In breve
- Tempi: 2 anni di residenza in Italia dopo le nozze, o 3 anni dal matrimonio se all'estero.
- Figli: con figli nati o adottati i termini si dimezzano.
- Lingua: certificazione di livello B1.
- Ostacoli: alcune condanne e i motivi di sicurezza della Repubblica.
- Ricorso: di regola al tribunale; al TAR per i motivi di sicurezza.
Requisiti e domanda
«1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.»
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Residenza in Italia | 2 anni di residenza legale dopo il matrimonio (1 con figli) | Art. 5 L. 91/1992 |
| Residenza all'estero | 3 anni dalla data del matrimonio (1 anno e mezzo con figli) | Art. 5 L. 91/1992 |
| Lingua | Livello B1 | Art. 9.1 L. 91/1992 |
| Domanda | Al prefetto della provincia di residenza o al consolato, con certificati penali italiani e stranieri e atto di matrimonio | Art. 1 DPR 362/1994 |
| Contributo | 250 euro | Art. 9-bis L. 91/1992 |
| Durata del procedimento | 24 mesi, prorogabili fino a 36 | Art. 9-ter L. 91/1992 |
Il matrimonio deve essere ancora in piedi quando il decreto viene adottato: la separazione personale o lo scioglimento sopravvenuti fanno respingere la domanda, mentre la morte del coniuge nei termini del procedimento non la impedisce (Corte cost. 195/2022). Per il permesso di soggiorno del coniuge nel frattempo si veda la pagina su matrimonio con straniero e permesso; se il procedimento supera i termini, la pagina sul silenzio sulla domanda di cittadinanza.
Diniego e ricorso
Il Ministero può respingere la domanda solo per le cause ostative dell'art. 6: condanne per delitti contro la personalità dello Stato e i diritti politici, per delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, condanne straniere superiori a un anno riconosciute in Italia, comprovati motivi di sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare l'effetto delle condanne, e durante un processo penale per quei reati l'acquisto resta sospeso. Il rigetto richiede un decreto motivato, preceduto dal preavviso di rigetto; per i motivi di sicurezza serve il parere conforme del Consiglio di Stato, e la domanda respinta può essere ripresentata dopo cinque anni (art. 8). Contro il diniego si agisce davanti al giudice ordinario, perché la cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo; quando il diniego si fonda sui motivi di sicurezza, la posizione diventa di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo (TAR Catania, ord. 984/2024, che richiama Cons. Stato III 4677/2020 e 2768/2019; non mancano pronunce in senso diverso). Sugli altri casi di diniego si veda la pagina sul diniego della cittadinanza.
- Calcolare gli anni dalla data del matrimonio e dall'inizio della residenza legale.
- Ottenere la certificazione di lingua di livello B1.
- Presentare la domanda con certificati penali italiani e dei Paesi di origine e residenza.
- Rispondere al preavviso di rigetto entro dieci giorni, con documenti.
- Impugnare il diniego davanti al giudice competente per il motivo indicato.
Domande frequenti
Dopo quanto tempo dal matrimonio posso chiedere la cittadinanza?
Che cosa succede se ci separiamo durante il procedimento?
Quali condanne impediscono la cittadinanza?
Come si impugna il diniego?
Fonti normative
- Art. 5 L. 91/1992 — Cittadinanza del coniuge di cittadino italiano
- Art. 6 L. 91/1992 — Cause ostative
- Art. 8 L. 91/1992 — Rigetto dell'istanza
- Art. 1 DPR 362/1994 — Presentazione della domanda
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimentiIl diniego della cittadinanza: motivi e ricorsoReddito, precedenti penali, sicurezza, lingua B1: il preavviso di rigetto e le osservazioni in 10 giorni, il ricorso al TAR Lazio o al tribunale.
- Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimentiLa domanda di cittadinanza ferma da anni: il ricorso contro il silenzioCittadinanza per residenza o matrimonio senza risposta: 24 mesi prorogabili a 36 (art. 9-ter L. 91/1992), 48 per le più vecchie, ricorso al TAR Lazio o al tribunale.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposare un cittadino straniero: documenti, matrimonio di comodo, permesso di soggiornoArt. 116 c.c. e nulla osta, nozze anche senza permesso (Corte cost. 245/2011), permesso di famiglia o carta di soggiorno, matrimonio fittizio, cittadinanza.
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaLa riabilitazione estingue pene accessorie ed effetti penali: tribunale di sorveglianza dopo 3 anni (8 recidivi, 10 abituali), buona condotta, risarcimento; casellario.
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Il processo civileIl procedimento semplificato di cognizioneQuando si usa il rito semplificato, ricorso e udienza in almeno 40 giorni, costituzione del convenuto, passaggio al rito ordinario, opposizioni, decisione.
- TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereIl preavviso di rigetto: 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di rispondere nel diniego, divieto di motivi nuovi.