In breve
- Legge applicabile: quella della residenza abituale del defunto al momento della morte.
- Scelta: per testamento si può scegliere la legge del Paese di cui si è cittadini.
- Una sola legge per tutta l'eredità, anche per i beni fuori dall'Unione.
- Certificato successorio europeo: rilasciato dal notaio, vale negli altri Stati UE.
- Imposte: il residente in Italia è tassato su tutti i beni, con credito per le imposte estere.
Quale legge si applica
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. [...] Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.»
Il regolamento si applica alle successioni delle persone morte dal 17 agosto 2015 (art. 83); per quelle precedenti si applicava in Italia la legge nazionale del defunto (art. 46 L. 218/1995). La legge individuata regola tutta la successione: chi eredita, le quote, la legittima, l'accettazione, la divisione, i debiti; e si applica anche se è la legge di un Paese extraeuropeo (art. 20). In via eccezionale può prevalere la legge di un altro Paese con cui il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti (art. 21, par. 2), e il giudice può rifiutare l'applicazione di norme straniere manifestamente contrarie all'ordine pubblico (art. 35).
La scelta di legge è lo strumento più importante per chi vive all'estero: va fatta in modo espresso in una disposizione a causa di morte, come il testamento, o deve risultare chiaramente dalle sue clausole (art. 22). Un italiano che vive in Francia, per esempio, può scegliere la legge italiana per tutta la sua successione. Quanto alla forma, il testamento è valido se rispetta la legge del luogo in cui è stato fatto, della cittadinanza o del domicilio del testatore, tra le altre (art. 27 e Convenzione dell'Aja del 1961).
Quale giudice e quale procedura
| Situazione | Chi decide | Norma |
|---|---|---|
| Regola generale | I giudici dello Stato membro di residenza abituale del defunto | Art. 4 |
| Il defunto ha scelto la legge di uno Stato membro | Gli interessati possono concordare per iscritto i giudici di quello Stato | Art. 5 |
| Residenza fuori dall'UE, beni in uno Stato membro | I giudici di quello Stato, se il defunto ne era cittadino o vi risiedeva negli ultimi cinque anni; altrimenti solo per quei beni | Art. 10 |
| Accettazione o rinuncia all'eredità | Anche davanti all'autorità dello Stato di residenza dell'erede, se lì prevista | Art. 13 |
Il regolamento non si applica in Danimarca e in Irlanda, e ovviamente non vincola gli Stati terzi come Stati Uniti, Svizzera o Regno Unito, che applicano le proprie regole di diritto internazionale privato: per i beni che si trovano lì bisogna quindi verificare anche le norme locali, che possono per esempio richiedere procedure di successione proprie per gli immobili.
Il certificato successorio europeo
Il certificato permette a eredi, legatari ed esecutori testamentari di dimostrare in un altro Stato dell'Unione la loro qualità, le quote e i poteri, per esempio per chiudere un conto o trascrivere un immobile; produce effetti in tutti gli Stati membri senza bisogno di procedure, e chi paga o consegna beni sulla base del certificato è protetto (artt. 62-69). L'uso non è obbligatorio. In Italia lo rilascia il notaio, su richiesta degli interessati, e contro le sue decisioni si può reclamare al tribunale del luogo in cui il notaio risiede (art. 32 L. 161/2014).
Le imposte
Le imposte non sono armonizzate dal regolamento. In Italia, se il defunto era residente, l'imposta di successione riguarda tutti i beni e diritti, anche all'estero; se non era residente, solo i beni esistenti in Italia, come gli immobili e le quote di società italiane (art. 2 D.Lgs. 346/1990). Per evitare di pagare due volte, dall'imposta italiana si detraggono le imposte pagate all'estero sugli stessi beni, fino alla quota di imposta italiana proporzionale, salvi i trattati (art. 26). Sulla dichiarazione si veda la pagina sulla dichiarazione di successione; per i beni esteri degli eredi residenti vanno considerati anche gli obblighi di monitoraggio (si veda la pagina sul quadro RW).
- Individuare la residenza abituale del defunto al momento della morte.
- Cercare testamenti e scelte di legge, anche fatti all'estero.
- Mappare i beni per Paese: conti, immobili, partecipazioni.
- Chiedere il certificato successorio europeo al notaio per i beni in altri Stati UE.
- Coordinare le imposte italiane ed estere e le relative dichiarazioni.
Domande frequenti
Mio padre, italiano, viveva in Spagna: quale legge regola la sua eredità?
Posso scegliere nel testamento che alla mia successione si applichi la legge italiana?
Che cos'è il certificato successorio europeo e dove si chiede?
Si paga l'imposta di successione in Italia sui beni all'estero?
Fonti normative
- Reg. (UE) 650/2012 — Successioni internazionali e certificato successorio europeo
- Art. 32 L. 161/2014 — Rilascio del certificato successorio europeo
- Art. 46 L. 218/1995 — Successione (decessi anteriori al 17 agosto 2015)
- Art. 2 D.Lgs. 346/1990 — Territorialità dell'imposta di successione
- Art. 26 D.Lgs. 346/1990 — Detrazione delle imposte pagate all'estero
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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