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ProceduraFamiglia e minori · Stato civile, nome, identità

Cambiare nome o cognome

Si può cambiare il proprio nome o cognome, o aggiungerne un altro, anche per ragioni affettive o di identità, ma serve un'autorizzazione del prefetto, al termine di una procedura con pubblicazione di un avviso e possibilità di opposizione per chi ha interesse. Il prefetto ha discrezionalità, ma se nega deve spiegare quale interesse pubblico si oppone. Questa pagina spiega come si presenta la domanda, come si svolge il procedimento, quali cognomi non si possono chiedere e come si contesta un diniego.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Domanda motivata al prefetto della provincia di residenza o dell'atto di nascita.
  • Pubblicità: avviso affisso per 30 giorni nel comune di nascita e di residenza.
  • Opposizioni: entro 30 giorni da parte di chi ha interesse.
  • Decreto del prefetto, efficace dopo l'annotazione negli atti di stato civile.
  • Diniego: deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico; si impugna al TAR.

Chi può chiedere il cambiamento

Art. 89, c. 1, DPR 396/2000

«Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.»

La domanda deve indicare il nome o il cognome che si vuole assumere; non si possono chiedere cognomi di importanza storica o che facciano credere di appartenere a famiglie illustri o molto note nel luogo di nascita o di residenza (art. 89, c. 2-3). Gli errori materiali negli atti non richiedono questa procedura ma la rettificazione. Sul cognome dei figli, compreso quello materno, si veda la pagina sul cognome dei figli.

Il procedimento

FaseChe cosa accadeNorma
IstruttoriaIl prefetto assume informazioni; se la domanda è meritevole autorizza l'affissioneArt. 90
AffissioneAvviso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza; eventuali notifiche a persone indicateArt. 90
OpposizioniChi ha interesse può opporsi entro 30 giorni, con atto notificato al prefettoArt. 91
DecretoIl richiedente deposita la prova delle affissioni; il prefetto decide; il decreto si notifica agli opponentiArt. 92
AnnotazioneNegli atti di nascita e matrimonio e in quelli di chi deriva il cognome; prima, il decreto non ha effettoArt. 94

Per i cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l'origine naturale, domande, atti e documenti sono esenti da ogni tassa (art. 93). Più componenti della stessa famiglia possono ottenere il cambiamento con un unico decreto (art. 94, c. 3).

Il diniego e il ricorso

Il prefetto esercita un potere discrezionale, bilanciando l'interesse della persona con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi che la identificano; se nega, deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico, e non basta richiamare il carattere eccezionale del cambiamento quando il richiedente dimostra ragioni legate alla propria identità, consolidata nel tempo nel lavoro e nei rapporti sociali (Cons. Stato, sez. III, 4578/2025). Prima di respingere una domanda l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire osservazioni (si veda il preavviso di rigetto). Contro il diniego si può ricorrere al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  1. Scrivere una domanda motivata, documentando le ragioni personali, familiari o di identità.
  2. Presentarla al prefetto della provincia di residenza o del luogo dell'atto di nascita.
  3. Curare affissioni e notifiche disposte dal prefetto e conservarne la prova.
  4. Replicare alle opposizioni e al preavviso di rigetto, se arriva.
  5. Chiedere l'annotazione del decreto negli atti di stato civile.

Domande frequenti

Posso cambiare cognome perché è ridicolo o per prendere quello di mia madre?
Sì, in entrambi i casi con una domanda motivata al prefetto della provincia di residenza o di quella del comune in cui si trova l'atto di nascita (art. 89 DPR 396/2000). Per i cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l'origine naturale la procedura è esente da ogni tassa (art. 93). Per aggiungere o sostituire il cognome per ragioni affettive o di identità occorre spiegare bene le ragioni: il prefetto le bilancia con l'interesse pubblico alla stabilità dei dati identificativi.
Come si svolge la procedura?
Se ritiene la domanda meritevole, il prefetto autorizza l'affissione di un avviso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza, e può ordinare di notificarlo a determinate persone (art. 90). Chi ha interesse può opporsi entro trenta giorni dall'ultima affissione o notificazione (art. 91). Poi il richiedente deposita la prova delle affissioni e il prefetto decide con decreto (art. 92), che va annotato negli atti di stato civile: fino all'annotazione il cambiamento non ha effetto (art. 94).
Il prefetto ha respinto la domanda: che cosa posso fare?
Si può impugnare il diniego davanti al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il prefetto deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico che si oppongono al cambiamento, e che non basta richiamare il carattere eccezionale della modifica quando il richiedente dimostra ragioni legate alla propria identità personale consolidata nel tempo (Cons. Stato, sez. III, 4578/2025).
Quali cognomi non si possono chiedere?
In nessun caso si possono chiedere cognomi di importanza storica o comunque tali da far credere di appartenere a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di nascita o di residenza del richiedente (art. 89, c. 3, DPR 396/2000). Se i familiari cambiano cognome insieme, il prefetto può provvedere con un unico decreto, e il cambiamento va annotato anche negli atti di chi ha derivato il cognome dal richiedente, come i figli (art. 94).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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