In breve
- Come: ricorso al tribunale del luogo di residenza, con sentenza che ordina la rettifica dell'atto di nascita.
- Chirurgia: non necessaria; serve un accertamento rigoroso del percorso.
- Autorizzazione all'intervento: non richiesta se le modificazioni già intervenute bastano.
- Matrimonio: si scioglie, ma i coniugi possono scegliere l'unione civile.
- Genere non binario: oggi non previsto.
La procedura davanti al tribunale
«La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.»
Il ricorso si propone al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza e va notificato al coniuge e ai figli; partecipa il pubblico ministero e si segue il rito unico dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 31, c. 1-3, D.Lgs. 150/2011; si veda la pagina sul rito unico). Il tribunale accerta il percorso compiuto sulla base della documentazione medica e psicologica. L'intervento chirurgico è solo uno dei possibili strumenti: la Corte costituzionale lo ha escluso come requisito, pur chiedendo un accertamento rigoroso delle modalità e del carattere definitivo del cambiamento (Corte cost. 221/2015). L'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico serve solo quando l'adeguamento è necessario e non se le modificazioni già intervenute bastano per accogliere la domanda (art. 31, c. 4, e Corte cost. 143/2024). La sentenza passata in giudicato ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare l'atto di nascita (c. 5); per gli altri errori negli atti si veda la pagina sulla rettificazione degli atti.
Matrimonio, unione civile e limiti
| Situazione | Effetto della sentenza | Norma |
|---|---|---|
| Persona sposata | Scioglimento del matrimonio, senza effetto retroattivo | Art. 31, c. 6, D.Lgs. 150/2011; art. 4 L. 164/1982 |
| Coniugi che vogliono restare uniti | Dichiarazione congiunta in udienza e costituzione dell'unione civile | Art. 31, c. 4-bis; art. 1, c. 27, L. 76/2016 |
| Persona unita civilmente | Scioglimento dell'unione civile | Art. 1, c. 26, L. 76/2016 |
| Richiesta di un genere non binario | Non prevista; questioni dichiarate inammissibili | Corte cost. 143/2024 |
La possibilità di trasformare il matrimonio in unione civile nasce dalla sentenza della Corte costituzionale 170/2014, che aveva giudicato illegittimo lo scioglimento automatico senza alternative per la coppia. La dichiarazione va resa personalmente da entrambi i coniugi fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, con le eventuali scelte sul cognome e sul regime patrimoniale; il tribunale ordina poi l'iscrizione dell'unione nel registro (si veda la pagina sull'unione civile). Per il cambio del solo nome o cognome per altre ragioni la strada è diversa (si veda il cambio di nome e cognome).
- Raccogliere la documentazione medica e psicologica del percorso.
- Depositare il ricorso al tribunale del luogo di residenza.
- Notificarlo al coniuge e ai figli, se ci sono.
- Decidere con il coniuge se chiedere l'unione civile prima della decisione.
- Chiedere la rettifica dell'atto di nascita e aggiornare i documenti dopo il giudicato.
Domande frequenti
Per cambiare sesso all'anagrafe serve l'intervento chirurgico?
Come si avvia la procedura?
Che cosa succede al matrimonio?
Si può ottenere l'indicazione di un genere non binario?
Fonti normative
- Art. 1 L. 164/1982 — Rettificazione di attribuzione di sesso
- Art. 31 D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di rettificazione di sesso
- Art. 4 L. 164/1982 — Effetti della sentenza
- Art. 1 L. 76/2016 — Unioni civili (c. 26-27)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Stato civile, nome, identitàErrori negli atti di stato civile: la rettificazioneArtt. 95-100 DPR 396/2000: correzione dell'ufficiale per errori materiali, ricorso al tribunale, atti consolari ed esteri, rifiuto di trascrizione, cognome consolidato.
- Stato civile, nome, identitàCambiare nome o cognomeArtt. 89-94 DPR 396/2000: domanda al prefetto, affissione per 30 giorni, opposizioni, decreto, cognomi ridicoli; diniego motivato e TAR (Cons. Stato 4578/2025).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- Separazione e divorzioIl divorzio giudizialeDopo 12 o 6 mesi dalla separazione: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, sentenza sullo status e appello immediato.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposarsi in Italia: requisiti, pubblicazioni e impedimentiArtt. 84-116 c.c.: età, libertà di stato, impedimenti, pubblicazioni e celebrazione entro 180 giorni, matrimonio civile e concordatario, nulla osta per lo straniero.
- Persone fragili e tutelaConsenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)Le disposizioni anticipate di trattamento: chi può farle, forme (anche al consolato), fiduciario, banca dati, quando il medico può disattenderle, minori e incapaci.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.