In breve
- Requisiti: nascita in Italia e residenza legale continua fino a 18 anni.
- Termine: dichiarazione entro i 19 anni, o anche dopo se il Comune non ha avvisato.
- Prove: ammessa ogni documentazione idonea, anche scolastica e sanitaria.
- Costi e requisiti: niente reddito né esame di lingua; contributo di 250 euro.
- Rifiuto: azione davanti alla sezione specializzata del tribunale.
I requisiti e la prova della residenza
«Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.»
È legalmente residente chi vive in Italia rispettando le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e quelle sull'iscrizione anagrafica (art. 1, c. 2, lett. a, DPR 572/1993): di regola, quindi, servono il permesso di soggiorno, per i minori annotato su quello dei genitori, e l'iscrizione all'anagrafe fin dalla nascita. La legge però attenua questi requisiti formali.
| Situazione | Che cosa prevede la regola | Fonte |
|---|---|---|
| Permessi e iscrizione anagrafica regolari | Certificato storico di residenza e copie dei permessi di famiglia | Art. 1 DPR 572/1993 |
| Omissioni dei genitori o degli uffici | Non imputabili all'interessato, che prova con ogni idonea documentazione | Art. 33, c. 1, D.L. 69/2013 |
| Iscrizione anagrafica tardiva | Superabile con documenti sulla presenza effettiva, come vaccinazioni e certificati medici | Circ. Interno 22/2007 |
| Brevi interruzioni del permesso | Superabili con certificati scolastici, medici o altri che provino la presenza | Circ. Interno 22/2007 |
| Avviso del Comune non ricevuto | Dichiarazione possibile anche dopo i 19 anni | Art. 33, c. 2, D.L. 69/2013 |
La dichiarazione, il rifiuto e il ricorso
La dichiarazione si rende all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 23 L. 91/1992), con l'atto di nascita e la documentazione sulla residenza (art. 3, c. 4, DPR 572/1993), e con la ricevuta del contributo di 250 euro (art. 9-bis). Il sindaco accerta che le condizioni di legge ci siano (art. 16 DPR 572/1993): non valuta reddito, lingua o opportunità. Se il Comune rifiuta, la cittadinanza si fa accertare dalla sezione specializzata del tribunale con il procedimento semplificato di cognizione (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011). Problemi di iscrizione all'anagrafe si affrontano anche con gli strumenti illustrati nella pagina sul cambio di residenza negato. Chi ha perso il diritto può chiedere la naturalizzazione dopo tre anni di residenza legale (art. 9, c. 1, lett. a-bis): in caso di diniego si veda la pagina sul diniego della cittadinanza.
- Raccogliere il certificato storico di residenza e i permessi di soggiorno di famiglia.
- Recuperare pagelle e certificati scolastici, vaccinali e medici per coprire eventuali buchi.
- Presentare la dichiarazione al Comune prima dei 19 anni, con la ricevuta del contributo.
- Chiedere per iscritto le ragioni di un eventuale rifiuto.
- Agire davanti al tribunale, sezione specializzata, se il Comune nega il diritto.
Domande frequenti
Quali requisiti servono?
E se ci sono buchi nella residenza o l'iscrizione all'anagrafe è arrivata tardi?
Ho già compiuto diciannove anni: ho perso il diritto?
Il Comune rifiuta la dichiarazione: che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 4 L. 91/1992 — Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e per nascita in Italia (c. 2)
- Art. 33 D.L. 69/2013 — Semplificazione per lo straniero nato in Italia
- Art. 1 DPR 572/1993 — Definizioni (residenza legale)
- Art. 16 DPR 572/1993 — Adempimenti relativi allo stato civile
- Art. 19-bis D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di apolidia e di cittadinanza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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