In breve
- Chi perde rimborsa a chi vince le spese e il compenso dell'avvocato, liquidati dal giudice con i parametri del DM 55/2014 (art. 91 c.p.c.).
- Le spese liquidate non sono la parcella: il cliente paga al proprio avvocato il compenso pattuito e incassa dalla controparte quanto liquidato, di regola meno.
- Il giudice può compensare (art. 92): soccombenza reciproca, questione nuova, cambio di giurisprudenza, altre gravi ragioni; conciliazione = spese compensate.
- Distrazione (art. 93): la controparte paga direttamente l'avvocato non ancora pagato dal cliente.
- Controparte insolvente: il rimborso resta sulla carta e il cliente paga comunque il proprio avvocato.
La regola: chi perde rimborsa chi vince
«Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.»
La condanna alle spese segue la soccombenza: chi ha torto rimborsa a chi ha ragione il contributo unificato, le spese vive (notifiche, marche, copie, consulenze tecniche d'ufficio) e il compenso dell'avvocato, che il giudice liquida applicando le tabelle del decreto ministeriale sui parametri forensi (DM 55/2014, aggiornato nel 2018 e nel 2022): per ogni fase del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) un valore medio secondo lo scaglione di valore della causa, aumentabile fino al 50% o riducibile fino al 50% secondo complessità, urgenza, risultato e qualità degli atti (art. 4), più il 15% di spese generali (art. 2), la cassa previdenziale del 4% e l'IVA se il vincitore non può detrarla. Il valore della causa, per la liquidazione a carico del soccombente, è di regola quello della somma attribuita, non di quella domandata (art. 5). Il giudice può escludere le spese eccessive o superflue e condannare chi ha violato il dovere di lealtà anche se ha vinto (art. 92 c. 1). Nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro le spese liquidate non possono superare il valore della domanda (art. 91 c. 4). La regola vale per ogni grado e per ogni tipo di giudizio civile, con adattamenti nel processo del lavoro (dove il lavoratore soccombente è spesso esonerato se la sua posizione non era manifestamente infondata) e in quello amministrativo e tributario.
Spese liquidate e parcella: due conti diversi
Qui nasce l'equivoco più diffuso. La liquidazione del giudice regola il rapporto tra le parti del processo: quanto il soccombente deve al vincitore a titolo di rimborso. Il rapporto tra il cliente e il suo avvocato è regolato dal contratto d'opera professionale: il compenso pattuito per iscritto all'incarico, che la legge lascia libero (a tempo, forfettario, per fasi, a percentuale sul valore dell'affare, art. 13 c. 3 L. 247/2012), con il preventivo scritto obbligatorio (c. 5) e, in mancanza di accordo, i parametri ministeriali (c. 6). I due conti coincidono solo per caso: il giudice applica i valori medi, spesso ridotti, sul valore effettivo della decisione; l'avvocato ha pattuito con il cliente in base all'impegno previsto. Il cliente vincitore paga quindi la parcella e incassa dalla controparte le spese liquidate, trattenendo la differenza se le spese liquidate sono superiori (raro) o pagandola se sono inferiori (frequente). L'avvocato può chiedere al cliente meno di quanto liquidato, non di più di quanto pattuito. Se il compenso non era stato concordato per iscritto, si applicano anche tra cliente e avvocato i parametri, con il valore della domanda (art. 5 c. 2 DM 55/2014) e senza le riduzioni tipiche della liquidazione giudiziale: la parcella risulta di regola un po' più alta della liquidazione. Chiedere all'avvocato, nel preventivo, una stima delle spese che il giudice potrebbe liquidare è il modo per sapere prima quanto della parcella resterà a carico anche in caso di vittoria.
