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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Permesso di soggiorno: dinieghi e ricorsi

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo negato o revocato

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l'ex carta di soggiorno, è il titolo più stabile per chi vive in Italia da anni: dura dieci anni, si rinnova automaticamente e protegge meglio dall'espulsione. Proprio per questo le Questure lo negano spesso per un reddito ritenuto insufficiente, per il test di italiano o per precedenti penali, e lo revocano dopo lunghe assenze. Questa pagina spiega i requisiti, i motivi di diniego e di revoca, i limiti alla valutazione della pericolosità e come si impugna.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Requisiti: 5 anni di permesso, reddito pari all'assegno sociale, test A2.
  • Durata: 10 anni, rinnovo automatico; rilascio entro 90 giorni.
  • Diniego: solo per pericolosità valutata insieme all'integrazione.
  • Revoca: frode, pericolosità, 12 mesi fuori dall'Unione, 6 anni fuori dall'Italia.
  • Ricorso: TAR entro 60 giorni.

Requisiti e motivi di diniego

Art. 9, c. 4, D.Lgs. 286/1998 (estratto)

«Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.»

RequisitoRegolaNorma
SoggiornoPermesso da almeno 5 anni; assenze sotto 6 mesi consecutivi e 10 mesi nel quinquennioArt. 9, c. 1 e 6
RedditoAlmeno l'assegno sociale; per i familiari i parametri del ricongiungimentoArt. 9, c. 1
AlloggioIdoneo, se la domanda riguarda i familiariArt. 9, c. 1
LinguaTest di italiano livello A2, non richiesto ai titolari di protezione internazionaleArt. 9, c. 2-bis e 2-ter; D.M. 4 giugno 2010
PericolositàAnche condanne non definitive per reati degli artt. 380-381 c.p.p., ma con valutazione dell'integrazioneArt. 9, c. 4

Revoca e ricorso

Il permesso è revocato se ottenuto con frode, in caso di espulsione, se sopravviene la pericolosità, dopo dodici mesi consecutivi fuori dall'Unione europea o più di sei anni fuori dall'Italia (art. 9, c. 7, TUI); dopo una revoca per assenza lo si riottiene con tre anni di soggiorno (c. 8), e se non si deve procedere all'espulsione va rilasciato un permesso di altro tipo (c. 9). Il titolare può essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza (c. 10), e la Corte di giustizia richiede di verificare una minaccia reale e attuale, non la sola esistenza di una condanna (causa C-448/19). Il diniego e la revoca si impugnano davanti al TAR entro sessanta giorni (art. 6, c. 10, TUI), con richiesta di sospensiva. Sulle condanne si veda anche la pagina sulla revoca del permesso per condanna.

  1. Verificare la data del primo permesso e il calcolo dei cinque anni.
  2. Documentare redditi, contratti, alloggio e test di italiano.
  3. Contare le assenze dall'Italia e dall'Unione.
  4. Rispondere al preavviso di rigetto con prove di integrazione.
  5. Impugnare al TAR entro 60 giorni, chiedendo la sospensiva.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per il permesso di lungo periodo?
Un permesso di soggiorno valido da almeno cinque anni, un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, se la domanda riguarda anche i familiari, un reddito adeguato al loro numero e un alloggio idoneo (art. 9, c. 1, TUI). Occorre superare un test di italiano di livello A2, salvo per i titolari di protezione internazionale (c. 2-bis e 2-ter). Il permesso è rilasciato entro novanta giorni e vale dieci anni.
Ho una condanna: il permesso di lungo periodo mi può essere negato?
Solo se la Questura ritiene la persona pericolosa per l'ordine pubblico o la sicurezza, tenendo conto anche di condanne non definitive per i reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; ma deve considerare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo (art. 9, c. 4, TUI). Non basta quindi la sola esistenza di una condanna: serve una valutazione complessiva e motivata.
Sono stato all'estero a lungo: perdo il permesso?
Il permesso è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi o dall'Italia per più di sei anni (art. 9, c. 7, lett. d-e, TUI). In questi casi lo si può riottenere con un periodo di soggiorno ridotto a tre anni (c. 8). Durante i cinque anni per ottenerlo, le assenze non interrompono il periodo se inferiori a sei mesi consecutivi e a dieci mesi complessivi, salvo gravi motivi documentati (c. 6).
Come si impugna il diniego o la revoca?
Con ricorso al TAR entro sessanta giorni (art. 6, c. 10, TUI), chiedendo la sospensiva se c'è il rischio di espulsione. Se il permesso è revocato ma non si deve disporre l'espulsione, la Questura deve rilasciare un permesso di altro tipo (art. 9, c. 9). L'espulsione del titolare del permesso è possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza, con le cautele del c. 10, e secondo la Corte di giustizia non può fondarsi sulla sola condanna senza verificare una minaccia reale e attuale (causa C-448/19).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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