Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoFamiglia e minori · Stato civile, nome, identità

Scomparsa, assenza e morte presunta

Quando una persona sparisce senza lasciare notizie, la famiglia deve affrontare anche problemi pratici: chi gestisce i suoi beni, chi paga i debiti, che cosa succede al matrimonio e all'eredità. Il codice civile prevede tre tappe: la nomina di un curatore per lo scomparso, la dichiarazione di assenza e infine la dichiarazione di morte presunta. Dal 18 dicembre 2025 i tempi sono dimezzati: l'assenza si può chiedere dopo un anno e la morte presunta dopo cinque. Questa pagina spiega le tre fasi, i loro effetti e che cosa succede se la persona ritorna.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Subito: denuncia della scomparsa e, se serve, un curatore per i beni.
  • Dopo un anno: dichiarazione di assenza e possesso temporaneo dei beni agli eredi.
  • Dopo cinque anni: dichiarazione di morte presunta (prima erano dieci).
  • Effetti: libera disponibilità dei beni e possibilità per il coniuge di risposarsi.
  • Ritorno: la persona recupera i beni; il nuovo matrimonio del coniuge è nullo.

Le tre fasi

Art. 58, c. 1-2, c.c.

«Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.»

FaseQuandoEffettiNorma
ScomparsaSubito, se mancano notizieCuratore per rappresentanza e conservazione dei beniArt. 48
AssenzaUn anno dall'ultima notizia (prima due)Apertura del testamento, possesso temporaneo dei beni, assegno al coniugeArtt. 49-54
Morte presuntaCinque anni dall'ultima notizia (prima dieci); due anni dopo un infortunioLibera disponibilità dei beni, nuovo matrimonio del coniugeArtt. 58-65

I termini dell'assenza e della morte presunta sono stati dimezzati dall'art. 38 della L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025. Tutte le domande si propongono al tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza. Durante l'assenza gli eredi immessi nel possesso gestiscono i beni dopo averne fatto l'inventario; ascendenti, discendenti e coniuge trattengono tutte le rendite, gli altri devono riservarne un terzo all'assente, e per vendere o ipotecare serve l'autorizzazione del tribunale (artt. 52-54). L'assenza e la morte presunta sciolgono la comunione dei beni (art. 191 c.c.), la morte presunta anche l'unione civile; per le quote degli eredi si veda la successione legittima.

La denuncia e il ritorno della persona

Chiunque venga a sapere dell'allontanamento di una persona e tema per la sua vita o incolumità può denunciarlo alle forze di polizia o alla polizia locale: copia della denuncia va rilasciata subito e l'ufficio avvia immediatamente le ricerche, informando il prefetto (art. 1 L. 203/2012). Se la persona ritorna durante l'assenza, gli effetti cessano e i beni vanno restituiti (art. 56); se ritorna dopo la morte presunta, recupera i beni nello stato in cui si trovano e il prezzo di quelli venduti ancora dovuto (art. 66), mentre il nuovo matrimonio del coniuge è nullo, salvi gli effetti civili (art. 68). Chi reclama un diritto in nome di una persona di cui si ignora l'esistenza deve provare che esisteva quando il diritto è nato (art. 69). Per la gestione dei beni di chi non può provvedervi per altre ragioni si veda l'amministrazione di sostegno.

  1. Denunciare subito la scomparsa alle forze di polizia.
  2. Chiedere un curatore se ci sono beni o affari da gestire.
  3. Dopo un anno, valutare la dichiarazione di assenza.
  4. Fare l'inventario prima del possesso temporaneo dei beni.
  5. Dopo cinque anni, chiedere la dichiarazione di morte presunta.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo si può chiedere la dichiarazione di morte presunta?
Dopo cinque anni dal giorno dell'ultima notizia, e non più dieci dopo la modifica dell'art. 58 c.c. fatta dalla L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025. La sentenza non può comunque essere pronunciata se non sono passati nove anni da quando lo scomparso è diventato maggiorenne, e si può chiedere anche senza una precedente dichiarazione di assenza. In casi particolari, come la scomparsa in un infortunio, bastano due anni (art. 60).
Chi gestisce i beni della persona scomparsa?
Subito dopo la scomparsa il tribunale può nominare un curatore che la rappresenti e conservi il patrimonio (art. 48 c.c.). Dopo un anno dall'ultima notizia si può chiedere la dichiarazione di assenza: gli eredi possono allora ottenere il possesso temporaneo dei beni, previo inventario, con l'amministrazione e le rendite, ma non possono venderli o ipotecarli senza autorizzazione del tribunale (artt. 49-54). Solo con la morte presunta ne acquistano la libera disponibilità (art. 63).
Il coniuge della persona scomparsa può risposarsi?
Sì, ma solo quando è divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta (art. 65 c.c.). Se la persona ritorna o ne viene accertata l'esistenza, il nuovo matrimonio è nullo, pur restando salvi i suoi effetti civili; la nullità non si pronuncia se viene accertata la morte, anche in una data successiva al matrimonio (art. 68). Durante l'assenza il coniuge in stato di bisogno può ottenere un assegno alimentare (art. 51).
Che cosa succede se la persona ritorna?
Se ritorna durante l'assenza, gli effetti della dichiarazione cessano e i beni vanno restituiti (art. 56 c.c.). Se ritorna dopo la dichiarazione di morte presunta, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto al prezzo di quelli venduti ancora dovuto o ai beni in cui è stato investito (art. 66). L'esistenza della persona può essere dichiarata in qualunque momento su richiesta di chiunque vi abbia interesse (art. 67).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme