In breve
- Chi (art. 97 c.p.p.): avvocato dell'elenco nazionale assegnato a chi non ha un difensore di fiducia; stessi diritti e doveri; obbligo di difendere.
- Costa: l'assistito paga il compenso ai parametri, come per qualsiasi avvocato.
- Se non paga (art. 116 DPR 115/2002): il giudice liquida, lo Stato anticipa e recupera con la cartella; niente recupero se c'è il gratuito patrocinio.
- Gratuito solo con il gratuito patrocinio: reddito fino a 13.659,64 euro (+1.032,91 per familiare nel penale).
- Cambiare: nominando un difensore di fiducia in qualsiasi momento; sostituzione d'ufficio solo per giustificato motivo.
Chi è il difensore d'ufficio
«L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. [...] Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.»
Nel processo penale nessuno può restare senza difensore: se l'indagato o l'imputato non ne nomina uno, o quello nominato rinuncia o viene revocato, l'autorità gliene assegna uno d'ufficio. La designazione non è più affidata alla scelta del giudice ma a un ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine, che attinge all'elenco nazionale tenuto dal Consiglio nazionale forense secondo turni di reperibilità e criteri di prossimità (art. 97 c. 2). Per entrare nell'elenco l'avvocato deve aver frequentato un corso biennale di formazione penale di almeno 90 ore con esame finale, oppure essere iscritto all'albo da almeno cinque anni con esperienza penale documentata, oppure avere il titolo di specialista in diritto penale, e per restarvi non deve avere sanzioni disciplinari e deve aggiornarsi (art. 29 disp. att.). Il difensore d'ufficio ha gli stessi poteri e doveri di quello di fiducia: partecipa agli atti, può svolgere indagini difensive, propone impugnazioni, ha diritto ai colloqui con l'arrestato; ha in più l'obbligo di prestare il patrocinio, che non può rifiutare, e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Quando all'atto il difensore designato non è reperibile o non compare, l'autorità nomina un sostituto immediatamente reperibile (c. 4). L'assistito può sempre nominare un difensore di fiducia, anche a processo iniziato, e in quel momento il difensore d'ufficio cessa (c. 6).
Che cosa costa e chi paga
| Situazione | Chi paga | Norma |
|---|---|---|
| Assistito con reddito sopra la soglia | L'assistito, secondo i parametri forensi, come per il difensore di fiducia; il difensore può agire per il recupero | DM 55/2014; art. 2233 c.c. |
| Assistito che non paga dopo i tentativi di recupero | Il giudice liquida l'onorario nei limiti dei valori medi dei parametri (art. 82) e lo Stato anticipa; poi ripete dall'assistito con la riscossione | Artt. 116 e 82 DPR 115/2002 |
| Assistito ammesso al gratuito patrocinio | Lo Stato, con compensi ridotti della metà; nessun recupero verso l'assistito | Artt. 74 ss., 130 DPR 115/2002 |
| Imputato irreperibile | Lo Stato anticipa; ripete se l'assistito si rende reperibile | Art. 117 |
| Minorenne | Lo Stato anticipa; ripete dal minore e dai familiari se superano i limiti di reddito accertati dal magistrato | Art. 118 |
| Liquidazione contestata | Opposizione al decreto di pagamento | Art. 84 DPR 115/2002 |
Il difensore d'ufficio non è un funzionario pagato dallo Stato: è un libero professionista che presta un servizio obbligatorio e ha diritto al compenso da chi ha assistito. La legge gli dà una garanzia in più rispetto al collega di fiducia: se dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito, di regola con la richiesta di pagamento e il decreto ingiuntivo rimasto infruttuoso o la constatazione dell'assenza di beni, chiede al magistrato la liquidazione, che avviene nei limiti dei valori medi dei parametri tenuto conto dell'impegno, e lo Stato anticipa la somma (art. 116 c. 1). A quel punto lo Stato ha diritto di ripetere dall'assistito quanto ha pagato, e lo fa attraverso l'iscrizione a ruolo e la cartella, salvo che l'assistito chieda e ottenga l'ammissione al gratuito patrocinio (c. 2). Per l'assistito la differenza è quindi tra pagare il difensore a parcella, negoziabile, o pagare lo Stato a cartella, con aggio e interessi, e la seconda strada non è mai conveniente. Il difensore, dal canto suo, può concordare il compenso per iscritto come qualsiasi avvocato e deve informare l'assistito della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio: quando l'ufficio è davvero gratuito
