Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimenti

La cittadinanza iure sanguinis in tribunale dopo la riforma del 2025

Per oltre un secolo la cittadinanza italiana si è trasmessa per discendenza senza limiti di generazioni, e molti discendenti di emigrati l'hanno fatta riconoscere dal consolato, dal Comune o dal tribunale. Il D.L. 36/2025 ha cambiato le regole: chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non averla mai acquistata, salvo eccezioni precise, e nel 2026 la Corte costituzionale ha confermato la riforma. Questa pagina spiega chi può ancora agire in tribunale, quali cause restano regolate dalla legge precedente, davanti a quale giudice e con quali prove, e quali altre strade restano.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Regola: chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non cittadino, salvo eccezioni.
  • Eccezioni: domanda o causa entro il 27 marzo 2025, genitore o nonno solo italiano, genitore residente due anni in Italia.
  • Corte costituzionale: riforma confermata (sent. 63/2026).
  • Cause già avviate: restano regolate dalla legge precedente (Cass. SU 24045/2026).
  • Tribunale: sezione specializzata; per chi vive all'estero, quella del comune di nascita dell'avo.

Che cosa ha cambiato la riforma

Art. 3-bis, c. 1, L. 91/1992 (estratto)

«[...] è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: [...] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio [...].»

SituazioneEffettoNorma
Domanda al consolato o al Comune entro le 23:59 del 27 marzo 2025, o appuntamento comunicato entro quella dataSi applica la legge precedenteArt. 3-bis, lett. a e a-bis
Domanda giudiziale entro la stessa oraSi applica la legge precedenteArt. 3-bis, lett. b; Cass. SU 24045/2026
Genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana, anche al momento della morteCittadinanza trasmessaArt. 3-bis, lett. c
Genitore residente in Italia per due anni continuativi prima della nascitaCittadinanza trasmessaArt. 3-bis, lett. d
Nessuna delle condizioniSi considera mai acquistataArt. 3-bis; Corte cost. 63/2026

La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma non revochi una cittadinanza già accertata ma ne impedisca l'acquisto fin dall'origine, e che bilanci in modo non irragionevole l'effettività del legame con l'Italia e l'affidamento, perché non tocca chi è già stato riconosciuto cittadino né chi aveva presentato domanda o ricevuto l'appuntamento (Corte cost. 63/2026). Già nel 2025 la Corte aveva respinto o dichiarato inammissibili le questioni sulla trasmissione senza limiti di generazioni (Corte cost. 142/2025).

La causa in tribunale, le prove e le altre strade

Per le cause avviate prima del 27 marzo 2025 restano validi i principi della giurisprudenza precedente: la trasmissione per linea materna anche per i nati prima del 1948 (Cass. SU 4466/2009), l'interpretazione restrittiva della perdita per la grande naturalizzazione brasiliana (Cass. SU 25317 e 25318/2022) e la conservazione della cittadinanza da parte del figlio minore bipolide quando il genitore si naturalizza (Cass. SU 24045/2026). Il giudizio si svolge con il procedimento semplificato di cognizione davanti alla sezione specializzata; la prova è documentale, e gli errori negli atti italiani si correggono con la rettificazione degli atti di stato civile. Chi non rientra nelle eccezioni può valutare altre strade: la dichiarazione dei genitori cittadini per nascita per il figlio minore, da presentare entro tre anni dalla nascita (art. 4, c. 1-bis, come modificato dalla L. 199/2025) o, per i figli minorenni al 24 maggio 2025 di chi è cittadino grazie alla domanda presentata entro il 27 marzo 2025, entro il 31 maggio 2029 (art. 1, c. 1-ter, D.L. 36/2025, come modificato dal D.L. 200/2025); l'acquisto per beneficio di legge di figli e nipoti di cittadini per nascita, per esempio con due anni di residenza legale in Italia al compimento dei diciotto anni (art. 4, c. 1); la naturalizzazione dopo due anni di residenza legale (art. 9, c. 1, lett. a); l'ingresso per lavoro fuori quota per i discendenti dei Paesi individuati con decreto (art. 27, c. 1-octies, TUI).

  1. Ricostruire la linea con gli atti di nascita, matrimonio e morte di ogni generazione.
  2. Verificare se ricorre una delle eccezioni dell'art. 3-bis.
  3. Documentare le eventuali naturalizzazioni degli ascendenti e le relative date.
  4. Tradurre e legalizzare o apostillare i documenti stranieri.
  5. Depositare il ricorso alla sezione specializzata competente.

Domande frequenti

Posso ancora ottenere la cittadinanza per discendenza?
Solo se ricorre una delle eccezioni dell'art. 3-bis L. 91/1992: domanda al consolato o al Comune, o azione in tribunale, presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o appuntamento comunicato entro quella data; un genitore o un nonno che ha, o aveva al momento della morte, soltanto la cittadinanza italiana; un genitore o adottante che ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita del figlio. Negli altri casi chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non averla mai acquistata, e la Corte costituzionale ha confermato la regola (sent. 63/2026).
Ho fatto causa prima del 27 marzo 2025: che cosa cambia?
Secondo le Sezioni Unite la nuova disciplina non si applica, per espressa scelta del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legge precedente (Cass. SU 24045/2026). La causa prosegue quindi con i criteri della trasmissione per discendenza senza limiti di generazioni.
Il mio avo si è naturalizzato quando il figlio era minorenne: la linea si è interrotta?
Non se il figlio era nato in un Paese che attribuisce la cittadinanza per nascita sul territorio: secondo le Sezioni Unite il minore nato all'estero da cittadino italiano in uno Stato di ius soli è bipolide dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore si naturalizza, salva la rinuncia da maggiorenne; la perdita riguarda solo il minore che aveva esclusivamente la cittadinanza italiana, e la madre è equiparata al padre (Cass. SU 24045/2026, artt. 7 e 12 L. 555/1912).
Quale tribunale è competente e come si prova?
Decide la sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo di dimora; per chi risiede all'estero quella del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo italiani, con il rito semplificato di cognizione (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011; art. 4, c. 5, D.L. 13/2017). Dal 2025 non sono ammessi il giuramento e i testimoni, salvo i casi previsti dalla legge, e chi chiede l'accertamento deve allegare e provare anche l'assenza di cause di mancato acquisto o di perdita: la prova è quindi documentale, con gli atti di stato civile di ogni generazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme