In breve
- Subito: denuncia della scomparsa e, se serve, un curatore per i beni.
- Dopo un anno: dichiarazione di assenza e possesso temporaneo dei beni agli eredi.
- Dopo cinque anni: dichiarazione di morte presunta (prima erano dieci).
- Effetti: libera disponibilità dei beni e possibilità per il coniuge di risposarsi.
- Ritorno: la persona recupera i beni; il nuovo matrimonio del coniuge è nullo.
Le tre fasi
«Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.»
| Fase | Quando | Effetti | Norma |
|---|---|---|---|
| Scomparsa | Subito, se mancano notizie | Curatore per rappresentanza e conservazione dei beni | Art. 48 |
| Assenza | Un anno dall'ultima notizia (prima due) | Apertura del testamento, possesso temporaneo dei beni, assegno al coniuge | Artt. 49-54 |
| Morte presunta | Cinque anni dall'ultima notizia (prima dieci); due anni dopo un infortunio | Libera disponibilità dei beni, nuovo matrimonio del coniuge | Artt. 58-65 |
I termini dell'assenza e della morte presunta sono stati dimezzati dall'art. 38 della L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025. Tutte le domande si propongono al tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza. Durante l'assenza gli eredi immessi nel possesso gestiscono i beni dopo averne fatto l'inventario; ascendenti, discendenti e coniuge trattengono tutte le rendite, gli altri devono riservarne un terzo all'assente, e per vendere o ipotecare serve l'autorizzazione del tribunale (artt. 52-54). L'assenza e la morte presunta sciolgono la comunione dei beni (art. 191 c.c.), la morte presunta anche l'unione civile; per le quote degli eredi si veda la successione legittima.
La denuncia e il ritorno della persona
Chiunque venga a sapere dell'allontanamento di una persona e tema per la sua vita o incolumità può denunciarlo alle forze di polizia o alla polizia locale: copia della denuncia va rilasciata subito e l'ufficio avvia immediatamente le ricerche, informando il prefetto (art. 1 L. 203/2012). Se la persona ritorna durante l'assenza, gli effetti cessano e i beni vanno restituiti (art. 56); se ritorna dopo la morte presunta, recupera i beni nello stato in cui si trovano e il prezzo di quelli venduti ancora dovuto (art. 66), mentre il nuovo matrimonio del coniuge è nullo, salvi gli effetti civili (art. 68). Chi reclama un diritto in nome di una persona di cui si ignora l'esistenza deve provare che esisteva quando il diritto è nato (art. 69). Per la gestione dei beni di chi non può provvedervi per altre ragioni si veda l'amministrazione di sostegno.
- Denunciare subito la scomparsa alle forze di polizia.
- Chiedere un curatore se ci sono beni o affari da gestire.
- Dopo un anno, valutare la dichiarazione di assenza.
- Fare l'inventario prima del possesso temporaneo dei beni.
- Dopo cinque anni, chiedere la dichiarazione di morte presunta.
Domande frequenti
Dopo quanto tempo si può chiedere la dichiarazione di morte presunta?
Chi gestisce i beni della persona scomparsa?
Il coniuge della persona scomparsa può risposarsi?
Che cosa succede se la persona ritorna?
Fonti normative
- Art. 48 c.c. — Curatore dello scomparso
- Art. 49 c.c. — Dichiarazione di assenza
- Art. 58 c.c. — Dichiarazione di morte presunta
- Art. 38 L. 182/2025 — Nuovi termini per assenza e morte presunta
- Art. 1 L. 203/2012 — Denuncia di scomparsa e ricerche
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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