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IstitutoImmigrazione e cittadinanza · Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimenti

La revoca della cittadinanza italiana

Dal 2018 la cittadinanza italiana ottenuta per matrimonio, per residenza o con la dichiarazione dei nati in Italia può essere revocata a chi viene condannato in via definitiva per gravi reati di terrorismo o di eversione. Nel 2025 il decreto sicurezza ha portato da tre a dieci anni il termine per revocarla e ha stabilito che la revoca è possibile solo se la persona ha, o può acquisire, un'altra cittadinanza. Questa pagina spiega a chi si applica, per quali reati, con quale procedura e quali tutele esistono.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Chi: cittadini per matrimonio, per residenza o con la dichiarazione del nato in Italia.
  • Reati: terrorismo ed eversione, con condanna definitiva.
  • Termine: dieci anni dal passaggio in giudicato (tre fino al 2025).
  • Apolidia: revoca solo se c'è, o si può avere, un'altra cittadinanza.
  • Atto: decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

A chi si applica e per quali reati

Art. 10-bis L. 91/1992

«La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca della cittadinanza è adottata, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.»

Come è stata acquisita la cittadinanzaRevocabile per terrorismo?Norma
Per nascita da genitore italianoNoArt. 1 L. 91/1992
Dichiarazione del nato in Italia a diciotto anniSìArt. 4, c. 2
Matrimonio con cittadino italianoSìArt. 5
Residenza (naturalizzazione)SìArt. 9
Beneficio di legge per figli e nipoti di cittadiniNo, non è tra i casi indicatiArt. 4, c. 1

Procedura, termini e tutela

La revoca è stata introdotta dal decreto sicurezza del 2018 (D.L. 113/2018) e modificata dal decreto sicurezza del 2025, che ha portato il termine da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato e ha escluso la revoca per chi non possiede né può acquisire un'altra cittadinanza (art. 9 D.L. 48/2025); l'Italia ha aderito alla Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia (L. 162/2015). La revoca è diversa dalla perdita per chi presta servizio militare o accetta impieghi pubblici per uno Stato estero e non li lascia dopo l'intimazione del Governo (art. 12 L. 91/1992). La legge non dice davanti a quale giudice si contesta il decreto: conviene chiedere subito l'accesso agli atti e agire entro sessanta giorni, il termine del ricorso al TAR. Per chi perde la cittadinanza, gli effetti sul soggiorno si possono discutere con gli strumenti illustrati nella pagina sul ricorso contro l'espulsione.

  1. Verificare come è stata acquisita la cittadinanza e la data del giudicato.
  2. Controllare che il reato rientri davvero nell'elenco della norma.
  3. Documentare le altre cittadinanze possedute, o la loro mancanza.
  4. Chiedere l'accesso agli atti del procedimento di revoca.
  5. Impugnare il decreto entro sessanta giorni dalla notifica.

Domande frequenti

Chi può perdere la cittadinanza con la revoca?
Solo chi l'ha acquisita con la dichiarazione del nato in Italia a diciotto anni (art. 4, c. 2), per matrimonio (art. 5) o per residenza (art. 9 L. 91/1992). La revoca non riguarda chi è cittadino per nascita, per esempio perché figlio di genitore italiano, né chi è diventato cittadino in modi diversi da quelli indicati dalla norma.
Per quali reati è prevista?
Per le condanne definitive per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci, per alcune ipotesi di associazione sovversiva e di banda armata (art. 407, c. 2, lett. a, n. 4, c.p.p.), per l'assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) e per la sottrazione di beni o denaro sequestrati per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.). Altri reati, anche gravi, non comportano la revoca.
Entro quando e a quali condizioni può essere revocata?
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna: il termine era di tre anni fino al decreto sicurezza dell'aprile 2025 (art. 9 D.L. 48/2025). Dallo stesso decreto la revoca è possibile solo se l'interessato possiede o può acquisire un'altra cittadinanza, così da non restare apolide.
Come ci si difende dalla revoca?
La legge non indica il giudice competente e la questione è discussa, anche perché la norma formula la revoca come obbligatoria («è revocata»). Per non perdere tutele conviene impugnare il decreto senza attendere, rispettando comunque il termine di sessanta giorni del ricorso al TAR, e far valere l'estraneità del reato all'elenco di legge, la scadenza dei dieci anni o la mancanza di un'altra cittadinanza. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto non arbitraria la perdita della nazionalità per terrorismo prevista dalla legge e soggetta a garanzie procedurali e a controllo giurisdizionale (Ghoumid e altri c. Francia, 2020).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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