; lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio, difensore designato dal giudice se ne è privo
Convalida e proroga del trattenimento nei centri (CPR)Art. 14 c. 4 TUIStessa regola: partecipazione necessaria del difensore, gratuito patrocinio, designazione d'ufficio
Minore straniero non accompagnato, ogni procedimentoArt. 76 c. 4-quater DPR 115; art. 16 c. 1 D.Lgs. 25/2008Diritto a essere informato, anche tramite il tutore, della possibilità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado
Permesso di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento (tribunale ordinario o TAR)Artt. 74 c. 2 e 119 DPR 115Regole ordinarie: reddito nei limiti, regolare soggiorno al momento del fatto, ragioni non manifestamente infondate; la pendenza della domanda di rinnovo vale come regolare soggiorno

Nei procedimenti in cui è in gioco la libertà personale o il diritto d'asilo il patrocinio non dipende dalla regolarità del soggiorno, che sarebbe un controsenso: chi contesta l'espulsione o il trattenimento è per definizione senza titolo. Il difensore designato dal giudice nelle convalide è pagato dallo Stato secondo le regole del patrocinio, e l'interprete è a carico dell'erario. Nei ricorsi contro il diniego dell'asilo l'istanza al Consiglio dell'ordine va presentata subito, perché il termine di trenta giorni per il ricorso (sette nei casi accelerati) non si sospende; se il Consiglio non ha ancora deciso, il ricorso si deposita comunque e l'ammissione, anche successiva, copre gli atti compiuti. Per le cause sul permesso di soggiorno, il ricongiungimento o la cittadinanza valgono invece le regole ordinarie dell'art. 119, e la regolarità del soggiorno si valuta al momento in cui è sorto il rapporto: chi aveva un permesso quando ha chiesto il rinnovo e ha ricevuto il diniego è regolarmente soggiornante ai fini della causa.

Le vittime: senza limiti di reddito

Art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002

«La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.»

La deroga vale per la persona offesa nel processo penale, dalla denuncia alla costituzione di parte civile fino all'esecuzione; la sua estensione al giudizio civile di risarcimento per gli stessi fatti non è scritta nella norma e viene decisa caso per caso dai Consigli dell'ordine e dai giudici; per la separazione, il divorzio e le cause sui figli tra la vittima e l'autore della violenza non c'è deroga, ma opera la regola del reddito personale: quando gli interessi dell'istante sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi si tiene conto solo del suo reddito, non di quello del coniuge (art. 76 c. 4), e la vittima che non lavora rientra quasi sempre nei limiti. L'elenco è tassativo e comprende, dopo la legge 181/2025 sul femminicidio, anche il tentato femminicidio dell'art. 577-bis; per il tentato omicidio la deroga richiede l'aggravante del rapporto familiare o affettivo (art. 577 c. 1 n. 1). Il lavoratore straniero vittima di caporalato (art. 603-bis) che «contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili» è ammesso alle stesse condizioni, e può chiedere il permesso di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUI) o per violenza domestica (art. 18-bis), che si ottengono con il parere dell'autorità giudiziaria. La persona offesa ammessa sceglie il difensore tra gli iscritti alle liste del patrocinio; il difensore è pagato dallo Stato con il decreto di liquidazione e non può chiedere nulla alla vittima (art. 85); nel penale l'istanza si presenta al giudice che procede, che decide in dieci giorni (art. 96), e la vittima non deve documentare il reddito ma solo la qualità di persona offesa (denuncia, querela, iscrizione della notizia di reato).

Come si presenta l'istanza

  1. Individuare la norma: regola ordinaria (13.659,64 euro), deroga per le vittime (c. 4-ter), reddito personale per conflitto (c. 4), minore non accompagnato (c. 4-quater), norme speciali per asilo, espulsione e trattenimento.
  2. Redigere l'istanza (art. 79): richiesta e processo, generalità e codici fiscali del nucleo, autocertificazione del reddito complessivo, impegno a comunicare le variazioni; nel civile anche i fatti, il diritto e le prove (art. 122); firma autenticata dal difensore (art. 78).
  3. Redditi esteri: certificazione consolare, oppure dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei motivi di impossibilità (art. 94 c. 2; Corte cost. 157/2021).
  4. Depositare: nel penale al giudice procedente (o al PM nelle indagini), decisione in 10 giorni; nel civile e amministrativo al Consiglio dell'ordine del luogo del giudice competente, ammissione provvisoria in 10 giorni, poi conferma del giudice.
  5. Dopo l'ammissione: l'ufficio finanziario controlla i redditi dichiarati (art. 98); le variazioni rilevanti vanno comunicate entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno; la falsità comporta revoca, recupero delle somme e processo penale (art. 95).