Il patrocinio a spese dello Stato è l'unico modo per non pagare il difensore, d'ufficio o di fiducia. Nel penale spetta a chi ha un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 euro, limite aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente, e con l'esclusione di chi è già stato condannato per alcuni reati di criminalità organizzata o di evasione (artt. 76 e 91 DPR 115/2002); si chiede con un'istanza al giudice che procede, con autocertificazione del reddito, e può essere presentata in ogni stato e grado, anche dopo la nomina d'ufficio. Con l'ammissione lo Stato paga il difensore con compensi ridotti della metà rispetto ai parametri (art. 130), e all'assistito non è chiesto nulla, nemmeno in caso di condanna; la revoca è possibile se il reddito supera i limiti o se l'autocertificazione era falsa, con la ripetizione delle somme. Il difensore d'ufficio già liquidato ex art. 116 non viene pagato due volte: l'ammissione al patrocinio fa venire meno il recupero dello Stato. Chi ha un reddito appena superiore alla soglia non ha alternative al pagamento, ma può concordare il compenso e rateizzarlo.
Che cosa fare
- Appena si riceve la designazione: annotare nome e recapiti del difensore d'ufficio, chiamarlo, fissare un incontro e consegnargli i documenti; chiedere che cosa costa.
- Se il reddito è sotto la soglia: presentare subito l'istanza di gratuito patrocinio al giudice, con l'autocertificazione; il difensore la può redigere.
- Se si preferisce un altro avvocato: nominare il difensore di fiducia con dichiarazione al giudice o alla polizia; il difensore d'ufficio ha comunque diritto al compenso per l'attività svolta.
- Se arrivano richieste di pagamento: rispondere, concordare il compenso o contestarlo; non ignorarle, perché il passo successivo è la liquidazione con recupero dello Stato.
- Se arriva la cartella dello Stato: verificare se c'erano i requisiti per il patrocinio e chiederlo; altrimenti rateizzare; opporsi solo per vizi della liquidazione entro i termini dell'art. 84.
L'avvocato d'ufficio è un diritto, non un regalo: chi lo riceve lo paga, salvo che lo Stato accetti di pagarlo per lui. La scelta tra fiducia e ufficio è nella pagina su difensore di fiducia e d'ufficio; requisiti e domanda nella pagina sul gratuito patrocinio nel processo penale; i parametri con cui si calcola il compenso nella pagina su quanto costa un avvocato; il primo atto in cui il difensore d'ufficio compare di solito nella pagina sull'arresto in flagranza.
Domande frequenti
Mi hanno assegnato un avvocato d'ufficio: devo pagarlo?
Non ho pagato e ora mi arriva una cartella dallo Stato: perché?
Posso cambiare il difensore d'ufficio?
Il difensore d'ufficio è meno bravo?
Fonti normative
- Art. 97 c.p.p. — Difensore di ufficio
- Art. 98 c.p.p. — Patrocinio dei non abbienti
- Art. 29 disp. att. c.p.p. — Elenchi dei difensori di ufficio
- Art. 116 DPR 115/2002 — Liquidazione al difensore di ufficio
- Art. 117 DPR 115/2002 — Difensore di ufficio dell'irreperibile
- Art. 118 DPR 115/2002 — Difensore di ufficio del minore
- Art. 82 DPR 115/2002 — Onorario e spese del difensore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleDifensore di fiducia e difensore d'ufficioIl difensore nel processo penale: nomina di fiducia (fino a due), difensore d'ufficio dall'elenco nazionale e chi lo paga, poteri, revoca e rinuncia.
- Il procedimento penaleIl gratuito patrocinio nel processo penalePatrocinio a spese dello Stato nel penale: reddito 13.659,64 euro più 1.032,91 per convivente, vittime di violenza senza limiti, esclusi.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.