Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Dopo la riforma del 2025 (D.L. 36/2025) è diventato molto più difficile. La regola oggi è che chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato quella italiana, salvo eccezioni precise, e nel 2026 la Corte costituzionale ha confermato la riforma (sent. 63/2026).
Le eccezioni sono queste: una domanda al consolato o al Comune, o una causa in tribunale, presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, oppure un appuntamento comunicato entro quella data; un genitore o un nonno che ha, o aveva al momento della morte, soltanto la cittadinanza italiana; un genitore o adottante che ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della tua nascita. Se discendi da un bisnonno e non rientri in nessuno di questi casi, per la regola generale ti si considera non cittadino.
Se invece hai fatto causa prima del 27 marzo 2025, secondo le Sezioni Unite si applica la legge precedente. Decide la sezione specializzata del tribunale; per chi vive all'estero quella del comune di nascita dell'avo italiano, e la prova è documentale, con gli atti di stato civile di ogni generazione. Chi non rientra nelle eccezioni può valutare altre strade, come la naturalizzazione dopo due anni di residenza legale in Italia.
Trovi tutti i dettagli nella guida completa La cittadinanza iure sanguinis in tribunale dopo la riforma del 2025: per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.