In breve
- Termine: 90 giorni per rilascio, rinnovo o conversione (dal 22 maggio 2026).
- Attesa: con la ricevuta si resta e si lavora.
- Ricorso: al TAR contro il silenzio, entro un anno dalla scadenza.
- Esito: ordine di decidere, anche con commissario ad acta.
- Danni: risarcibili se provati.
I termini e i diritti durante l'attesa
«Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico [...]. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza [...] con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi [...].»
Il termine di novanta giorni si applica dal 22 maggio 2026, per effetto del D.Lgs. 83/2026; prima era di sessanta giorni. Scaduto il termine, l'inerzia non equivale ad accoglimento: serve una decisione espressa, che si può ottenere con il ricorso al giudice.
Il ricorso contro il silenzio
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Giudice | TAR della regione in cui ha sede la Questura | Art. 13 c.p.a. |
| Quando | Dopo la scadenza del termine, anche senza diffida, finché dura l'inerzia e non oltre un anno | Artt. 31, c. 2, e 117, c. 1, c.p.a. |
| Decisione | Sentenza semplificata, ordine di provvedere di norma entro 30 giorni, commissario ad acta | Art. 117, c. 2-3 |
| Merito | Il giudice decide sulla fondatezza solo se l'attività è vincolata e non servono altre verifiche | Art. 31, c. 3 |
| Diniego sopravvenuto | Si impugna nello stesso giudizio con motivi aggiunti | Art. 117, c. 5 |
Il contributo unificato per i ricorsi in materia di soggiorno e di silenzio è ridotto (si veda la pagina sul contributo unificato), e chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Se la Questura non esegue la sentenza si passa al giudizio di ottemperanza. Per i permessi per motivi familiari la tutela spetta invece al tribunale ordinario (art. 30, c. 6, TUI; si veda la pagina sul diniego del permesso). Il ritardo ingiustificato può dar luogo al risarcimento del danno (art. 2-bis L. 241/1990; si veda la pagina sul danno da ritardo).
- Conservare la ricevuta della domanda e ogni comunicazione della Questura.
- Controllare lo stato della pratica e calcolare i 90 giorni.
- Inviare se utile un sollecito scritto, che non è però obbligatorio.
- Proporre il ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza.
- Documentare i danni causati dal ritardo, se si vuole chiedere il risarcimento.
Domande frequenti
Entro quanto tempo la Questura deve rilasciare o rinnovare il permesso?
Nell'attesa posso lavorare e restare in Italia?
Come funziona il ricorso contro il silenzio?
Posso chiedere un risarcimento per il ritardo?
Fonti normative
- Art. 5 D.Lgs. 286/1998 (TUI) — Permesso di soggiorno (c. 9 e 9-bis)
- Art. 31 c.p.a. — Azione avverso il silenzio
- Art. 117 c.p.a. — Ricorsi avverso il silenzio
- Art. 2-bis L. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Permesso di soggiorno: dinieghi e ricorsiIl diniego del permesso di soggiorno: TAR o tribunale?Rifiuto o mancato rinnovo del permesso: preavviso di rigetto, TAR in 60 giorni per i permessi ordinari, tribunale per quelli familiari e speciali, sospensiva.
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto costa un ricorso al TAR: contributo unificato e speseArt. 13 c. 6-bis DPR 115/2002: 650 euro ordinario, 300 per accesso, silenzio e ottemperanza, 1.800 riti abbreviati, 2.000-6.000 appalti, pubblico impiego dimezzato.
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaRicorso ex artt. 112-114 c.p.a. per sentenze del giudice amministrativo e ordinario, commissario ad acta, penalità di mora, atti elusivi nulli.
- Responsabilità della PAIl danno da ritardo e l'indennizzo forfettarioRisarcimento per i termini violati (art. 2-bis L. 241/1990): prova di danno e colpa, Ad. plen. 12/2024; indennizzo di 30 euro al giorno fino a 2.000 solo per le imprese.
- Cittadinanza: ritardi, dinieghi, riconoscimentiLa domanda di cittadinanza ferma da anni: il ricorso contro il silenzioCittadinanza per residenza o matrimonio senza risposta: 24 mesi prorogabili a 36 (art. 9-ter L. 91/1992), 48 per le più vecchie, ricorso al TAR Lazio o al tribunale.
- Costi e gratuito patrocinioGratuito patrocinio per stranieri, vittime di violenza e minoriAutocertificazione dei redditi esteri (Corte cost. 157/2021), ammissione senza limiti di reddito per le vittime dell'art. 76 c. 4-ter, minori soli, asilo ed espulsione.