In breve
- Errori materiali: li corregge l'ufficiale dello stato civile, senza tribunale.
- Altri errori, atti mancanti o distrutti: ricorso al tribunale.
- Rifiuto dell'ufficiale di trascrivere o annotare: anche qui si ricorre al tribunale.
- Atti esteri e consolari: regole e tribunali specifici.
- Cognome consolidato: si può chiedere di mantenerlo se è diventato parte dell'identità.
La correzione da parte dell'ufficiale dello stato civile
«L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Con le medesime modalità, l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.»
Con la stessa procedura l'ufficiale annota il cognome spettante per la legge italiana ai cittadini nati all'estero ai quali sia stato attribuito un cognome diverso (art. 98, c. 2) e ricostituisce gli atti distrutti o smarriti quando dispone di prove documentali del loro contenuto essenziale (c. 2-bis). Contro questi provvedimenti il procuratore della Repubblica o chiunque vi abbia interesse può opporsi con ricorso al tribunale entro trenta giorni dall'avviso; il tribunale decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace (c. 3). Le stesse regole valgono per gli atti delle autorità diplomatiche e consolari (art. 99).
La rettificazione davanti al tribunale
| Che cosa si chiede | Tribunale competente | Norma |
|---|---|---|
| Rettificazione di un atto, formazione di un atto omesso, cancellazione di un atto indebito | Circondario dell'ufficio in cui l'atto è registrato | Art. 95 |
| Ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, senza prove documentali per l'ufficiale | Stesso tribunale | Art. 95 |
| Opposizione al rifiuto di ricevere dichiarazioni, trascrivere o annotare | Circondario dell'ufficio che deve eseguire l'adempimento | Art. 95 |
| Atti diplomatici o consolari | Circondario in cui l'atto è o doveva essere registrato | Art. 97 |
| Atti stranieri trascritti in Italia | Luogo in cui l'atto si sarebbe dovuto registrare, o tribunale per i minorenni dell'adozione | Art. 100 |
Il tribunale procede senza particolari formalità: può assumere informazioni, acquisire documenti e sentire l'ufficiale dello stato civile; prima di decidere sente il pubblico ministero e gli interessati, e decide in camera di consiglio con decreto motivato (art. 96). Il procedimento può essere promosso anche dal procuratore della Repubblica (art. 95, c. 2). Chi ha usato a lungo un cognome poi risultato errato può chiedere di mantenerlo, se è diventato un segno distintivo della sua identità (c. 3). Il cambiamento volontario di nome o cognome segue invece un'altra procedura (si veda la pagina sul cambio di nome e cognome); per la trascrizione di atti esteri di nascita di figli di coppie dello stesso sesso si veda la pagina sui genitori dello stesso sesso.
- Individuare l'errore e il documento che dimostra il dato corretto.
- Chiedere all'ufficiale la correzione se l'errore è materiale o risulta da altri documenti.
- Attendere l'avviso e l'annotazione sull'atto.
- Ricorrere al tribunale se l'ufficiale rifiuta o la modifica non è materiale.
- Chiedere le copie aggiornate e comunicare la correzione agli altri enti.
Domande frequenti
Nel mio atto di nascita c'è un errore di battitura: serve il tribunale?
Quando invece serve il ricorso al tribunale?
Sono nato all'estero e il mio atto ha un cognome diverso da quello italiano: come si corregge?
Posso tenere il cognome che ho sempre usato anche se era sbagliato?
Fonti normative
- Art. 95 DPR 396/2000 — Ricorso per la rettificazione
- Art. 96 DPR 396/2000 — Procedimento
- Art. 98 DPR 396/2000 — Correzione e ricostituzione da parte dell'ufficiale
- Art. 100 DPR 396/2000 — Competenza per gli atti stranieri
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Stato civile, nome, identitàCambiare nome o cognomeArtt. 89-94 DPR 396/2000: domanda al prefetto, affissione per 30 giorni, opposizioni, decreto, cognomi ridicoli; diniego motivato e TAR (Cons. Stato 4578/2025).
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Separazione e divorzioDivorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino stranieroReg. 2019/1111: riconoscimento automatico e trascrizione; extra-UE con L. 218/1995 artt. 64-67; ripudio non riconosciuto (Cass. 16804/2020); giudice e legge (Roma III).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposare un cittadino straniero: documenti, matrimonio di comodo, permesso di soggiornoArt. 116 c.c. e nulla osta, nozze anche senza permesso (Corte cost. 245/2011), permesso di famiglia o carta di soggiorno, matrimonio fittizio, cittadinanza.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
- Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
- Successioni ed ereditàSuccessioni con beni o eredi all'esteroReg. UE 650/2012: legge della residenza abituale o scelta della legge nazionale, certificato successorio europeo dal notaio, imposta sui beni esteri e credito.