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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Permesso di soggiorno: dinieghi e ricorsi

La Questura non risponde: il ricorso contro il silenzio sul permesso di soggiorno

La domanda di rinnovo è stata presentata mesi fa, il permesso non arriva e intanto scade il contratto di lavoro, non si può viaggiare, la banca chiede il documento. La legge fissa un termine per decidere e, quando è scaduto, consente di chiedere al giudice di ordinare alla Questura di provvedere. Nell'attesa, la ricevuta della domanda permette di restare e lavorare. Questa pagina spiega i termini, i diritti durante l'attesa, il ricorso contro il silenzio e il risarcimento del danno da ritardo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Termine: 90 giorni per rilascio, rinnovo o conversione (dal 22 maggio 2026).
  • Attesa: con la ricevuta si resta e si lavora.
  • Ricorso: al TAR contro il silenzio, entro un anno dalla scadenza.
  • Esito: ordine di decidere, anche con commissario ad acta.
  • Danni: risarcibili se provati.

I termini e i diritti durante l'attesa

Art. 5, c. 9 e 9-bis, D.Lgs. 286/1998

«Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico [...]. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza [...] con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi [...].»

Il termine di novanta giorni si applica dal 22 maggio 2026, per effetto del D.Lgs. 83/2026; prima era di sessanta giorni. Scaduto il termine, l'inerzia non equivale ad accoglimento: serve una decisione espressa, che si può ottenere con il ricorso al giudice.

Il ricorso contro il silenzio

AspettoRegolaNorma
GiudiceTAR della regione in cui ha sede la QuesturaArt. 13 c.p.a.
QuandoDopo la scadenza del termine, anche senza diffida, finché dura l'inerzia e non oltre un annoArtt. 31, c. 2, e 117, c. 1, c.p.a.
DecisioneSentenza semplificata, ordine di provvedere di norma entro 30 giorni, commissario ad actaArt. 117, c. 2-3
MeritoIl giudice decide sulla fondatezza solo se l'attività è vincolata e non servono altre verificheArt. 31, c. 3
Diniego sopravvenutoSi impugna nello stesso giudizio con motivi aggiuntiArt. 117, c. 5

Il contributo unificato per i ricorsi in materia di soggiorno e di silenzio è ridotto (si veda la pagina sul contributo unificato), e chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Se la Questura non esegue la sentenza si passa al giudizio di ottemperanza. Per i permessi per motivi familiari la tutela spetta invece al tribunale ordinario (art. 30, c. 6, TUI; si veda la pagina sul diniego del permesso). Il ritardo ingiustificato può dar luogo al risarcimento del danno (art. 2-bis L. 241/1990; si veda la pagina sul danno da ritardo).

  1. Conservare la ricevuta della domanda e ogni comunicazione della Questura.
  2. Controllare lo stato della pratica e calcolare i 90 giorni.
  3. Inviare se utile un sollecito scritto, che non è però obbligatorio.
  4. Proporre il ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza.
  5. Documentare i danni causati dal ritardo, se si vuole chiedere il risarcimento.

Domande frequenti

Entro quanto tempo la Questura deve rilasciare o rinnovare il permesso?
Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti (art. 5, c. 9, TUI, come modificato dal D.Lgs. 83/2026 con effetto dal 22 maggio 2026; in precedenza il termine era di sessanta giorni). Il termine vale per il rilascio, il rinnovo e la conversione.
Nell'attesa posso lavorare e restare in Italia?
Sì. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione, anche se il termine non è rispettato, lo straniero soggiorna legalmente e può lavorare, in presenza degli altri requisiti, finché la Questura non comunica, anche al datore di lavoro, l'esistenza di motivi ostativi (art. 5, c. 9-bis, TUI). La ricevuta della domanda è il documento da conservare ed esibire.
Come funziona il ricorso contro il silenzio?
Scaduto il termine, si propone ricorso al TAR della regione in cui ha sede la Questura, anche senza diffida, finché l'inerzia continua e comunque entro un anno dalla scadenza (artt. 31 e 117 c.p.a.). Il TAR decide con sentenza semplificata, ordina di provvedere di norma entro trenta giorni e può nominare un commissario ad acta. Se nel frattempo arriva un diniego, lo si impugna nello stesso giudizio con motivi aggiunti (art. 117, c. 5).
Posso chiedere un risarcimento per il ritardo?
Sì, se il ritardo è ingiustificato e ha causato un danno che si riesce a provare, per esempio la perdita di un'offerta di lavoro: l'amministrazione risponde del danno ingiusto causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine (art. 2-bis L. 241/1990). La domanda si può proporre insieme al ricorso contro il silenzio (art. 117, c. 6, c.p.a.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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