Straniero, vittima o minore, il diritto alla difesa non dipende dal portafoglio: chi non può ottenere il certificato consolare autocertifica, chi ha subito violenza domestica o sessuale è ammesso qualunque sia il suo reddito, chi contesta un'espulsione o chiede asilo ha un difensore pagato dallo Stato. Le regole generali sono nelle pagine sul gratuito patrocinio nel civile e sul gratuito patrocinio nel penale; i diritti della vittima nel processo sono nella pagina su persona offesa e parte civile.

Domande frequenti

Sono extracomunitario e il mio consolato non rilascia il certificato sui redditi: posso avere il gratuito patrocinio?
Sì. Nel penale l'art. 94 c. 2 DPR 115/2002 prevede che, se è impossibile ottenere la certificazione consolare, la si sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; per il civile la Corte costituzionale (sentenza 157/2021) ha dichiarato illegittimo l'art. 79 c. 2 nella parte in cui non lo consentiva. Nell'istanza si dichiara l'impossibilità (consolato che non rilascia, tempi incompatibili, paese senza rappresentanza o in conflitto) e si autocertificano i redditi esteri, sapendo che la falsità è reato (art. 95).
Sono vittima di maltrattamenti dal marito e lavoro: supero il limite di reddito. Ho diritto all'avvocato gratuito?
Sì, per due ragioni: i maltrattamenti (art. 572 c.p.) sono tra i reati dell'art. 76 c. 4-ter per i quali la persona offesa è ammessa anche in deroga ai limiti di reddito; e in ogni caso, quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli del familiare convivente, conta solo il tuo reddito personale, non quello del nucleo (c. 4). L'ammissione copre il processo penale e la costituzione di parte civile; per la causa civile di risarcimento e per la separazione l'istanza va al Consiglio dell'ordine, con il solo reddito personale se sei in conflitto con il coniuge convivente.
Il richiedente asilo a cui è stata negata la protezione può ricorrere gratis?
Sì: l'art. 16 c. 2 D.Lgs. 25/2008 ammette al patrocinio chi impugna la decisione della commissione territoriale alle condizioni del DPR 115, e per i redditi prodotti all'estero rinvia all'art. 94, quindi basta l'autocertificazione. L'istanza si presenta al Consiglio dell'ordine del tribunale competente (sezione specializzata) prima del ricorso, che va depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione (7 giorni nei casi accelerati del regolamento UE 2024/1348, art. 35-bis c. 2-bis, come riscritto dal D.L. 100/2026).
Contro un decreto di espulsione serve un avvocato e chi lo paga?
Il ricorso al giudice di pace va proposto entro 20 giorni dalla notifica (40 se si è all'estero, anche tramite il consolato) e il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio; se non ha un difensore il giudice ne designa uno d'ufficio e, se serve, un interprete (art. 18 c. 4 D.Lgs. 150/2011). Lo stesso vale nelle udienze di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento nei CPR (artt. 13 c. 5-bis e 14 c. 4 TUI).
Un minore straniero arrivato da solo ha diritto a un avvocato?
Sì, in ogni procedimento in cui è coinvolto a qualsiasi titolo: ha diritto di essere informato, anche tramite il tutore, della possibilità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado (art. 76 c. 4-quater), senza che rilevino redditi che di regola non ha. Per i minori non soli conta il reddito dei genitori conviventi, salvo il conflitto di interessi con loro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
  • Il procedimento penaleIl gratuito patrocinio nel processo penaleChi può chiederlo (indagato, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile), limite di reddito e aumento per i conviventi, reddito da considerare (anche non tassato), vittime senza limiti di reddito, esclusi e presunzione per i condannati per mafia e droga, domanda e decisione in 10 giorni, difensore dall'elenco, che cosa copre e che cosa no, comunicazione delle variazioni, revoca e recupero, sanzioni per le false dichiarazioni, spese in caso di condanna.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
  • Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.