In breve
- Domanda motivata al prefetto della provincia di residenza o dell'atto di nascita.
- Pubblicità: avviso affisso per 30 giorni nel comune di nascita e di residenza.
- Opposizioni: entro 30 giorni da parte di chi ha interesse.
- Decreto del prefetto, efficace dopo l'annotazione negli atti di stato civile.
- Diniego: deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico; si impugna al TAR.
Chi può chiedere il cambiamento
«Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.»
La domanda deve indicare il nome o il cognome che si vuole assumere; non si possono chiedere cognomi di importanza storica o che facciano credere di appartenere a famiglie illustri o molto note nel luogo di nascita o di residenza (art. 89, c. 2-3). Gli errori materiali negli atti non richiedono questa procedura ma la rettificazione. Sul cognome dei figli, compreso quello materno, si veda la pagina sul cognome dei figli.
Il procedimento
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Istruttoria | Il prefetto assume informazioni; se la domanda è meritevole autorizza l'affissione | Art. 90 |
| Affissione | Avviso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza; eventuali notifiche a persone indicate | Art. 90 |
| Opposizioni | Chi ha interesse può opporsi entro 30 giorni, con atto notificato al prefetto | Art. 91 |
| Decreto | Il richiedente deposita la prova delle affissioni; il prefetto decide; il decreto si notifica agli opponenti | Art. 92 |
| Annotazione | Negli atti di nascita e matrimonio e in quelli di chi deriva il cognome; prima, il decreto non ha effetto | Art. 94 |
Per i cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l'origine naturale, domande, atti e documenti sono esenti da ogni tassa (art. 93). Più componenti della stessa famiglia possono ottenere il cambiamento con un unico decreto (art. 94, c. 3).
Il diniego e il ricorso
Il prefetto esercita un potere discrezionale, bilanciando l'interesse della persona con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi che la identificano; se nega, deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico, e non basta richiamare il carattere eccezionale del cambiamento quando il richiedente dimostra ragioni legate alla propria identità, consolidata nel tempo nel lavoro e nei rapporti sociali (Cons. Stato, sez. III, 4578/2025). Prima di respingere una domanda l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire osservazioni (si veda il preavviso di rigetto). Contro il diniego si può ricorrere al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Scrivere una domanda motivata, documentando le ragioni personali, familiari o di identità.
- Presentarla al prefetto della provincia di residenza o del luogo dell'atto di nascita.
- Curare affissioni e notifiche disposte dal prefetto e conservarne la prova.
- Replicare alle opposizioni e al preavviso di rigetto, se arriva.
- Chiedere l'annotazione del decreto negli atti di stato civile.
Domande frequenti
Posso cambiare cognome perché è ridicolo o per prendere quello di mia madre?
Come si svolge la procedura?
Il prefetto ha respinto la domanda: che cosa posso fare?
Quali cognomi non si possono chiedere?
Fonti normative
- Art. 89 DPR 396/2000 — Modificazioni del nome o del cognome
- Art. 90 DPR 396/2000 — Affissione
- Art. 92 DPR 396/2000 — Decreto di concessione del prefetto
- Art. 94 DPR 396/2000 — Annotazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Stato civile, nome, identitàErrori negli atti di stato civile: la rettificazioneArtt. 95-100 DPR 396/2000: correzione dell'ufficiale per errori materiali, ricorso al tribunale, atti consolari ed esteri, rifiuto di trascrizione, cognome consolidato.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
- Adozione e affidoL'adozione di un maggiorenneArtt. 291-314 c.c.: età e differenza di 18 anni (riducibile, Corte cost. 5/2024), figli dell'adottante, consensi, cognome, diritti ereditari, procedura.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
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