In breve
- Lecito (art. 13 c. 3 L. 247/2012): compenso a tempo, forfettario, per fasi, e a percentuale sul valore dell'affare o su ciò che il cliente ricaverà; compenso condizionato al successo; palmario.
- Vietato (c. 4): il patto con cui l'avvocato riceve come compenso una quota del bene conteso o della ragione litigiosa.
- Forma: patto scritto a pena di nullità (art. 2233 c. 3 c.c.); preventivo scritto obbligatorio (c. 5).
- Equità: anche il patto lecito è sindacabile se la percentuale era sproporzionata alla firma (SU 25012/2014; Cass. 30837/2019).
- Se nullo: compenso secondo i parametri (DM 55/2014); restituzione dell'eccedenza; illecito disciplinare.
La regola e la sua storia
«3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.»
Il compenso dell'avvocato è materia di contratto: il codice civile lo vuole adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e, per gli avvocati, scritto a pena di nullità (art. 2233 c. 2-3), e la legge professionale del 2012 ne fissa le forme lecite e l'unico divieto. Fino al 2006 il codice vietava all'avvocato qualsiasi patto relativo ai beni in lite, e la giurisprudenza vi faceva rientrare anche i compensi percentuali; il decreto Bersani abrogò il divieto e per sei anni il patto di quota lite fu libero; la legge 247/2012 ha scelto una via intermedia, ricostruita dalla Cassazione (17726/2018): il compenso può essere pattuito «a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene» il cliente, anche in termini non patrimoniali, e quindi può essere legato al risultato, ma è vietato il patto con cui l'avvocato riceve «una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa». La differenza sta nell'oggetto del compenso: nel patto a percentuale l'avvocato è creditore di una somma di denaro calcolata su un valore, e il cliente resta l'unico titolare del bene; nel patto di quota lite l'avvocato acquista una parte del bene o del diritto conteso, diventa cointeressato nella lite e perde l'indipendenza che la deontologia gli impone. Sono quindi leciti il compenso condizionato al successo, la percentuale sull'incasso, il palmario come premio aggiuntivo per l'esito favorevole; sono vietati la cessione all'avvocato di una quota dell'immobile rivendicato, del credito o del risarcimento in natura, la partecipazione agli utili dell'affare che ne fa un socio. Il patto va scritto, di regola nella lettera d'incarico, e accompagnato dal preventivo obbligatorio che distingue oneri, spese e compenso (c. 5); in mancanza di patto scritto valgono i parametri del decreto ministeriale (c. 6).
Il controllo di equità e le conseguenze della nullità
| Patto | Valido? | Che cosa succede |
|---|---|---|
| Percentuale scritta sul valore dell'affare o sull'incasso, proporzionata | Sì | Dovuta come pattuita, di regola sull'importo effettivamente riscosso; spese vive a parte se previsto |
| Compenso solo in caso di vittoria («no win no fee») con percentuale ragionevole | Sì | Nulla è dovuto se la causa è persa, salvo le spese vive e ciò che il contratto prevede per transazione o revoca |
| Palmario (premio per il successo) in aggiunta al compenso ordinario | Sì, se proporzionato | Dovuto al verificarsi dell'esito; riducibile se eccessivo |
| Percentuale scritta ma sproporzionata al momento della stipula (lite semplice, valore alto, rischio nullo) | Sindacabile | Il giudice e l'ordine valutano l'equità con il metro delle tariffe di mercato, della complessità, del valore e del rischio; riduzione e illecito disciplinare (SU 25012/2014; Cass. 30837/2019) |
| Quota del bene o del diritto conteso (immobile, credito, risarcimento in natura, utili dell'affare) | No, nullo | Nessun diritto alla quota; compenso secondo i parametri; restituzione dell'eccedenza; illecito disciplinare |
| Patto verbale | No, nullo | Compenso secondo i parametri (art. 2233 c. 3 c.c.; art. 13 c. 6) |
| Patto con il cliente ammesso al gratuito patrocinio | No, nullo | Grave illecito disciplinare; nessun compenso dal cliente (art. 85 DPR 115/2002) |
| Compenso calcolato sulla somma «richiesta» invece che su quella ottenuta | Ammissibile ma pericoloso | Deve essere chiaro e proporzionato; in dubbio si interpreta a favore del cliente |
