Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraFamiglia e minori · Stato civile, nome, identità

La rettificazione di attribuzione di sesso

Chi vuole che i documenti riportino un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita deve rivolgersi al tribunale: la rettificazione si ottiene con una sentenza, dopo un accertamento serio e rigoroso del percorso compiuto. Non è però necessario sottoporsi a un intervento chirurgico, come ha chiarito la Corte costituzionale, e dal 2024 il tribunale non deve autorizzarlo se le modificazioni già intervenute sono sufficienti. Questa pagina spiega la procedura, gli effetti sul matrimonio e sull'unione civile e i limiti attuali della legge.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Come: ricorso al tribunale del luogo di residenza, con sentenza che ordina la rettifica dell'atto di nascita.
  • Chirurgia: non necessaria; serve un accertamento rigoroso del percorso.
  • Autorizzazione all'intervento: non richiesta se le modificazioni già intervenute bastano.
  • Matrimonio: si scioglie, ma i coniugi possono scegliere l'unione civile.
  • Genere non binario: oggi non previsto.

La procedura davanti al tribunale

Art. 1, c. 1, L. 164/1982

«La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.»

Il ricorso si propone al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza e va notificato al coniuge e ai figli; partecipa il pubblico ministero e si segue il rito unico dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 31, c. 1-3, D.Lgs. 150/2011; si veda la pagina sul rito unico). Il tribunale accerta il percorso compiuto sulla base della documentazione medica e psicologica. L'intervento chirurgico è solo uno dei possibili strumenti: la Corte costituzionale lo ha escluso come requisito, pur chiedendo un accertamento rigoroso delle modalità e del carattere definitivo del cambiamento (Corte cost. 221/2015). L'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico serve solo quando l'adeguamento è necessario e non se le modificazioni già intervenute bastano per accogliere la domanda (art. 31, c. 4, e Corte cost. 143/2024). La sentenza passata in giudicato ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare l'atto di nascita (c. 5); per gli altri errori negli atti si veda la pagina sulla rettificazione degli atti.

Matrimonio, unione civile e limiti

SituazioneEffetto della sentenzaNorma
Persona sposataScioglimento del matrimonio, senza effetto retroattivoArt. 31, c. 6, D.Lgs. 150/2011; art. 4 L. 164/1982
Coniugi che vogliono restare unitiDichiarazione congiunta in udienza e costituzione dell'unione civileArt. 31, c. 4-bis; art. 1, c. 27, L. 76/2016
Persona unita civilmenteScioglimento dell'unione civileArt. 1, c. 26, L. 76/2016
Richiesta di un genere non binarioNon prevista; questioni dichiarate inammissibiliCorte cost. 143/2024

La possibilità di trasformare il matrimonio in unione civile nasce dalla sentenza della Corte costituzionale 170/2014, che aveva giudicato illegittimo lo scioglimento automatico senza alternative per la coppia. La dichiarazione va resa personalmente da entrambi i coniugi fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, con le eventuali scelte sul cognome e sul regime patrimoniale; il tribunale ordina poi l'iscrizione dell'unione nel registro (si veda la pagina sull'unione civile). Per il cambio del solo nome o cognome per altre ragioni la strada è diversa (si veda il cambio di nome e cognome).

  1. Raccogliere la documentazione medica e psicologica del percorso.
  2. Depositare il ricorso al tribunale del luogo di residenza.
  3. Notificarlo al coniuge e ai figli, se ci sono.
  4. Decidere con il coniuge se chiedere l'unione civile prima della decisione.
  5. Chiedere la rettifica dell'atto di nascita e aggiornare i documenti dopo il giudicato.

Domande frequenti

Per cambiare sesso all'anagrafe serve l'intervento chirurgico?
No. La legge parla di modificazioni dei caratteri sessuali senza indicare come debbano avvenire, e la Corte costituzionale ha escluso che l'intervento chirurgico sia necessario: resta però un accertamento giudiziale rigoroso del percorso compiuto e del suo carattere definitivo (Corte cost. 221/2015). Dal 2024 il tribunale non deve nemmeno autorizzare l'intervento se ritiene sufficienti le modificazioni già intervenute (Corte cost. 143/2024).
Come si avvia la procedura?
Con un ricorso al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza, che va notificato al coniuge e ai figli; al giudizio partecipa il pubblico ministero e si applica il rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 31 D.Lgs. 150/2011). La sentenza che accoglie la domanda, una volta passata in giudicato, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stato formato l'atto di nascita di rettificarlo (c. 5).
Che cosa succede al matrimonio?
La sentenza non ha effetto retroattivo e scioglie il matrimonio (art. 31, c. 6, D.Lgs. 150/2011). I coniugi possono però dichiarare insieme, personalmente in udienza e fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, di voler costituire un'unione civile, scegliendo anche cognome e regime patrimoniale; il tribunale ordina l'iscrizione dell'unione (c. 4-bis). Se il rapporto era un'unione civile, la rettificazione la scioglie (art. 1, c. 26, L. 76/2016).
Si può ottenere l'indicazione di un genere non binario?
Oggi no: gli atti dello stato civile prevedono solo il sesso maschile o femminile. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni che chiedevano di attribuire un genere diverso, perché la scelta spetta al legislatore (Corte cost. 143/2024).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Stato civile, nome, identitàErrori negli atti di stato civile: la rettificazioneArtt. 95-100 DPR 396/2000: correzione dell'ufficiale per errori materiali, ricorso al tribunale, atti consolari ed esteri, rifiuto di trascrizione, cognome consolidato.
  • Stato civile, nome, identitàCambiare nome o cognomeArtt. 89-94 DPR 396/2000: domanda al prefetto, affissione per 30 giorni, opposizioni, decreto, cognomi ridicoli; diniego motivato e TAR (Cons. Stato 4578/2025).
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
  • Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
  • Separazione e divorzioIl divorzio giudizialeDopo 12 o 6 mesi dalla separazione: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, sentenza sullo status e appello immediato.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposarsi in Italia: requisiti, pubblicazioni e impedimentiArtt. 84-116 c.c.: età, libertà di stato, impedimenti, pubblicazioni e celebrazione entro 180 giorni, matrimonio civile e concordatario, nulla osta per lo straniero.
  • Persone fragili e tutelaConsenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)Le disposizioni anticipate di trattamento: chi può farle, forme (anche al consolato), fiduciario, banca dati, quando il medico può disattenderle, minori e incapaci.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.