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ProceduraFamiglia e minori · Stato civile, nome, identità

Atti formati all'estero: la trascrizione in Italia

Chi è cittadino italiano e si sposa, ha un figlio o divorzia all'estero deve far trascrivere l'atto nei registri dello stato civile del proprio comune: finché la trascrizione manca, in Italia i documenti non riportano il nuovo stato. La strada ordinaria passa dal consolato, ma la trascrizione si può chiedere anche direttamente al comune. Servono di regola legalizzazione o apostille e traduzione, con importanti semplificazioni per i documenti rilasciati in un altro Stato dell'Unione europea. Questa pagina spiega come si procede, quali documenti servono e che cosa fare se l'ufficiale rifiuta.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Canale ordinario: consolato, che trasmette l'atto al comune di residenza o AIRE.
  • In alternativa: richiesta diretta al comune, anche per posta.
  • Documenti: legalizzazione o apostille, traduzione certificata.
  • Unione europea: niente legalizzazione e, con il modulo multilingue, niente traduzione.
  • Rifiuto: solo per ragioni di legge, come l'ordine pubblico; ricorso al tribunale.

Come si trascrive un atto formato all'estero

Art. 17 DPR 396/2000

«L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita [...]»

Le nascite e le morti di cittadini italiani all'estero si dichiarano al consolato o, se la legge locale lo impone, alle autorità del posto, inviando poi copia dell'atto al consolato (art. 15); lo stesso vale per il matrimonio o l'unione civile celebrati davanti all'autorità locale (art. 16; si veda anche la pagina sul matrimonio con uno straniero). Il consolato trasmette l'atto al comune competente (art. 17), ma la trascrizione può essere chiesta anche direttamente da chiunque vi abbia interesse, con istanza verbale o scritta, anche per posta (art. 12, c. 11). Le sentenze straniere di divorzio o di nullità si annotano sull'atto di matrimonio (art. 69), dopo le verifiche sul riconoscimento (si veda la pagina sul divorzio all'estero). Anche gli stranieri residenti in Italia possono far trascrivere i propri atti (art. 19).

Legalizzazione, apostille e traduzione

Provenienza dell'attoFormalitàFonte
Stato dell'Unione europeaNessuna legalizzazione né apostille; modulo standard multilingue al posto della traduzioneReg. UE 2016/1191, artt. 4, 6 e 7
Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 1961Apostille dell'autorità del Paese d'origineL. 1253/1966
Altri PaesiLegalizzazione dell'autorità consolare italianaArt. 21, c. 3, DPR 396/2000
Atto in lingua stranieraTraduzione certificata dal consolato, da traduttore ufficiale o giurata davanti all'ufficialeArt. 22 DPR 396/2000

Il regolamento europeo semplifica la circolazione dei documenti, ma non riguarda il riconoscimento dei loro effetti giuridici, che resta regolato dalle norme nazionali ed europee sul singolo istituto (art. 2, par. 4). L'ufficiale non trascrive gli atti contrari all'ordine pubblico (art. 18): è il caso discusso, per esempio, degli atti di nascita esteri di figli di coppie dello stesso sesso (si veda la pagina sui genitori dello stesso sesso). Contro il rifiuto si ricorre al tribunale (art. 95), quello del luogo in cui l'atto doveva essere registrato (art. 100; si veda la pagina sulla rettificazione degli atti).

  1. Ottenere l'atto dall'autorità straniera in copia integrale.
  2. Verificare le formalità: legalizzazione, apostille o esenzione UE.
  3. Far tradurre l'atto o chiedere il modulo standard multilingue.
  4. Presentarlo al consolato o direttamente al comune competente.
  5. Controllare la trascrizione e ricorrere al tribunale se viene rifiutata.

Domande frequenti

Mi sono sposato all'estero: devo fare qualcosa in Italia?
Sì: se il matrimonio è celebrato davanti all'autorità locale, gli sposi devono consegnarne copia al consolato (art. 16 DPR 396/2000), che la trasmette per la trascrizione al comune di residenza o di iscrizione all'AIRE (art. 17). La trascrizione si può chiedere anche direttamente al comune, da chiunque vi abbia interesse, anche per posta (art. 12, c. 11). Serve di regola l'atto legalizzato o con apostille e la traduzione in italiano.
Serve la legalizzazione del certificato straniero?
Dipende dal Paese. Gli atti stranieri vanno legalizzati dal consolato italiano, salvo diversa disposizione (art. 21, c. 3, DPR 396/2000); per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 basta l'apostille (L. 1253/1966). I documenti pubblici rilasciati in un altro Stato dell'Unione europea su nascita, matrimonio, divorzio, filiazione e altri fatti sono esenti da ogni legalizzazione e formalità analoga, e con il modulo standard multilingue non serve nemmeno la traduzione (reg. UE 2016/1191, artt. 4 e 6).
Come va fatta la traduzione?
La traduzione in italiano deve essere certificata conforme dal consolato, oppure fatta da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con giuramento la conformità davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 22 DPR 396/2000), salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali. Per i documenti UE accompagnati dal modulo multilingue la traduzione non è richiesta.
Il comune rifiuta la trascrizione: che cosa posso fare?
L'ufficiale può rifiutare solo per ragioni previste, per esempio se l'atto è contrario all'ordine pubblico (art. 18 DPR 396/2000) o se mancano i documenti richiesti. Contro il rifiuto si ricorre al tribunale (art. 95), che per gli atti formati all'estero è quello del luogo in cui l'atto si sarebbe dovuto registrare (art. 100). Per i divorzi pronunciati all'estero si seguono anche le regole sul riconoscimento delle sentenze straniere.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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