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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimenti

La cittadinanza per matrimonio: requisiti, diniego e ricorso

Il coniuge straniero di un cittadino italiano ha diritto alla cittadinanza dopo il periodo di matrimonio e di residenza fissato dalla legge, se dimostra la conoscenza dell'italiano e non ha le condanne che la legge considera ostative. A differenza della cittadinanza per residenza, non è una concessione discrezionale: l'amministrazione può negarla solo per le cause previste, e il giudice è di regola quello ordinario. Questa pagina spiega requisiti, domanda, tempi, cause di diniego, che cosa succede se il matrimonio entra in crisi e come si ricorre.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tempi: 2 anni di residenza in Italia dopo le nozze, o 3 anni dal matrimonio se all'estero.
  • Figli: con figli nati o adottati i termini si dimezzano.
  • Lingua: certificazione di livello B1.
  • Ostacoli: alcune condanne e i motivi di sicurezza della Repubblica.
  • Ricorso: di regola al tribunale; al TAR per i motivi di sicurezza.

Requisiti e domanda

Art. 5 L. 91/1992

«1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.»

AspettoRegolaNorma
Residenza in Italia2 anni di residenza legale dopo il matrimonio (1 con figli)Art. 5 L. 91/1992
Residenza all'estero3 anni dalla data del matrimonio (1 anno e mezzo con figli)Art. 5 L. 91/1992
LinguaLivello B1Art. 9.1 L. 91/1992
DomandaAl prefetto della provincia di residenza o al consolato, con certificati penali italiani e stranieri e atto di matrimonioArt. 1 DPR 362/1994
Contributo250 euroArt. 9-bis L. 91/1992
Durata del procedimento24 mesi, prorogabili fino a 36Art. 9-ter L. 91/1992

Il matrimonio deve essere ancora in piedi quando il decreto viene adottato: la separazione personale o lo scioglimento sopravvenuti fanno respingere la domanda, mentre la morte del coniuge nei termini del procedimento non la impedisce (Corte cost. 195/2022). Per il permesso di soggiorno del coniuge nel frattempo si veda la pagina su matrimonio con straniero e permesso; se il procedimento supera i termini, la pagina sul silenzio sulla domanda di cittadinanza.

Diniego e ricorso

Il Ministero può respingere la domanda solo per le cause ostative dell'art. 6: condanne per delitti contro la personalità dello Stato e i diritti politici, per delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, condanne straniere superiori a un anno riconosciute in Italia, comprovati motivi di sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare l'effetto delle condanne, e durante un processo penale per quei reati l'acquisto resta sospeso. Il rigetto richiede un decreto motivato, preceduto dal preavviso di rigetto; per i motivi di sicurezza serve il parere conforme del Consiglio di Stato, e la domanda respinta può essere ripresentata dopo cinque anni (art. 8). Contro il diniego si agisce davanti al giudice ordinario, perché la cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo; quando il diniego si fonda sui motivi di sicurezza, la posizione diventa di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo (TAR Catania, ord. 984/2024, che richiama Cons. Stato III 4677/2020 e 2768/2019; non mancano pronunce in senso diverso). Sugli altri casi di diniego si veda la pagina sul diniego della cittadinanza.

  1. Calcolare gli anni dalla data del matrimonio e dall'inizio della residenza legale.
  2. Ottenere la certificazione di lingua di livello B1.
  3. Presentare la domanda con certificati penali italiani e dei Paesi di origine e residenza.
  4. Rispondere al preavviso di rigetto entro dieci giorni, con documenti.
  5. Impugnare il diniego davanti al giudice competente per il motivo indicato.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo dal matrimonio posso chiedere la cittadinanza?
Dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se si risiede all'estero; i termini sono ridotti della metà se i coniugi hanno figli nati o adottati (art. 5 L. 91/1992). Serve anche la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 (art. 9.1).
Che cosa succede se ci separiamo durante il procedimento?
I requisiti devono esistere ancora quando viene adottato il decreto: se nel frattempo il matrimonio è sciolto, annullato o ne sono cessati gli effetti civili, o se è intervenuta la separazione personale, la domanda viene respinta (art. 5, c. 1). La morte del coniuge italiano mentre il procedimento è nei termini di conclusione, invece, non impedisce l'acquisto (Corte cost. 195/2022).
Quali condanne impediscono la cittadinanza?
Le condanne per i delitti contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici, per un delitto non colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o da un giudice straniero a più di un anno per un reato non politico, se la sentenza è riconosciuta in Italia; e i comprovati motivi di sicurezza della Repubblica (art. 6 L. 91/1992). La riabilitazione fa cessare l'effetto ostativo; se è in corso un processo per quei reati, l'acquisto resta sospeso fino alla sentenza definitiva.
Come si impugna il diniego?
La cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo, e contro il diniego fondato su requisiti mancanti o su condanne si agisce davanti al giudice ordinario, sezione specializzata del tribunale. Solo quando il diniego si basa su motivi di sicurezza della Repubblica, adottato con il parere conforme del Consiglio di Stato, la posizione diventa di interesse legittimo e si ricorre al TAR entro sessanta giorni (TAR Catania, ord. 984/2024). Dopo un rigetto per cause ostative la domanda si può ripresentare trascorsi cinque anni (art. 8).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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