| Esito | Chi paga il mio avvocato | Che cosa incasso |
|---|---|---|
| Vittoria piena con condanna alle spese | Io, la parcella pattuita | Dalla controparte le spese liquidate (contributo, spese vive, compenso a parametri, 15%, CPA, IVA se non detraibile), se solvibile |
| Vittoria con spese compensate (parziale soccombenza, questione nuova, altre gravi ragioni) | Io, la parcella | Nulla, o la parte non compensata |
| Vittoria con distrazione (art. 93) | La controparte paga direttamente al mio avvocato le spese liquidate; io pago la differenza fino alla parcella | Nulla direttamente |
| Sconfitta | Io, la parcella; più le spese liquidate a favore della controparte | Nulla |
| Transazione o conciliazione | Io, secondo l'accordo con l'avvocato; salvo patto le spese tra le parti sono compensate; solidarietà delle parti verso tutti gli avvocati (art. 13 c. 8 L. 247) | Secondo la transazione |
| Vittoria con gratuito patrocinio | Lo Stato paga l'avvocato; il cliente nulla | Le spese liquidate vanno allo Stato (art. 133 DPR 115/2002) |
| Lite temeraria della controparte (art. 96) | Io, la parcella | Spese più risarcimento e somma equitativa; la controparte paga anche 500-5.000 euro alla cassa delle ammende |
Quando il giudice compensa
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
La compensazione è l'eccezione che svuota la vittoria: il giudice decide che ciascuno si tenga le proprie spese. I casi legali sono la soccombenza reciproca (il vincitore ha perso su qualche domanda o ha ottenuto molto meno di quanto chiedeva), l'assoluta novità della questione e il mutamento della giurisprudenza; la Corte costituzionale (sent. 77/2018) ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», da motivare espressamente, come la particolare incertezza della lite o la condotta processuale delle parti. La compensazione può essere parziale (per esempio due terzi a carico del soccombente) e deve essere motivata: la sentenza che compensa senza dire perché è impugnabile sul capo delle spese. Se le parti si conciliano davanti al giudice, le spese si intendono compensate salvo che il verbale disponga altrimenti (c. 3). Per il cliente la compensazione significa che la parcella del proprio avvocato resta interamente a suo carico anche se ha vinto nel merito: è il rischio da mettere in conto nelle cause con esito incerto o con molte domande.
Distrazione, insolvenza, transazione
L'avvocato «antistatario» è quello che dichiara in giudizio di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e chiede che il giudice li distragga a suo favore (art. 93): la sentenza condanna il soccombente a pagare direttamente a lui. Per il cliente non cambia il totale: paga al proprio avvocato la differenza tra la parcella e quanto questi incassa dalla controparte; se ha già pagato tutto, chiede la revoca della distrazione con il procedimento di correzione. La distrazione tutela l'avvocato contro il cliente che incassa le spese e non lo paga. L'insolvenza della controparte è il rischio maggiore: la condanna alle spese è un titolo esecutivo, ma se il soccombente non ha beni il credito non si incassa, e il cliente ha comunque il debito verso il proprio avvocato; la valutazione della solvibilità della controparte (visure, protesti, pignoramenti) va fatta prima di iniziare, e nelle cause contro soggetti a rischio si concordano compensi che tengano conto dell'incertezza dell'incasso, anche con una quota a esito. La transazione ha una regola propria: quando una controversia in corso viene definita con un accordo, in qualsiasi forma, «le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori» (art. 13 c. 8 L. 247/2012), salvo rinuncia espressa: la controparte con cui si transige può trovarsi a pagare l'avvocato dell'altro, e viceversa; per questo le transazioni prevedono di regola la rinuncia al beneficio della solidarietà e la clausola sulle spese. Il compenso «subordinato all'esito» è lecito nella forma della percentuale sul valore dell'affare (c. 3), non in quella della quota del bene litigioso (patto di quota lite, vietato dal c. 4); con i clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, PA) vale la disciplina dell'equo compenso della L. 49/2023, che rende nulle le pattuizioni sotto i parametri.
Il penale e il gratuito patrocinio
Nel processo penale la persona offesa costituita parte civile ottiene, con la condanna dell'imputato, la liquidazione delle spese di costituzione e difesa a carico di questo (art. 541 c.p.p.), con la stessa distanza tra liquidazione e parcella; se l'imputato è assolto, la parte civile può essere condannata alle spese solo in caso di colpa grave. L'imputato assolto non ha diritto al rimborso delle spese di difesa, salvo la riparazione per l'ingiusta detenzione e le ipotesi speciali (rimborso fino a 10.500 euro per gli assolti con sentenza definitiva ex L. 178/2020, per i processi definiti dal 2021, nei limiti del fondo). Chi è ammesso al gratuito patrocinio non paga il proprio avvocato, che è liquidato dallo Stato con i parametri ridotti (art. 82 DPR 115/2002) e non può chiedere altro al cliente a pena di illecito disciplinare; se l'ammesso vince, le spese liquidate a suo favore sono pagate dal soccombente allo Stato (art. 133) e, se la vittoria lo ha messo in condizione di pagare, lo Stato può rivalersi sull'ammesso stesso (art. 134). La pagina sul gratuito patrocinio spiega i limiti di reddito.
