In breve
- Regola: chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non cittadino, salvo eccezioni.
- Eccezioni: domanda o causa entro il 27 marzo 2025, genitore o nonno solo italiano, genitore residente due anni in Italia.
- Corte costituzionale: riforma confermata (sent. 63/2026).
- Cause già avviate: restano regolate dalla legge precedente (Cass. SU 24045/2026).
- Tribunale: sezione specializzata; per chi vive all'estero, quella del comune di nascita dell'avo.
Che cosa ha cambiato la riforma
«[...] è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: [...] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio [...].»
| Situazione | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Domanda al consolato o al Comune entro le 23:59 del 27 marzo 2025, o appuntamento comunicato entro quella data | Si applica la legge precedente | Art. 3-bis, lett. a e a-bis |
| Domanda giudiziale entro la stessa ora | Si applica la legge precedente | Art. 3-bis, lett. b; Cass. SU 24045/2026 |
| Genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana, anche al momento della morte | Cittadinanza trasmessa | Art. 3-bis, lett. c |
| Genitore residente in Italia per due anni continuativi prima della nascita | Cittadinanza trasmessa | Art. 3-bis, lett. d |
| Nessuna delle condizioni | Si considera mai acquistata | Art. 3-bis; Corte cost. 63/2026 |
La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma non revochi una cittadinanza già accertata ma ne impedisca l'acquisto fin dall'origine, e che bilanci in modo non irragionevole l'effettività del legame con l'Italia e l'affidamento, perché non tocca chi è già stato riconosciuto cittadino né chi aveva presentato domanda o ricevuto l'appuntamento (Corte cost. 63/2026). Già nel 2025 la Corte aveva respinto o dichiarato inammissibili le questioni sulla trasmissione senza limiti di generazioni (Corte cost. 142/2025).
La causa in tribunale, le prove e le altre strade
Per le cause avviate prima del 27 marzo 2025 restano validi i principi della giurisprudenza precedente: la trasmissione per linea materna anche per i nati prima del 1948 (Cass. SU 4466/2009), l'interpretazione restrittiva della perdita per la grande naturalizzazione brasiliana (Cass. SU 25317 e 25318/2022) e la conservazione della cittadinanza da parte del figlio minore bipolide quando il genitore si naturalizza (Cass. SU 24045/2026). Il giudizio si svolge con il procedimento semplificato di cognizione davanti alla sezione specializzata; la prova è documentale, e gli errori negli atti italiani si correggono con la rettificazione degli atti di stato civile. Chi non rientra nelle eccezioni può valutare altre strade: la dichiarazione dei genitori cittadini per nascita per il figlio minore, da presentare entro tre anni dalla nascita (art. 4, c. 1-bis, come modificato dalla L. 199/2025) o, per i figli minorenni al 24 maggio 2025 di chi è cittadino grazie alla domanda presentata entro il 27 marzo 2025, entro il 31 maggio 2029 (art. 1, c. 1-ter, D.L. 36/2025, come modificato dal D.L. 200/2025); l'acquisto per beneficio di legge di figli e nipoti di cittadini per nascita, per esempio con due anni di residenza legale in Italia al compimento dei diciotto anni (art. 4, c. 1); la naturalizzazione dopo due anni di residenza legale (art. 9, c. 1, lett. a); l'ingresso per lavoro fuori quota per i discendenti dei Paesi individuati con decreto (art. 27, c. 1-octies, TUI).
- Ricostruire la linea con gli atti di nascita, matrimonio e morte di ogni generazione.
- Verificare se ricorre una delle eccezioni dell'art. 3-bis.
- Documentare le eventuali naturalizzazioni degli ascendenti e le relative date.
- Tradurre e legalizzare o apostillare i documenti stranieri.
- Depositare il ricorso alla sezione specializzata competente.
Domande frequenti
Posso ancora ottenere la cittadinanza per discendenza?
Ho fatto causa prima del 27 marzo 2025: che cosa cambia?
Il mio avo si è naturalizzato quando il figlio era minorenne: la linea si è interrotta?
Quale tribunale è competente e come si prova?
Fonti normative
- Art. 3-bis L. 91/1992 — Limiti alla cittadinanza per i nati all'estero
- Art. 1 L. 91/1992 — Cittadinanza per nascita
- Art. 4 L. 91/1992 — Acquisto per beneficio di legge (c. 1 e 1-bis)
- Art. 19-bis D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di apolidia e di cittadinanza
- Art. 4 D.L. 13/2017 — Competenza territoriale delle sezioni specializzate (c. 5)
- Art. 1 D.L. 36/2025 — Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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