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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimenti

Nati in Italia: la cittadinanza con la dichiarazione a diciotto anni

Chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha vissuto legalmente senza interruzioni fino ai diciotto anni può diventare cittadino italiano con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, da rendere entro il compimento dei diciannove anni. Non servono un reddito minimo né la certificazione di lingua, e il Comune non concede nulla: verifica soltanto che i requisiti ci siano. Questa pagina spiega i requisiti, come provare la residenza anche quando nei documenti ci sono buchi, che cosa succede se il termine è scaduto e come reagire a un rifiuto.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Requisiti: nascita in Italia e residenza legale continua fino a 18 anni.
  • Termine: dichiarazione entro i 19 anni, o anche dopo se il Comune non ha avvisato.
  • Prove: ammessa ogni documentazione idonea, anche scolastica e sanitaria.
  • Costi e requisiti: niente reddito né esame di lingua; contributo di 250 euro.
  • Rifiuto: azione davanti alla sezione specializzata del tribunale.

I requisiti e la prova della residenza

Art. 4, c. 2, L. 91/1992

«Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.»

È legalmente residente chi vive in Italia rispettando le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e quelle sull'iscrizione anagrafica (art. 1, c. 2, lett. a, DPR 572/1993): di regola, quindi, servono il permesso di soggiorno, per i minori annotato su quello dei genitori, e l'iscrizione all'anagrafe fin dalla nascita. La legge però attenua questi requisiti formali.

SituazioneChe cosa prevede la regolaFonte
Permessi e iscrizione anagrafica regolariCertificato storico di residenza e copie dei permessi di famigliaArt. 1 DPR 572/1993
Omissioni dei genitori o degli ufficiNon imputabili all'interessato, che prova con ogni idonea documentazioneArt. 33, c. 1, D.L. 69/2013
Iscrizione anagrafica tardivaSuperabile con documenti sulla presenza effettiva, come vaccinazioni e certificati mediciCirc. Interno 22/2007
Brevi interruzioni del permessoSuperabili con certificati scolastici, medici o altri che provino la presenzaCirc. Interno 22/2007
Avviso del Comune non ricevutoDichiarazione possibile anche dopo i 19 anniArt. 33, c. 2, D.L. 69/2013

La dichiarazione, il rifiuto e il ricorso

La dichiarazione si rende all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (art. 23 L. 91/1992), con l'atto di nascita e la documentazione sulla residenza (art. 3, c. 4, DPR 572/1993), e con la ricevuta del contributo di 250 euro (art. 9-bis). Il sindaco accerta che le condizioni di legge ci siano (art. 16 DPR 572/1993): non valuta reddito, lingua o opportunità. Se il Comune rifiuta, la cittadinanza si fa accertare dalla sezione specializzata del tribunale con il procedimento semplificato di cognizione (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011). Problemi di iscrizione all'anagrafe si affrontano anche con gli strumenti illustrati nella pagina sul cambio di residenza negato. Chi ha perso il diritto può chiedere la naturalizzazione dopo tre anni di residenza legale (art. 9, c. 1, lett. a-bis): in caso di diniego si veda la pagina sul diniego della cittadinanza.

  1. Raccogliere il certificato storico di residenza e i permessi di soggiorno di famiglia.
  2. Recuperare pagelle e certificati scolastici, vaccinali e medici per coprire eventuali buchi.
  3. Presentare la dichiarazione al Comune prima dei 19 anni, con la ricevuta del contributo.
  4. Chiedere per iscritto le ragioni di un eventuale rifiuto.
  5. Agire davanti al tribunale, sezione specializzata, se il Comune nega il diritto.

Domande frequenti

Quali requisiti servono?
Essere nati in Italia, avervi risieduto legalmente senza interruzioni fino ai diciotto anni e dichiarare di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 4, c. 2, L. 91/1992). Non sono richiesti un reddito minimo né la certificazione di lingua B1, prevista solo per la cittadinanza per matrimonio e per residenza (art. 9.1); si paga il contributo di 250 euro (art. 9-bis).
E se ci sono buchi nella residenza o l'iscrizione all'anagrafe è arrivata tardi?
Gli inadempimenti dei genitori o degli uffici non si possono imputare al ragazzo, che può provare i requisiti con ogni documentazione idonea (art. 33, c. 1, D.L. 69/2013). Già la circolare del Ministero dell'interno n. 22 del 2007 ammetteva l'iscrizione anagrafica tardiva, se collegabile alla nascita e accompagnata da documenti sulla presenza effettiva come vaccinazioni e certificati medici, e le brevi interruzioni del permesso di soggiorno, superabili con certificati scolastici o medici.
Ho già compiuto diciannove anni: ho perso il diritto?
Non necessariamente. L'ufficiale dello stato civile deve comunicare all'interessato, nei sei mesi prima dei diciotto anni, la possibilità di dichiarare entro i diciannove; se l'avviso non è arrivato, il diritto si può esercitare anche dopo (art. 33, c. 2, D.L. 69/2013). Altrimenti resta la naturalizzazione per i nati in Italia dopo tre anni di residenza legale (art. 9, c. 1, lett. a-bis, L. 91/1992), che però è una concessione discrezionale con i requisiti ordinari.
Il Comune rifiuta la dichiarazione: che cosa posso fare?
Conviene chiedere un provvedimento scritto e motivato e l'accesso agli atti. Poiché la cittadinanza per nascita in Italia è un diritto e non una concessione, il rifiuto si contesta con un'azione di accertamento davanti alla sezione specializzata del tribunale del luogo di dimora, con il rito semplificato di cognizione (art. 3, c. 2, D.L. 13/2017; art. 19-bis D.Lgs. 150/2011).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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