Che cosa chiedere prima di iniziare
- Preventivo scritto con il compenso per fase, le spese vive stimate, il contributo unificato e la stima di ciò che il giudice potrebbe liquidare in caso di vittoria (preventivo obbligatorio).
- Rischio di compensazione: la causa ha più domande? La questione è nuova? Quanto è probabile una vittoria parziale?
- Solvibilità della controparte: visure e verifiche prima di investire; senza patrimonio, la condanna alle spese vale poco.
- Distrazione: chiarire se l'avvocato la chiederà e come si regoleranno gli incassi.
- Transazione: prevedere nell'accordo la clausola sulle spese e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 c. 8; concordare con l'avvocato il compenso in caso di chiusura anticipata.
- Dopo la sentenza: notificarla con precetto per riscuotere le spese; contestare la liquidazione o la compensazione immotivata con l'impugnazione del capo delle spese.
La risposta alla domanda del titolo è dunque: il mio avvocato lo pago io, e se vinco la controparte mi rimborsa una parte, calcolata dal giudice, che incasso se la controparte ha di che pagare. Le regole della condanna alle spese sono nella pagina su chi paga le spese di una causa; i parametri in cifre nella pagina su quanto costa un avvocato; le contestazioni sul compenso nella pagina sulla parcella contestata.
Domande frequenti
Ho vinto e il giudice ha liquidato 3.000 euro di spese, ma il mio avvocato me ne chiede 5.000: è corretto?
Le spese sono state compensate: che cosa significa per me?
La controparte è stata condannata alle spese ma non ha nulla: chi paga?
Che cos'è la «distrazione delle spese» che vedo in sentenza?
Abbiamo transato prima della sentenza «a spese compensate»: devo ancora pagare il mio avvocato?
Fonti normative
- Art. 91 c.p.c. — Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. — Compensazione delle spese
- Art. 93 c.p.c. — Distrazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. — Responsabilità aggravata
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso
- DM 10 marzo 2014, n. 55 — Parametri per la liquidazione dei compensi (artt. 2, 4, 5)
- Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77 — Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioLa norma (art. 13, comma 5, L. 247/2012), che cosa deve contenere (complessità, oneri prevedibili, compenso, spese vive, spese forfettarie del 15%, IVA e cassa), le forme del compenso (a fase, a ore, forfait, percentuale, divieto di quota lite), preventivo di massima e integrazioni, se manca l'accordo scritto: i parametri ministeriali, contestare la parcella (conciliazione all'ordine, parere di congruità, opposizione), consigli.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaDa dove partire (art. 13 L. 247/2012: compenso pattuito di regola per iscritto al conferimento dell'incarico, libero nella forma, a tempo, forfetario, per fasi, a percentuale sul valore, vietato il patto di quota lite sul bene; c. 5: obbligo di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese e compenso; art. 2233 c. 3 c.c.: nulli i patti sui compensi non scritti; senza accordo scritto valgono i parametri del DM 55/2014, c. 6; l'accordo scritto vincola anche se superiore ai parametri, salvo lesione del decoro o vessatorietà per il consumatore; preventivo di massima e integrazioni per attività ulteriori), i parametri (DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022: tabelle per tipo di giudizio, fase (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e scaglione di valore; art. 4: aumento fino al 50% e riduzione fino al 50% secondo urgenza, pregio, difficoltà, risultati; +30% per gli atti telematici ben strutturati; art. 2: spese forfettarie 15% del compenso, oltre a IVA 22% e CPA 4%; art. 20: stragiudiziale con la tabella 25; art. 12: più difensori; art. 5: valore della causa secondo il c.p.c.; per la liquidazione giudiziale il giudice non scende sotto i minimi salvo motivazione, e i parametri sono il riferimento anche nella