Le Sezioni Unite del 2014 (sentenza 25012), decidendo un caso disciplinare su un patto firmato nel periodo di liberalizzazione, hanno affermato un principio che vale anche oggi per i patti leciti: l'aleatorietà del compenso legato al risultato non esclude la valutazione della sua equità, e occorre verificare se la stima fatta dalle parti al momento della conclusione dell'accordo era ragionevole o invece sproporzionata per eccesso rispetto alle tariffe di mercato, considerando il valore e la complessità della lite, la natura della prestazione e il rischio assunto; la Cassazione (30837/2019) ha ribadito che la ragionevolezza si giudica al momento della stipula, non con il senno di poi. In concreto una percentuale alta è giustificata quando l'avvocato assume il rischio di lavorare anni senza compenso in una causa incerta, e non lo è quando il credito è documentato e la causa è di routine; la valutazione considera anche se il cliente aveva alternative e se il preventivo lo ha informato. Quando il patto è nullo, per il divieto della quota lite, per la mancanza della forma scritta o per la sproporzione che ne travolge la validità, l'avvocato non resta senza compenso: ha diritto a quello liquidato secondo i parametri del DM 55/2014 per l'attività effettivamente svolta, dal giudice o con il parere dell'ordine, e il cliente che ha pagato di più può ripetere l'eccedenza; sul piano disciplinare il patto vietato e il compenso sproporzionato sono illeciti, così come l'accaparramento di clientela con promesse di compensi solo in caso di vittoria fatte come pubblicità ingannevole. Un ultimo chiarimento riguarda le spese liquidate dal giudice: la condanna della controparte alle spese non sostituisce il patto tra cliente e avvocato, che seguono criteri diversi (Cass. 25992/2018); il contratto deve dire se le spese recuperate si imputano al compenso o restano al cliente.
Come si scrive un patto a percentuale che regge
- Forma: per iscritto nella lettera d'incarico, con il preventivo che distingue compenso, spese e oneri.
- Base di calcolo: percentuale sull'importo effettivamente incassato (capitale, interessi, spese?) al netto delle spese vive, non sul richiesto; eventuale minimo garantito o compenso fisso ridotto più percentuale.
- Casi particolari: esito parziale, transazione, revoca o rinuncia all'incarico, cambio di avvocato, controparte insolvente; in questi casi compenso a parametri o percentuale ridotta.
- Proporzione: percentuale coerente con rischio, durata e complessità; per le cause semplici o i crediti documentati preferire i parametri o una percentuale bassa.
- Mai: quote del bene, cessioni del credito o dell'immobile all'avvocato, patti con chi ha il gratuito patrocinio, accordi verbali.
Il compenso legato al risultato è lecito e spesso utile, purché resti un credito in denaro proporzionato e scritto: la quota del bene è vietata e nulla, e la percentuale eccessiva viene ridotta. I parametri che valgono senza patto sono nella pagina su quanto costa un avvocato; l'obbligo del preventivo nella pagina sul preventivo obbligatorio; la contestazione della parcella nella pagina sulla parcella contestata; il rapporto con le spese liquidate nella pagina su chi paga l'avvocato se si vince.
Domande frequenti
L'avvocato mi propone di pagarlo solo se vinco, con il 25% di quanto otterrò: è legale?
Qual è la differenza tra percentuale e quota lite?
Che cos'è il palmario?
Ho firmato un patto di quota lite prima della causa e ora l'avvocato pretende un terzo della casa: devo dargliela?
Il patto a percentuale vale anche se l'avvocato è pagato dallo Stato o dalla controparte?
Fonti normative
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso (c. 3-4)
- Art. 2233 c.c. — Compenso del professionista intellettuale
- Art. 85 DPR 115/2002 — Divieto di percepire compensi nel gratuito patrocinio
- DM 55/2014 — Parametri per la liquidazione dei compensi forensi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioDal 2017 l'avvocato deve comunicare per iscritto il costo prevedibile (art. 13, c. 5, L. 247/2012): compenso, spese vive e forfettarie, oneri.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaAccordo scritto e preventivo, parametri DM 55/2014, conciliazione all'ordine, parere di congruità.
- Costi e gratuito patrocinioSe vinco, chi paga il mio avvocato?La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) copre i parametri, non tutta la parcella: compensazione, liquidazione, quota lite vietata, gratuito patrocinio, assolti.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa lettera d'incarico e la procura alle litiContratto con preventivo scritto obbligatorio (art. 13 L. 247/2012) e procura alle liti (art. 83 c.p.c.): poteri, atti riservati, revoca e rinuncia.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoEsposto al Consiglio dell'ordine e procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina (L. 247/2012), sanzioni da avvertimento a radiazione.