In breve
- Canale ordinario: consolato, che trasmette l'atto al comune di residenza o AIRE.
- In alternativa: richiesta diretta al comune, anche per posta.
- Documenti: legalizzazione o apostille, traduzione certificata.
- Unione europea: niente legalizzazione e, con il modulo multilingue, niente traduzione.
- Rifiuto: solo per ragioni di legge, come l'ordine pubblico; ricorso al tribunale.
Come si trascrive un atto formato all'estero
«L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita [...]»
Le nascite e le morti di cittadini italiani all'estero si dichiarano al consolato o, se la legge locale lo impone, alle autorità del posto, inviando poi copia dell'atto al consolato (art. 15); lo stesso vale per il matrimonio o l'unione civile celebrati davanti all'autorità locale (art. 16; si veda anche la pagina sul matrimonio con uno straniero). Il consolato trasmette l'atto al comune competente (art. 17), ma la trascrizione può essere chiesta anche direttamente da chiunque vi abbia interesse, con istanza verbale o scritta, anche per posta (art. 12, c. 11). Le sentenze straniere di divorzio o di nullità si annotano sull'atto di matrimonio (art. 69), dopo le verifiche sul riconoscimento (si veda la pagina sul divorzio all'estero). Anche gli stranieri residenti in Italia possono far trascrivere i propri atti (art. 19).
Legalizzazione, apostille e traduzione
| Provenienza dell'atto | Formalità | Fonte |
|---|---|---|
| Stato dell'Unione europea | Nessuna legalizzazione né apostille; modulo standard multilingue al posto della traduzione | Reg. UE 2016/1191, artt. 4, 6 e 7 |
| Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 1961 | Apostille dell'autorità del Paese d'origine | L. 1253/1966 |
| Altri Paesi | Legalizzazione dell'autorità consolare italiana | Art. 21, c. 3, DPR 396/2000 |
| Atto in lingua straniera | Traduzione certificata dal consolato, da traduttore ufficiale o giurata davanti all'ufficiale | Art. 22 DPR 396/2000 |
Il regolamento europeo semplifica la circolazione dei documenti, ma non riguarda il riconoscimento dei loro effetti giuridici, che resta regolato dalle norme nazionali ed europee sul singolo istituto (art. 2, par. 4). L'ufficiale non trascrive gli atti contrari all'ordine pubblico (art. 18): è il caso discusso, per esempio, degli atti di nascita esteri di figli di coppie dello stesso sesso (si veda la pagina sui genitori dello stesso sesso). Contro il rifiuto si ricorre al tribunale (art. 95), quello del luogo in cui l'atto doveva essere registrato (art. 100; si veda la pagina sulla rettificazione degli atti).
- Ottenere l'atto dall'autorità straniera in copia integrale.
- Verificare le formalità: legalizzazione, apostille o esenzione UE.
- Far tradurre l'atto o chiedere il modulo standard multilingue.
- Presentarlo al consolato o direttamente al comune competente.
- Controllare la trascrizione e ricorrere al tribunale se viene rifiutata.
Domande frequenti
Mi sono sposato all'estero: devo fare qualcosa in Italia?
Serve la legalizzazione del certificato straniero?
Come va fatta la traduzione?
Il comune rifiuta la trascrizione: che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 17 DPR 396/2000 — Trasmissione degli atti formati all'estero
- Art. 18 DPR 396/2000 — Casi di intrascrivibilità
- Art. 22 DPR 396/2000 — Traduzione dei documenti
- Reg. UE 2016/1191 — Circolazione dei documenti pubblici
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioDivorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino stranieroReg. 2019/1111: riconoscimento automatico e trascrizione; extra-UE con L. 218/1995 artt. 64-67; ripudio non riconosciuto (Cass. 16804/2020); giudice e legge (Roma III).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposare un cittadino straniero: documenti, matrimonio di comodo, permesso di soggiornoArt. 116 c.c. e nulla osta, nozze anche senza permesso (Corte cost. 245/2011), permesso di famiglia o carta di soggiorno, matrimonio fittizio, cittadinanza.
- Stato civile, nome, identitàErrori negli atti di stato civile: la rettificazioneArtt. 95-100 DPR 396/2000: correzione dell'ufficiale per errori materiali, ricorso al tribunale, atti consolari ed esteri, rifiuto di trascrizione, cognome consolidato.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
- Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
- Stato civile, nome, identitàCambiare nome o cognomeArtt. 89-94 DPR 396/2000: domanda al prefetto, affissione per 30 giorni, opposizioni, decreto, cognomi ridicoli; diniego motivato e TAR (Cons. Stato 4578/2025).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposarsi in Italia: requisiti, pubblicazioni e impedimentiArtt. 84-116 c.c.: età, libertà di stato, impedimenti, pubblicazioni e celebrazione entro 180 giorni, matrimonio civile e concordatario, nulla osta per lo straniero.