contestazione), come si contesta (richiesta di specifica della parcella per voci, fasi e ore; verifica di duplicazioni e di attività non svolte; art. 13 c. 9: conciliazione davanti al consiglio dell'ordine su richiesta di cliente o avvocato, e parere di congruità che l'ordine rilascia solo su richiesta dell'iscritto, art. 29 c. 1 lett. l, non vincolante per il giudice e senza contraddittorio pieno, ma necessario per il decreto ingiuntivo; mediazione volontaria; organismo dell'ordine), se arriva il decreto ingiuntivo (art. 636 c.p.c.: parcella sottoscritta e parere dell'ordine; il giudice si attiene al parere nei limiti della somma; opposizione entro 40 giorni; per le prestazioni giudiziali civili, art. 14 D.Lgs. 150/2011: rito semplificato davanti al giudice del processo in cui l'avvocato ha lavorato, tribunale monocratico, parti anche personalmente, sentenza non appellabile ma ricorribile in cassazione; Cass. SU 4485/2018: il rito speciale copre tutte le contestazioni sul compenso per le prestazioni giudiziali, anche quelle sull'esistenza del rapporto, salvo le domande diverse; per le prestazioni stragiudiziali e penali il rito ordinario o il decreto ingiuntivo ordinario; il cliente può contestare l'inadempimento dell'avvocato in via riconvenzionale o con azione separata), la prescrizione (artt. 2956 n. 2 e 2957 c.c.: prescrizione presuntiva di tre anni dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, dall'ultima prestazione per gli affari non terminati: presunzione di pagamento vinta solo dal giuramento del cliente o dalla sua ammissione; prescrizione ordinaria decennale se il credito è riconosciuto per iscritto o accertato; gli acconti interrompono), le difese di merito (attività non svolta o non necessaria, duplicazione di voci, fasi non tenute, spese non documentate, mancanza del preventivo scritto come inadempimento che riduce o esclude il compenso secondo la giurisprudenza in evoluzione, mandato revocato o rinunciato con compenso solo per l'opera prestata, negligenza professionale con eccezione di inadempimento e risarcimento, art. 2236 c.c.), gli altri strumenti (esposto al consiglio dell'ordine per violazione dei doveri deontologici su preventivo, informazione e richiesta di compensi sproporzionati, artt. 27 e 29 codice deontologico; diritto alla restituzione del fascicolo e dei documenti anche senza saldo, art. 33 codice deontologico; ritenzione vietata; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette solo nei casi di clausole vessatorie verso consumatori), la posizione dell'avvocato (diritto al compenso per l'opera prestata, acconti, spese anticipate, interessi; cliente e controparte solidali dopo la transazione, art. 13 c. 8; distrazione delle spese liquidate in sentenza; fondo spese).
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieRegola generale (art. 8 DPR 115/2002: ciascuna parte anticipa le spese degli atti che compie e chiede), contributo unificato per scaglioni e gradi, anticipazione forfettaria di 27 euro (art. 30), notifiche (diritti e trasferte UNEP art. 32; posta; PEC dell'avvocato gratuita), copie e diritti di cancelleria (artt. 267-268 e allegati 6-7; copie gratuite dal fascicolo telematico), consulenza tecnica d'ufficio (artt. 49-58: onorari fissi, variabili e a tempo del DM 30 maggio 2002, acconto a carico della parte indicata dal giudice, liquidazione con decreto, opposizione), consulenti di parte, testimoni e interpreti (indennità), perizie stragiudiziali, mediazione (indennità DM 150/2023, credito d'imposta), imposta di registro sulla sentenza (art. 37 DPR 131/1986: 3% sulle condanne al pagamento, 200 euro fissa, obbligo solidale delle parti, dal 2027 nel D.Lgs. 123/2025), bollo e diritti nelle esecuzioni (pubblicità delle vendite, custode, delegato), esenzioni (lavoro, famiglia, patrocinio a spese dello Stato), spese generali 15%, IVA e CPA sulla parcella, recupero dal soccombente (artt. 91-92 c.p.c.) e spese non ripetibili, tabella con ordini di grandezza.